LAVORO: L’EMENDAMENTO INDISPENSABILE PER IL CODICE SEMPLIFICATO

LA PROPOSTA È SOLTANTO DI ATTUARE NELLA LEGGE-DELEGA QUELLO CHE È STATO CONCORDATO TRA GOVERNO E PARTITI DELLA MAGGIORANZA IN SEDE DI CONVERSINE DEL DECRETO-POLETTI SUI CONTRATTI A TERMINE

Emendamenti al disegno di legge-delega n. 1428/2014 – recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavorO – presentati il 27 giugno 2014 – È on line su questo sito un diario dei lavori della Commissione Lavoro del Senato sullo stesso decreto-legge.

CODICE SEMPLIFICATO DEL LAVORO E CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A PROTEZIONE CRESCENTE
È questo l’emendamento – condiviso dai capigruppo di tutti i partiti della maggioranza tranne che del PD – che investe la questione politica cruciale nella discussione di questo disegno di legge e sul quale si stanno determinando le maggiori tensioni politiche; il “cuore” dell’emendamento, costituito dalle parole evidenziate in blu, non è altro che la ripetizione testuale della premessa inserita nel primo comma dell’articolo 1 del decreto-legge n. 34/2014 (c.d. decreto-Poletti)

All’articolo 4

Al comma 1, sostituire il primo periodo e le lettere a) e b) con quanto segue:

«1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, con la previsione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a protezione crescente, senza alterazione dell’attuale articolazione delle tipologie dei contratti di lavoro, secondo i criteri che seguono.

a)    La nuova disciplina legislativa deve essere redatta in modo da allinearsi agli standard stabiliti dalle direttive europee e dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, e da soddisfare i requisiti di semplicità e chiarezza indicati nel Decalogue for Smart Regulation emanato il 12 novembre 2009 dal Gruppo di studio di alto livello incaricato della sua predisposizione dalla Commissione Europea, in particolare i requisiti dell’agevole lettura da parte di tutti i destinatari della disciplina stessa e dell’agevole traducibilità in lingua inglese.

b)    La nuova disciplina legislativa deve essere redatta in forma di novella degli articoli da 2082 a 2134 e da 2239 a 2245 del Codice civile, avendosi cura di collocare il più possibile le nuove norme nella stessa posizione delle norme omologhe precedenti, in modo da rendere il più facile possibile il loro reperimento.»

Conseguentemente sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente: «(Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico semplificato delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro)».

Ichino, Berger, Fucksia, Mauro, Pagano

 

GLI ALTRI EMENDAMENTI DEI QUALI SONO PRIMO FIRMATARIO

All’articolo 1

PER UNA RIFORMA INCISIVA DELLA CASSA INTEGRAZIONE

Al comma 2, lettera a), prima del numero 1),  inserire il seguente:

“01) esplicitazione del diritto dei lavoratori dipendenti – nel caso di sospensione o riduzione unilaterale dell’orario delle prestazioni disposta dal creditore per motivi economici od organizzativi in un ufficio o reparto – al pagamento di quattro quinti della retribuzione corrispondente ai periodi di sospensione o riduzione dell’orario, con contestuale qualificazione dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, nei casi in cui essa opera, in termini di assicurazione del creditore stesso e riconoscimento, in tali casi, di contribuzione figurativa a favore dei lavoratori interessati per la parte di retribuzione perduta;”

Ichino, Berger

Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 2), il n. 5) e il n. 6) rispettivamente con i seguenti:

“2) sostituzione delle procedure vigenti di concessione dell’intervento della Cassa con un meccanismo standardizzato di attivazione che – fermi gli oneri di informazione preventiva ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali – preveda una franchigia a carico dell’impresa per il periodo di sospensione o riduzione dell’orario, nonché – nel caso di sospensione – l’obbligo a carico dell’impresa stessa di restituzione di quanto percepito dalla Cassa integrazione nel caso in cui, al termine del periodo di sospensione, la prestazione non venga interamente riattivata e non prosegua per almeno tre mesi;

5) riduzione del contributo dovuto alla Gestione della Cassa dai soggetti assicurati, corrispondente al maggior onere derivante dalla franchigia a loro carico in caso di attivazione dell’assicurazione, di cui al n. 2); la riduzione deve essere comunque determinata in funzione del tendenziale pareggio di bilancio della Gestione;

6) previsione di un aumento del contributo dovuto alla Gestione della Cassa dai soggetti assicurati a seguito dei casi di attivazione della Cassa medesima e di una sua riduzione a seguito di periodi di non attivazione;”

Ichino, Berger

 

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) con riferimento al trattamento di disoccupazione di cui alla lettera b), previsione della possibilità che – laddove sia disponibile un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione fornito da agenzie specializzate appositamente accreditate – il godimento del sostegno del reddito sia condizionato alla stipulazione, da parte della persona interessata con l’agenzia pubblica o privata accreditata da essa scelta e con la Regione, di un contratto di ricollocazione che preveda: gli obblighi di attivazione a carico della persona stessa, l’affiancamento a un tutor investito del controllo sull’adempimento degli obblighi stessi, l’interruzione del trattamento in caso di inadempimento, il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto dall’agenzia mediante voucher regionale condizionato alla ricollocazione effettiva;”

Ichino, Berger

 

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

“c-bis) con riferimento al trattamento di integrazione salariale di cui alla lettera a), previsione della possibilità che le Regioni e gli Enti locali pubblichino presso i Centri per l’Impiego proposte di collaborazione di pubblica utilità rivolte alle persone sospese dal lavoro con intervento ordinario o straordinario della Cassa integrazione guadagni, senza oneri aggiuntivi per l’Inps; le persone stesse potranno aderire alla proposta dandone comunicazione al Centro per l’Impiego e al coordinatore indicato; in relazione a questo caso la norma delegata regolerà opportunamente la materia della sicurezza del lavoro e dell’assicurazione antinfortunistica;”

Ichino, Berger

 

All’articolo 2

ISTITUZIONE DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

“i)-bis promozione dello stretto collegamento tra misure di sostegno del reddito della persona disoccupata o inoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, mediante la stipulazione tra la persona stessa, la Regione e una agenzia pubblica o privata accreditata, di un contratto di ricollocazione, che definisca gli obblighi delle parti, condizioni il trattamento di disoccupazione al rispetto di essi e il pagamento del corrispettivo in forma di voucher regionale all’effettiva ricollocazione.”

Ichino, Berger, Mauro, Pagano

DEVOLUZIONE DI 2/3 DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE AL DATORE DI LAVORO CHE ASSUME IL DISOCCUPATO

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

“m-bis) previsione della possibilità che l’Inps stipuli con un datore di lavoro,  o agenzia accreditata per lo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, un accordo che preveda: 1) l’assunzione di una persona disoccupata, anche in funzione del suo invio in missione presso imprese utilizzatrici; 2) il pagamento da parte dell’Inps al datore di lavoro o agenzia di un importo pari ai due terzi del trattamento di disoccupazione cui la persona disoccupata avrebbe altrimenti avuto diritto.”

Ichino, Berger

 

ART. 3

IN TEMA DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera h):

“h) armonizzazione della disciplina della responsabilità solidale negli appalti ai fini retributivi, contributivi e assicurativi di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n.276 e successive modifiche con quanto previsto ai fini fiscali dall’articolo 35, commi da 28 a 28 ter, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.”

 

All’articolo 4

IN MATERIA DI RECESSO DEL PRESTATORE DI LAVORO

Al comma 1, dopo la lettera dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) disciplina semplificata del recesso del prestatore di lavoro che costituisca garanzia di prevenzione efficace delle frodi ai danni dello stesso e della certezza della cessazione del rapporto nel caso di suo comportamento concludente in tal senso.»

Ichino, Berger, Mauro, Pagano

 

SANZIONE APPLICABILE PER GLI INADEMPIMENTI GRAVI DEL DATORE IN MATERIA DI APPRENDISTATO

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera e-bis):

“e-bis) in materia di apprendistato previsione, quale sanzione per l’inadempimento grave dell’obbligo di formazione di cui sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro, della conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato, il cui termine finale coincide con quello originariamente previsto per il periodo di apprendistato.»”

Ichino, Berger, Mauro, Pagano

 

ABROGAZIONE DEL RITO SPECIALE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LICENZIAMENTO

All’articolo 5

 Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis
(Delega in materia processuale, di conciliazione e di arbitrato)

1. Il Governo è delegato a emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo avente per oggetto l’abrogazione dei commi da 47 a 69 dell’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di rito applicabile alle controversie in materia di licenziamento, con opportuna disciplina transitoria applicabile alle controversie già instaurate secondo le dette disposizioni.

Ichino, Berger, Mauro, Pagano

 

 

 

 

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