A CHE PUNTO È IL PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI IN AZIENDA

IL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI AL SENATO ALL’INIZIO DELLA LEGISLATURA È FERMO ORMAI DA PIÙ DI DUE ANNI, SENZA CHE NESSUNA PARTE POLITICA, SINDACALE O IMPRENDITORIALE SE NE ASSUMA APERTAMENTE LA RESPONSABILITÀ

Intervista pubblicata su Focus – la Newsletter trimestrale di Auchan Italia, giugno 2011

Il tema della partecipazione dei dipendenti all’azionariato d’impresa è attuale anche nel contesto di crisi economica globale?
L’attualità di questo tema non dipende dall’andamento congiunturale dell’economia: è un evergreen. Con un’avvertenza, però:  l’azionariato dei dipendenti può assumere forme e valenze diverse, a seconda che essi si avvalgano o no di una holding loro propria per la gestione della partecipazione al capitale. Va detto, poi, che l’azionariato dei dipendenti è soltanto una delle forme possibili della loro partecipazione nell’impresa. Ci sono anche la partecipazione agli utili, la partecipazione nel Consiglio di Sorveglianza delle imprese che hanno scelto il modello della governance duale, e altre forme ancora. Nel testo unificato dei disegni di legge su questo tema, di cui sono relatore alla Commissione Lavoro del Senato, sono indicate nove forme diverse.

Ci può dare qualche utile aggiornamento circa l’iter parlamentare di quei disegni di legge?
Nel maggio 2009 ho presentato alla Commissione il testo unificato dei quattro disegni di legge (due di maggioranza e due del Partito democratico), che avevo avuto l’incarico di redigere. Su quel testo si raccolse allora un largo consenso bi-partisan in seno alla Commissione stessa, la quale, nel luglio di quell’anno, rinviò all’autunno successivo l’avvio della discussione con l’intendimento di approvare rapidamente il testo per l’Aula. Senonché nell’autunno successivo il Ministro del Lavoro ha chiesto e ottenuto dalle Parti sociali un avviso comune (9 dicembre 2009): la sospensione di un anno dell’iter parlamentare, al fine di ottenere un supplemento d’istruttoria. Nel luglio 2010 il Ministero ha quindi prodotto un “Codice della partecipazione”, contenente una raccolta di buone pratiche in questo campo. A dicembre 2010 l’anno di sospensione è scaduto, ma a tutt’oggi il Ministro non ha ancora tolto il veto alla ripresa del lavoro della Commissione su questo tema. Nel frattempo, però, si è registrato un fatto nuovo di qualche rilievo.

A che cosa si riferisce?
La Regione Veneto ha emanato una propria legge – n. 5, 22 gennaio 2010– mirata a incentivare la partecipazione azionaria dei lavoratori nelle imprese. Il Governo ha impugnato questa legge davanti alla Corte costituzionale, negando la competenza legislativa regionale in materia; ma la Corte, con la sentenza n. 60, 25 febbraio 2011, ha respinto l’impugnazione del Governo, ritenendo che nulla vieti a una Regione di incentivare economicamente una prassi in sé del tutto legittima come questa. Questa vicenda è interessante, sia perché quello della Regione Veneto è un precedente legislativo importante, che potrebbe essere seguito da altre Regioni, sia perché indica una riluttanza del Governo centrale su questo tema.

Come la spiega?
Probabilmente la riluttanza del Governo nasce dal timore di una possibile deriva legislativa nel senso dell’obbligatorietà di qualche forma partecipativa dei lavoratori nelle imprese. Nel testo unifi cato che giace alla Commissione Lavoro del Senato, però, è detto chiaramente fin dal primo articolo che qualsiasi forma di partecipazione deve essere prevista e disciplinata da un contratto collettivo aziendale, il “contratto istitutivo”. Senza l’accordo dell’imprenditore, dunque, nessuna forma di partecipazione può essere attivata.

Il testo unificato da Lei proposto prevede la possibilità di allargamento della partecipazione anche ad aziende non quotate?
Il disegno di legge non distingue tra società quotate e non quotate.

Quali altre forme di responsabilità e condivisione nei confronti dei dipendenti prevede il testo unifi cato?
Oltre alla partecipazione azionaria, questo disegno di legge – sulla scorta delle esperienze censite – prevede la possibilità d’istituzione di obblighi a carico del management d’informazione o consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, l’istituzione di organismi congiunti – paritetici o comunque misti – dotati di competenze di controllo o addirittura d’indirizzo su determinate materie, la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori a organi interni di sorveglianza, forme di partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa, oppure di partecipazione dei lavoratori al risultato di specifi ci piani industriali, la trasformazione di quote di trattamento di fine rapporto in azioni o quote di capitale societario, sotto condizione dell’adesione dei singoli lavoratori interessati.

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