LA STAMPA: COMMENTO A CALDO ALLA SENTENZA SUL CONTRATTO FIAT DI POMIGLIANO

LA DECISIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO DI TORINO APPLICA DI FATTO QUANTO DISPONE IL NUOVO ACCORDO INTERCONFEDERALE: DIRITTO DELLA MAGGIORANZA SINDACALE DI NEGOZIARE CON EFFICACIA PER TUTTI, DIRITTO DELLA MINORANZA DI NON FIRMARE SENZA PERDERE IL DIRITTO ALLA RAPPRESENTANZA IN AZIENDA

Testo integrale dell’intervista a cura di Luigi Grassia, pubblicata sulla Stampa il 17 luglio 2011 (con alcuni piccoli tagli per motivi di spazio), in riferimento alla sentenza pronunciata dal Giudice di Torino alle 22 del giorno precedente: l’intervista è stata quindi realizzata tra le 23 e le 24 di quel giorno – In argomento v. anche, in precedenza, la mia intervista all’Agenzia Adn-Kronos del 27 aprile scorso, nella quale formulavo una previsione che non si discosta di molto da questo primo esito del procedimento giudiziale promosso dalla Fiom a Torino (*)

Professor Ichino, come si può interpretare questa decisione del giudice del lavoro di Torino?
Per una valutazione più precisa occorrerà attendere il deposito della motivazione della sentenza, che dovrebbe avvenire molto presto. Ma mi sembra probabile che per giungere alla decisione pronunciata ieri il giudice abbia ritenuto, per un verso, l’operazione di Pomigliano qualificabile come trasferimento d’azienda, secondo quanto sostiene la Fiom, ma per altro verso ne abbia tratto soltanto una piccola parte delle conseguenze che la Fiom avrebbe voluto.

Più precisamente?
Se il passaggio dei lavoratori dalla vecchia impresa, la Fiat, alla nuova, cioè la cosiddetta newco, va considerato come trasferimento d’azienda, la prima conseguenza, a norma di una direttiva europea, è che esso deve essere preceduto da una procedura di consultazione sindacale con tutti i sindacati presenti nella vecchia impresa, quindi anche con la Fiom. Il giudice probabilmente ha ritenuto che sia antisindacale l’omissione di questa procedura, la quale dovrà dunque essere esperita, con la partecipazione di tutti i sindacati rappresentati presso la vecchia impresa, dunque anche la Fiom.

E l’altra conseguenza?
L’altra conseguenza del trasferimento d’azienda è che la nuova impresa, in questo caso la newco, deve applicare la disciplina collettiva applicata presso la vecchia, fino a che essa non sia sostituita da una “disciplina di pari livello”. Qui il giudice del lavoro ha accolto le difese della Fiat, riconoscendo come valido contratto “di primo livello” quello stipulato a livello nazionale dalla Fiat con Fim e Uilm per il settore auto. Dunque questo contratto sostituisce da subito il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici in entrambe le sue versioni: sia quello del 2008, firmato anche dalla Fiom, sia quello del 2009.

Però la sentenza riconosce anche il diritto della Fiom alle rappresentanze sindacali, e a tutti i relativi diritti previsti dal titolo III dello Statuto, anche presso la newco di Pomigliano.
Sul piano della politica del diritto, sembra quasi che il giudice abbia voluto in qualche modo anticipare la generalizzazione degli effetti del nuovo accordo interconfederale del 28 giugno: diritto della maggioranza sindacale di negoziare con effetti vincolanti per tutti, diritto della minoranza di non firmare, senza per questo perdere il diritto alla rappresentanza riconosciuta in azienda e ai relativi diritti. Non riesco, però, a spiegarmi come il giudice abbia potuto costruire questa soluzione sulla base del diritto oggi vigente.

Dov’è il problema?
Sulla base della legislazione oggi vigente, avrei capito che venissero riconosciuti  alla Fiom i diritti sindacali nella nuova azienda se il giudice avesse ritenuto applicabile il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici del 2008: allora ne sarebbe derivata automaticamente la titolarità in capo alla Fiom di quei diritti sindacali. Ma la sentenza pare escludere l’applicazione alla newco di quel contratto collettivo: quindi, in base all’articolo 19 dello Statuto nella sua attuale formulazione, la Fiom non avrebbe diritto alle rappresentanze sindacali, non essendo firmataria di alcun contratto collettivo applicato nella nuova azienda. Per capire meglio questa parte del dispositivo occorre attendere la motivazione della sentenza.

In conclusione, si può parlare di un pareggio tra le parti?
Credo che alla Fiat, come a Fim, Uilm e Fismic, interessasse, molto più che la parte della sentenza sui diritti sindacali della Fiom, la parte relativa alla legittimità dei nuovi contratti. E su questa parte le difese della Fiat sono state integralmente accolte. Del resto, questa sentenza si pone in perfetta coerenza con l’equilibrio previsto dal nuovo accordo interconfederale del 28 giugno scorso, di cui la stessa Fiat chiede la generalizzazione con legge. Per questo parlerei più di un 2 a 1 che di un pareggio. Comunque, ripeto, una valutazione più precisa e motivata si potrà fare solo sulla base della motivazione della sentenza.

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(*) Nell’intervista all’Agenzia Adn-Kronos del 27 aprile scorso si leggevano questa domanda del giornalista e questa mia risposta:
Veniamo alla vicenda Fiat. Anche lì carte bollate. Qual è la sua prognosi riguardo al ricorso della Fiom sulla questione del passaggio dei dipendenti Fiat alle Newco?
La Fiat sostiene che in questo caso non si verifica il “trasferimento d’azienda” previsto dall’articolo 2112 del codice civile, quindi non c’è passaggio diretto di lavoratori dalla vecchia impresa alla nuova, dal momento che tutta la nuova strumentazione produttiva, con gli ingentissimi investimenti necessari, sarà fornita dalla newco, ovvero dalla società che assume i lavoratori. Come ho rilevato già l’anno scorso, all’indomani della stipulazione dell’accordo di Mirafiori, replicando a una nota di Luigi Mariucci, questa tesi potrebbe essere disattesa dal giudice del lavoro, il quale (rifacendosi soprattutto a un orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia di europea) ritenesse che comunque vi sia trasferimento di azienda per il solo fatto che la nuova impresa assume tutti o la maggior parte dei dipendenti della vecchia impresa. Una decisione giudiziale in questo senso avrebbe però soltanto l’effetto di obbligare la Fiat ad esperire la procedura di consultazione sindacale preventiva (coinvolgendo in essa anche la Fiom) e riconoscere la continuità di tutti i rapporti di lavoro, ma – per il motivo detto sopra – non avrebbe effetti sul trattamento economico dei lavoratori.

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