DISCIPLINA SPECIALE DEL CONTRATTO A TERMINE PER I SETTORI DELLO SPETTACOLO E DELLA RICERCA

UNA INIZIATIVA BI-PARTISAN PER L’INTRODUZIONE DI UNA ECCEZIONE AI VINCOLI IN MATERIA DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO IN RIFERIMENTO A DUE COMPARTI CHE, PER LE RISPETTIVE PECULIARITÀ, NECESSITANO DI UNA REGOLAZIONE A SÉ STANTE

Disegno di legge presentato il 31 luglio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92

DISEGNO DI LEGGE N. 3427

Presentato il 31 luglio 2012 alla Presidenza del Senato dai senatori
Ichino (Pd), Treu (Pd), Castro (PdL), Serra (UdC), Cristina De Luca (ApI), Vizzini (PSI), Astore (Misto), Poretti (Radicali), Germontani (FLI), Pichetto Fratin (PdL), Sbarbati (Partito Repubblicano), Zavoli (Pd), Gallone(PdL), Perduca (Radicali), Grillo (PdL), Galperti (Pd), Saltamartini (PdL), Leddi (Pd)

Disciplina speciale del contratto di lavoro a termine
per i settori dello spettacolo e della ricerca scientifica

 Onorevoli Colleghi, la vecchia disciplina del contratto a termine contenuta nella legge n. 230/1962, vigente prima della riforma della materia recata dal d.lgs. n. 368/2001, prevedeva una specifica eccezione al divieto generale di assunzione a tempo determinato per il settore dello spettacolo. Questa eccezione è stata soppressa dal d.lgs. n. 368/2001, sul presupposto che la liberalizzazione disposta da quel provvedimento la rendesse superflua. In realtà, come è stato evidenziato dalla dottrina giuslavoristica dell’ultimo decennio, la riforma del 2001 non aveva portato a una piena liberalizzazione della materia (né avrebbe potuto farlo, stante il vincolo posto in proposito dalla direttiva europea n. 70/1999): diverse voci hanno pertanto sottolineato l’inopportunità della soppressione dell’eccezione esplicita per il settore dello spettacolo, cui ha dovuto sopperire l’elaborazione giurisprudenziale, peraltro non del tutto univoca sul punto. L’esigenza di ripristinare l’eccezione esplicita per il settore dello spettacolo è poi emersa con particolare evidenza in seguito all’emanazione della legge n. 92/2012, che ha recato una nuova disciplina generale della materia per certi aspetti più restrittiva rispetto al d.lgs. n. 368/2001.

Un discorso analogo può essere fatto in riferimento al settore della ricerca scientifica, nel quale il contratto a termine costituisce, a tutte le longitudini e latitudini, una forma normale di ingaggio del ricercatore.

Questo disegno di legge si propone di rispondere a entrambe le esigenze menzionate, armonizzando la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato rispetto alle peculiarità di questi due settori di attività, di importanza centrale nel tessuto produttivo italiano, entrambi caratterizzati da esigenze organizzative per lo più difformi da quelle proprie delle comuni attività industriali e commerciali e animati da lavoratori generalmente dotati di professionalità elevate o molto specifiche.

Con l’articolo 1 si vogliono introdurre modifiche finalizzate a consentire – nei settori della produzione teatrale, cinematografica, televisiva e radiofonica – la conclusione di contratti a termine con lavoratori impegnati a collaborare alla preparazione, produzione e rappresentazione al pubblico di spettacoli o programmi, sia singoli sia plurimi, purché di durata predeterminata. Ciò generalizzando e armonizzando in una disposizione unica previsioni specifiche e frammentarie già da tempo e a vario titolo presenti nel nostro ordinamento, con prevedibili risultati positivi anche in termini di semplificazione e riduzione del contenzioso. La temporaneità dello spettacolo o del programma o della serie di spettacoli o programmi in funzione dei quali l’assunzione avviene giustifica di per sé la conclusione di un contratto per prestazioni di lavoro di durata determinata (la collaborazione a uno spettacolo o programma o a una serie di spettacoli o programmi, anche se reiterati o ordinariamente realizzati dall’ente, rappresentano in altri termini una ragione di carattere tecnico e produttivo idonea a legittimare l’apposizione del termine). Con ciò si consente di organizzare al meglio la propria attività a enti la cui esistenza è dedicata alla produzione di programmi per il pubblico e di spettacoli, la cui suscettibilità di riprodursi in futuro generalmente non è prevedibile con precisione, sia per l’incertezza circa il rinnovo del finanziamento pubblico di anno in anno, sia per l’incertezza della risposta del pubblico.

Con l’articolo 2 si intende consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato per fare fronte alle esigenze peculiari della ricerca scientifica e tecnologica svolta da enti specializzati in tale attività, pubblici o privati, riconosciuti dallo Stato. Si tratta di esigenze produttive tipicamente temporanee, legate ad attività, programmi o progetti di ricerca scientifica o tecnologica di durata limitata nel tempo, anche se non necessariamente limitati ai 36 mesi previsti in via ordinaria dalla legge. I lavoratori interessati sono normalmente lavoratori di elevata qualificazione professionale, in gran parte stranieri, invitati in Italia per prendere parte a queste attività di ricerca. La ridefinizione dei limiti all’apposizione del termine previsti in via ordinaria dalla legge appare dunque altamente opportuna, anche in una prospettiva di sviluppo e incentivazione di questo settore vitale per l’economia italiana.
 

Disegno di legge

Articolo 1
(Disciplina dei contratti a termine nel settore dello spettacolo)

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
«4-ter. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore dello spettacolo per lo svolgimento di attività teatrale, musicale, cinematografica, televisiva, radiofonica o circense, purché aventi per oggetto prestazioni, anche riferite all’attività ordinaria del datore di lavoro, di natura artistica, tecnica, comunque strettamente connesse alla preparazione, produzione e rappresentazione di spettacoli o programmi o serie di durata predeterminata, anche reiterati nel tempo, oppure limitate a una stagione artistica. Ai contratti di cui al presente comma si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, comma 1, e 8».

 

Articolo 2
(Disciplina dei contratti a termine nel settore della ricerca scientifica)

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca istituiti con legge dello Stato e lavoratori chiamati a svolgere attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. Ai contratti di cui al presente comma si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, comma 1, e 8.».

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