NASCE IL PORTALE LIB

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Statuto dell’Associazione Lib, costituita il 18 giugno 2013

STATUTO

Titolo I – Durata, scopo e oggetto

ART. 1. – È costituita l’associazione denominata Lib, con sede in Milano, via Mascheroni 31, presso lo Studio Ichino-Brugnatelli e Associati. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2. – Lib non ha fini di lucro. Suo scopo è quello di promuovere attraverso Internet e con ogni altro mezzo il dialogo e la cooperazione sul piano culturale e politico tra le associazioni e le singole persone, diverse per esperienza e per cultura politica, che
– ispirandosi agli ideali del liberalismo europeista, sono impegnate a promuovere le profonde riforme delle amministrazioni pubbliche e del tessuto produttivo indispensabili per l’integrazione dell’Italia nell’Unione Europea;
– sono consapevoli della possibilità di malfunzionamenti sia del mercato, sia dell’intervento pubblico, quindi della necessità di individuarne le cause ed eliminarle con metodo pragmatico e sperimentale;
– considerano la massima possibile apertura del sistema economico alla concorrenza e al merito, e la garanzia per tutti della possibilità effettiva di accesso all’istruzione e della libertà di scelta dei suoi contenuti, come condizioni necessarie per l’attuazione dei principi di libertà, eguaglianza di opportunità e mobilità sociale;
– sono convinte che i principi della concorrenza e della valorizzazione del merito non si affermano spontaneamente allo stato di natura, ma richiedono un insieme sofisticato di strumenti e regole che ne garantiscano l’attuazione promuovendo la trasparenza dei comportamenti e degli interessi, combattendo le intese corporative e assicurando la massima possibile simmetria informativa in tutti i mercati.

ART. 3. – L’Associazione, per mezzo dei propri rappresentanti, compie tutti gli atti – ivi comprese le iniziative editoriali  – e stipula tutti i negozi necessari per il conseguimento dei fini indicati nell’articolo precedente.

Titolo II – Soci

ART. 4. – Sono Soci fondatori di Lib le Associazioni e le persone fisiche firmatarie dell’atto costitutivo, indicate nell’elenco che segue, le quali conservano tale qualifica per tutta la durata dell’Associazione, salva la facoltà di recesso unilaterale di ciascuna di esse. Appartengono dunque a questa categoria di soci le Associazioni

–    Adam Smith Society
–    Costituente liberale
–    Gli Outsider
–    Glocus
–    Italia Aperta
–    Italia Futura
–    LibertàEguale
–    Libertiamo
–    Officine democratiche
–    Zero positivo
nonché le persone fisiche:
–    Ilaria Borletti, che è anche Socia sostenitrice
–    Pietro Ichino, che assume provvisoriamente la carica di Presidente fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo,  titolare del marchio e della testata del portale Lib, nonché del relativo sito e dominio Internet reteLib.it, beni tutti che egli pone gratuitamente a disposizione dell’Associazione fino a quando ne resterà socio;
–    Stefano Micossi, che è anche Socio sostenitore

ART. 5. – Sono Soci sostenitori dell’Associazione tutti coloro che, all’atto dell’adesione, accettata dal Consiglio direttivo, erogano un contributo pari o superiore a tremila euro, oppure assumono l’impegno a versare per almeno tre anni consecutivi un contributo annuo pari o superiore a mille euro. La qualità di Socio sostenitore viene mantenuta per la durata minima di cinque anni, salvo dimissioni o esclusione a norma dell’ultimo comma dell’articolo 9, e può essere mantenuta per periodi quinquennali ulteriori mediante il rinnovo del contributo.

ART. 6. – Sono Soci ordinari le Associazioni, Fondazioni o enti di altra natura, purché non operanti a fini di lucro, che aderiscono a Lib dopo la sua costituzione, secondo quanto previsto nell’articolo 9. Esse conservano tale qualità fino alle eventuali dimissioni o esclusione a norma dell’ultimo comma dell’articolo 9.

ART. 7 – Sono Soci individuali le persone fisiche che aderiscono a Lib dopo la sua costituzione. Esse conservano tale qualità fino alle eventuali dimissioni o esclusione a norma dell’ultimo comma dell’articolo 9.

ART. 8. – Sono Soci Onorari le persone alle quali l’Associazione deciderà di conferire tale qualifica e che la accetteranno. La qualifica può essere conferita, su delibera del Consiglio direttivo, a studiosi di chiara fama, persone illustri del mondo della cultura o della politica, o persone che abbiano reso importanti servigi all’Associazione stessa. La qualifica di socio onorario viene attribuita a tempo indeterminato, salva la facoltà di recesso unilaterale da parte del socio stesso.

ART. 9. – Le Associazioni o altri enti di cui all’articolo 6 acquistano la qualità di Socio ordinario mediante domanda di adesione contente dichiarazione di adesione alle finalità di Lib e approvata dal Consiglio Direttivo. A seguito dell’approvazione della domanda, il Socio ordinario è tenuto a versare un contributo una tantum di mille euro, salvo che ne sia stato esonerato in tutto o in parte dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.
Le persone fisiche di cui all’articolo 7 acquistano la qualità di Socio individuale mediante adesione comunicata attraverso il sito di Lib e versamento del contributo una tantum di cinquanta euro, o del contributo ridotto di dieci euro se di età non superiore ai ventun anni. Il Consiglio Direttivo può con delibera motivata esonerare singole persone dal versamento del contributo.
Il Consiglio Direttivo può approvare convenzioni bilaterali che prevedano la possibilità dell’assunzione della qualità di socio individuale da parte delle persone fisiche che aderiscano a una Associazione-socio ordinario di Lib, e viceversa, con ripartizione paritaria del contributo tra le due Associazioni.
L’Assemblea dei Soci o il Consiglio direttivo possono disporre l’esclusione di un socio che tenga un comportamento contraddittorio rispetto alle finalità di Lib, con le modalità previste rispettivamente negli articoli 13 e 14.

Titolo III   Organi dell’Associazione

ART. 10. – La struttura e l’amministrazione di Lib sono ispirate ai criteri della massima semplicità, al fine di sottrarre la quantità minima possibile di risorse ed energie all’attività volta al perseguimento degli scopi dell’Associazione, di cui all’art. 2.

ART. 11. – Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio direttivo;

– il Presidente.

ART. 12. – L’assemblea dei soci viene convocata dal Presidente, di propria iniziativa tutte le volte in cui egli lo ritenga opportuno, o su delibera del Consiglio direttivo, oppure su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un quinto dei soci, entro trenta giorni dalla richiesta stessa. La convocazione deve essere comunicata a tutti i soci per posta elettronica, con almeno una settimana di anticipo, e deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno. Salva diversa indicazione, l’assemblea si svolge presso la sede dell’Associazione.

ART. 13. – Su richiesta del Consiglio direttivo o di un quinto dei soci, il Presidente deve porre all’ordine del giorno dell’assemblea
– la discussione e approvazione del bilancio annuale dell’Associazione, che altrimenti, in via ordinaria, è discusso e approvato dal Consiglio direttivo a norma dell’articolo seguente; nell’approvazione del bilancio ogni Socio ordinario esprime dieci voti, mentre ogni Socio individuale esprime un voto;
– la discussione e approvazione di eventuali proposte di modifica del presente Statuto, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Soci ordinari presenti e della maggioranza dei Soci individuali presenti, salvo che esse siano decise dal Consiglio direttivo a norma dell’articolo seguente;
– l’elezione del nuovo Consiglio direttivo alla scadenza del mandato del Consiglio precedente; cinque membri sono eletti dai Soci ordinari, con voto limitato a tre; gli altri quattro membri sono eletti dai Soci individuali, con voto limitato a due;
– l’esclusione di un Socio a causa di suoi comportamenti o attività contrari agli scopi dell’Associazione o comunque idonei a recare danno all’Associazione stessa; l’esclusione deve essere deliberata con la maggioranza di tre quinti dei voti espressi, disponendo ogni Socio ordinario di dieci voti, mentre ogni Socio individuale dispone di un voto.

ART. 14. – Il Consiglio direttivo è composto da nove membri eletti, nonché da altri soci che vengano da esso cooptati e che restano in carica fino alla prima scadenza triennale. Il Consiglio direttivo e il Presidente restano in carica per tre anni. Per il primo triennio il Consiglio direttivo è composto dai Soci Fondatori. Il Consiglio direttivo
– elegge tra i propri membri il Presidente dell’Associazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; con la stessa maggioranza può disporre la revoca dell’elezione del Presidente, che produce effetto con l’elezione del nuovo Presidente;
– coopta come propri membri altri Soci, in funzione della loro eventuale particolare disponibilità alla collaborazione volontaria all’attività dell’Associazione;
– approva il bilancio annuale dell’Associazione;
– discute e decide degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
– discute e decide la promozione di azioni giudiziarie;
– delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci, a norma degli artt. 4 – 8;
– approvare eventuali proposte di modifica del presente Statuto, con il voto favorevole di due terzi dei suoi membri;
– deliberare la cessazione dell’Associazione, a norma dell’articolo 19, con il voto favorevole di due terzi dei suoi membri.

ART. 15. – Il Consiglio direttivo adotta le proprie delibere diverse dalle modifiche del presente Statuto, dalla liquidazione dell’Associazione e dall’elezione o revoca del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, quale che ne sia il numero. Esso può di volta in volta – se lo ritiene opportuno   far svolgere le funzioni di segretario anche a persona diversa dai propri membri, facendola assistere alle riunioni.
Tutte le delibere del Consiglio direttivo possono essere assunte mediante consultazione per posta elettronica ad opera del Presidente, o mediante videoconferenza.
Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio direttivo sono esercitate a titolo volontario e gratuito.

ART. 16. – Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo a norma dell’articolo 15, resta in carica per tre anni, salvo il caso di sue dimissioni o di revoca da parte del Consiglio stesso. Per il primo triennio successivo alla costituzione dell’Associazione la carica di Presidente è ricoperta, salvo revoca da parte del Consiglio direttivo, da Pietro Ichino.
Il Presidente è l’organo di rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi, nonché in giudizio, e nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche; svolge la funzione di tesoriere, salvo che il Consiglio decida di attribuire tale funzione a un altro proprio membro, ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compreso quello di stipulare e gestire contratti di lavoro subordinato o autonomo con il personale necessario per il funzionamento e l’attività dell’Associazione.

Titolo IV – Patrimonio e finanziamento dell’Associazione

ART. 17. – L’attività dell’Associazione è finanziata da
– contributi dei Soci;
– eventuali versamenti volontari dei Soci;
– eventuali contributi, sponsorizzazioni o donazioni provenienti da terzi;
– corrispettivi per pubblicità ospitata dal sito Internet o in altre pubblicazioni;
– rendite e sopravvenienze attive derivanti dalla sua attività o dal suo patrimonio.

ART. 18. – Al Socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell’Associazione non è riconosciuto alcun diritto sul patrimonio sociale.

Titolo V – Scioglimento e destinazione del patrimonio

ART. 19. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Consiglio direttivo, secondo quanto previsto nell’ultimo alinea dell’articolo 14, quando risulti impossibile l’utile prosecuzione della sua attività. All’atto dello scioglimento il Consiglio stesso delibera a maggioranza dei presenti la nomina del Liquidatore e la destinazione del patrimonio dell’Associazione, in conformità con gli scopi della stessa.
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