Molto resta ancora da fare, anche a legislazioe invariata, per una amministrazione giudiziaria più efficiente: a cominciare dall’attrezzatura informatica indispensabile per consentire l’organizzazione del lavoro giudiziale secondo il principio della concentrazione e il metodo sequenziale
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Mozione presentata da 23 senatori alla Presidenza del Senato il 14 dicembre 2017 (le firme compaiono in coda al testo) – Sul tema dell’agenda informatica che può consentire la concentrazione e sequenzialità dei processi, v. i documenti e interventi raccolti nel portale Il progetto Themis
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MOZIONE
Il Senato
premesso che:
studi attendibili individuano nei tempi lunghi dell’Amministrazione della Giustizia – soprattutto di quella civile e amministrativa – una delle cause principali che hanno frenato lo sviluppo del nostro Paese, rendendolo poco attrattivo per gli investitori esteri;
nel corso di questa legislatura, con una pluralità di interventi, i Governi che si sono succeduti e il Parlamento hanno approvato interventi di riforma diretti a porre il sistema in grado di dare una risposta efficiente alla domanda di giustizia;
in questa direzione vanno sia la digitalizzazione delle procedure, a cominciare dal “processo telematico”, in corso di progressivo perfezionamento, sia l’introduzione o l’implementazione di istituti come la mediazione obbligatoria, la negoziazione assistita, la conciliazione, la riforma dell’arbitrato, il Tribunale delle Imprese, gli interventi di modernizzazione della disciplina fallimentare, misure tutte che hanno favorito, da un lato, la diminuzione del numero di processi iscritti a ruoli, dall’altro hanno attribuito ai professionisti del diritto un ruolo più efficace nella soluzione stragiudiziale delle controversie, nonché ottenuto risultati incoraggianti e una netta inversione di tendenza sia rispetto all’arretrato civile che ai tempi processuali;
tuttavia, permane la necessità di proseguire il cammino delle riforme intraprese anche al fine di colmare definitivamente il divario tra l’Italia e gli altri paesi dell’area euro relativamente ai tempi di definizione delle controversie civili;
considerato che:
l’analisi dei dati relativi all’efficacia degli istituti recentemente introdotti mostra che, sebbene il ricorso all’istituto della mediazione e della negoziazione assistita incominci a raggiungere buoni livelli di attivazione, si deve ancora lavorare per un maggiore ricorso alla definizione delle controversie in sede stragiudiziale con conseguente riduzione dei tempi;l’eccessivo ampliamento della possibilità di acquisire la qualifica di “mediatore” non ha pienamente favorito l’incremento dell’utilizzo facoltativo dell’istituto, né l’accelerazione dei tempi di decisione;
anche con l’utilizzo di ulteriori incentivi quali, l’introduzione della procedura di “negoziazione assistita” di cui all’articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162 appare comunque necessaria un’ulteriore accelerazione della definizione delle controversie, mentre ancora non siamo in possesso di dati certi sulla conversione in arbitrato di giudizi civili;
alla luce di quanto sopra esposto, appare necessario agire sia per il rafforzamento della normativa vigente volta a favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili, sia per il potenziamento degli strumenti organizzativi, affinché si possa assicurare al Paese una giustizia civile più efficiente, nel solco delle disposizioni di cui alla riforma del processo civile attualmente all’esame del Senato della Repubblica;
impegna il Governo
a monitorare gli strumenti di definizione stragiudiziali delle controversie civili alla luce dei dati che emergono rispetto all’applicazione della normativa vigente, con particolare riferimento a:
a) materie obbligatoriamente devolute e materie facoltativamente devolute al preliminare esperimento della fase di mediazione;
b) possesso dei requisiti e formazione per l’acquisizione della qualifica di mediatore;
c) implementazione della normativa in materia di negoziazione assistita, a partire da quella per divorzi e separazioni, al fine di incentivare il più possibile il ricorso all’istituto soprattutto in materia di recupero crediti;
a incentivare l’effettiva applicazione della disposizione di cui all’art. 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
favorendo nel concreto, con gli adeguati strumenti informatici, l’affermarsi del principio di concentrazione e trattazione delle cause in modo sequenziale, che, nelle sperimentazioni volontarie svoltesi in alcuni uffici giudiziari, ha dato risultati molto incoraggianti;
- mettendo a disposizione di tutti i magistrati un’applicazione informatica contenente l’agenda digitale al fine di supportare la programmazione del lavoro giudiziale sin dall’inizio del procedimento come previsto dal citato articolo 81-bis;
- c) assicurando, altresì, la necessaria protezione dei dati relativi ai processi, mediante l’innesto dell’applicazione informatica di cui al punto b) nel sistema informatico dell’Amministrazione giudiziaria, evitando così i rischi per la riservatezza derivanti dall’utilizzazione diffusa di agende informatiche non dedicate alla funzione giudiziaria, rinvenibili nel web.
ICHINO, SUSTA, ALBERTINI, BENCINI, BERGER, BONDI, BUEMI, COCIANCICH, DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, FAVERO, GIANNINI, GINETTI, IDEM, LANIECE, LEPRI, Fausto LONGO, MARAN, Luigi MARINO, ORELLANA, REPETTI, SANGALLI