IL DOVERE DEL GREEN PASS PER ENTRARE NEI LUOGHI DI LAVORO

Giusta la richiesta di Confindustria; le aziende devono tutelare la salute dei lavoratori – L’obbligo di vaccinarsi può derivare direttamente dal contratto di lavoro, anche senza che sia stato raggiunto un accordo in proposito tra azienda e sindacati

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Intervista a cura di Claudia Voltattorni, pubblicata sul sito Corriere.it il 22 luglio e sul Corriere della Sera il giorno dopo – In argomento v. anche la lettera aperta al Presidente del Consiglio del 18 luglio

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Carlo Bonomi, presidente di Confindustria

Confindustria ha chiesto al Governo la possibilità di far accedere ai luoghi di lavoro solo i dipendenti vaccinati. No unanime da politica e sindacati. E il ministro del Lavoro Andrea Orlando risponde con un «no a proposte unilaterali».

Professore Pietro Ichino, giuslavorista, ex parlamentare, ex sindacalista, è legittima la proposta dell’associazione degli industriali?
«Credo proprio che Confindustria abbia ragione: condizionare l’accesso in azienda all’avvenuta vaccinazione, oggi che il vaccino è disponibile per tutti, è una misura sicuramente efficace e ragionevolissima per evitare il rischio di una quarta ondata epidemica, che sarebbe disastrosa per il Paese. Osservo solo che, a ben vedere, proprio perché la misura è efficace e ragionevolissima, gli imprenditori potrebbero già adottarla di loro iniziativa, anzi dovrebbero, anche senza attendere un provvedimento legislativo ad hoc, in forza dell’articolo 2087 del Codice civile, oltre che degli articoli 15 e 20 del Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)».

 Che cosa dicono queste norme?
«L’articolo 2087 del Codice obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure consigliate dalla scienza, dalla tecnica e dall’esperienza idonee a ridurre al minimo, se non azzerare, ogni rischio per la sicurezza e il benessere fisico e psichico del lavoratore. L’art. 15 del Testo Unico sulla sicurezza obbliga il datore, dove possibile, a non limitarsi a misure protettive, ma adottare le misure idonee ad eliminare radicalmente il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore. L’art. 20, invece, obbliga il lavoratore a conformarsi alle misure di sicurezza adottate dal datore secondo le due prime norme».

C’è però anche l’articolo 32 della Costituzione sulla libertà di scelta per i trattamenti medico-sanitari, a meno che la legge non preveda un obbligo.
«La stessa norma costituzionale ha come primo oggetto la protezione della sicurezza e della salute di tutti. Libero dunque ogni cittadino di non vaccinarsi, finché una legge non prevede questo obbligo; ma non di mettere a rischio la salute degli altri. E libero ogni imprenditore, dove la vaccinazione costituisca la misura più efficace per la tutela dei propri dipendenti, di richiederla in forza delle norme che ho appena citato: che sono pur sempre leggi dello Stato».

Cosa rischia il lavoratore che si rifiuta di vaccinarsi o di presentare il green pass? Può essere licenziato? O il datore di lavoro può sospendergli la retribuzione?
«Il decreto-legge n. 44/2021, che già dispone l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale medico-sanitario, prevede che i renitenti possano essere spostati a mansioni – anche di livello inferiore – che non comportino il contatto con altri dipendenti o pazienti, oppure, quando questo non sia possibile, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Esattamente come per il guidatore di auto o camion a cui sia stata sospesa la patente di guida. Questo è un trattamento meno rigido rispetto alla regola generale, che consente il licenziamento del lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti di rispettare una misura di sicurezza disposta dal datore di lavoro».

Come è possibile verificare l’avvenuta vaccinazione dei propri dipendenti se il Garante della Privacy vieta la richiesta di esibizione del certificato di vaccinazione e del green pass?
«La tesi del Garante della Privacy è riferita alla generalità dei cittadini italiani, in una situazione in cui un obbligo generale di vaccinazione non è ancora previsto dalla legge. Ma lo stesso Garante riconosce che il diritto alla riservatezza è un diritto eminentemente disponibile: per esempio, ognuno è libero di disporre del proprio diritto all’immagine, o al riserbo sulle proprie vicende personali. Allo stesso modo, anche senza una legge che obblighi a vaccinarsi, ognuno è libero di stipulare un contratto che preveda questo obbligo. Dunque l’albergatore, il ristoratore, il gestore di un servizio di trasporto, possono legittimamente subordinare l’accesso ai propri servizi all’esibizione del certificato di vaccinazione. Certo: libera ogni persona di non vaccinarsi, ma libero anche l’albergatore o il trasportatore di non stipulare con la stessa, se non si è vaccinata, il contratto di albergo o di trasporto. Allo stesso modo l’obbligo di vaccinarsi può derivare dal contratto di lavoro, per effetto delle norme citate; l’imprenditore che ritenga necessaria la vaccinazione per garantire nella misura massima possibile la sicurezza nel luogo di lavoro, e porsi al riparo da responsabilità risarcitorie potenzialmente elevatissime, può – e a mio avviso deve – esercitare il potere attribuitogli dall’articolo 2087 del Codice civile, richiedendo la vaccinazione ai propri dipendenti. Meglio ancora, ovviamente, se questo è previsto da un accordo con i sindacati; ma non è indispensabile».

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil

La maggior parte dei sindacati si è detta del tutto contraria.
«Nei sindacati confederali ci sono posizioni molto diverse tra loro. Ci sono anche – soprattutto in Cisl e Uil, ma anche nella Cgil – i sindacalisti che non si allineano sulle posizioni delle forze politiche di destra, e che condividono la linea della massima diffusione possibile della vaccinazione. Anche perché si rendono conto della contraddizione fra il chiedere a gran voce, come fanno tutti, una maggiore protezione della sicurezza dei lavoratori contro infortuni e malattie professionali, e nello stesso tempo opporsi all’obbligo della vaccinazione, che si sta dimostrando – al di là di ogni ragionevole dubbio – come la misura più efficace per minimizzare il rischio di un contagio che causa danni enormi».

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