I DIFETTI DEL “DECRETO LAVORO”

I requisiti posti dalla nuova norma per il godimento del sostegno del reddito da parte degli “occupabili” sono molto laschi: meglio sarebbe stato non ridurre il sussidio, ma condizionarne in modo più rigoroso il godimento alla frequenza di corsi mirati a sbocchi occupazionali reali (che ci sono, eccome)


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Intervista a cura di Giacomo Govoni pubblicata sul Giornale, 21 settembre 2023 – In argomento v. anche la mia intervista al Riformista del 7 settembre 2023, Jobs Act: Perché il PD sbaglia ad accodarsi alla Cgil   .

 

Il decreto Lavoro 2023 manda in soffitta il Reddito di cittadinanza rimpiazzandolo con l’Assegno di inclusione, al via dal primo gennaio prossimo. Quanto potrà funzionare come sussidio di contrasto alla povertà e dove invece mostra dei limiti?
Per la parte che riguarda i cosiddetti “non occupabili”, la nuova disciplina si caratterizza soltanto per una riduzione dell’entità e un limite di durata del sussidio contro la povertà. In proposito non mi sembra che sul piano tecnico ci sia molto da dire, se non che si tratta di una scelta coerente con l’orientamento politico del nuovo governo Meloni.

E per la parte che riguarda invece gli “occupabili”?
Anche su questo versante si assiste a una riduzione dell’entità e del limite di durata del sussidio, ma anche a una diversa disciplina della cosiddetta “condizionalità” cui è subordinato il godimento del beneficio. L’idea originaria della nuova disciplina era buona: condizionarne il godimento alla disponibilità non soltanto per una eventuale “offerta congrua” di lavoro, ma anche per la frequenza a un corso di formazione professionale che faciliti l’accompagnamento al nuovo lavoro. Senonché questa “nuova condizionalità” appare assai carente nella sua implementazione concreta.

Perché carente?
Innanzitutto perché  la circolare n. 77 dell’Inps, emanata il 29 agosto scorso, prevede ancora, a questo proposito, molta burocrazia ma poca sostanza efficace. Per godere del “Supporto di Formazione e Lavoro” – così si chiama ora il sussidio su questo versante – la persona interessata deve presentare all’Inps domanda via web, poi iscriversi al nuovo sistema per l’incrocio tra domanda e offerta (SIISL): questi primi due passaggi non potevano essere unificati? Poi deve sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD). Poi stipulare il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con almeno tre agenzie per il lavoro accreditate.

Un po’ macchinoso…
I due difetti maggiori del sistema, però, si evidenziano da questo punto in poi. E non riguardano l’aspetto procedurale, bensì quello della sostanza delle politiche attive, cioè dei servizi effettivi che si attivano.

Vediamo questi difetti uno per uno.
Il primo consiste nel fatto che manca ancora un sistema di monitoraggio e rilevazione capillare della qualità della formazione professionale che viene impartita per mezzo dei finanziamenti pubblici: e sono molti miliardi ogni anno. Il decreto n. 150/2015, uno degli otto decreti attuativi del Jobs Act, agli articoli da 13 a 16 prevede l’istituzione dell’anagrafe del lavoro e l’incrocio sistematico dei suoi dati con quelli delle Comunicazioni Obbligatorie al ministero del Lavoro (assunzioni regolari), delle iscrizioni ad elenchi, albi e ordini nel settore del lavoro autonomo, nonché con quelli delle liste di disoccupazione.

A che cosa dovrebbe servire questo incrocio di dati?
Esso renderebbe possibile rilevare gli sbocchi occupazionali effettivi di ciascun diplomato di qualsiasi corso di formazione finanziato con denaro pubblico, dunque misurare con precisione l’efficacia del corso stesso. Questa disposizione è rimasta lettera morta: del tutto inattuata. Col risultato che finanziamo con i fiumi di denaro pubblico di cui si è detto attività formative di cui ignoriamo totalmente la qualità.

E l’altro difetto maggiore qual è?
Nei preannunci di questa riforma si era sentito che il godimento del sussidio sarebbe stato condizionato alla frequenza di un corso di formazione adatto alla persona interessata: in sé un’ottima idea. Senonché la circolare di cui si è detto stabilisce, incomprensibilmente, per un verso che il sussidio mensile è infrazionabile; per altro verso, che l’interessato può goderne anche con un solo giorno, o persino una sola ora di partecipazione a una iniziativa volta al ricollocamento. Per esempio: per godere dei 350 euro di settembre basta partecipare nel corso di questo mese a una seduta di orientamento professionale presso una delle agenzie accreditate con cui si è stipulato il PSP.

Come spiega questa anomalia?
Riesco a spiegarmela soltanto così: si è voluto attenuare le tensioni sociali in questi mesi di lunga campagna elettorale per le europee della primavera 2024. Come dire: vi abbiamo ridotto l’entità del sussidio, ma in compenso la sua condizionalità, almeno per ora, resta a maglie molto larghe. Avrei preferito l’inverso: che fosse stata mantenuta l’entità del sussidio, ma che se ne fosse condizionato in modo più rigoroso il godimento alla frequenza di corsi mirati a sbocchi occupazionali reali. Che ci sono, eccome.

Ogni giorno si rilancia il confronto politico sul tema del salario minimo, che lei considera un’idea giusta, ammonendo però che questo strumento può anche fare danni se non lo si usa correttamente. Che cosa intende dire?
Se è determinato nella misura corretta, il salario minimo corregge le distorsioni del mercato del lavoro, produce benessere e persino aumento dell’occupazione. Se è fissato in misura troppo alta, produce disoccupazione o lavoro nero. Se in misura troppo bassa, ha paradossalmente un effetto depressivo sulle paghe della fascia più bassa.

Qual è secondo Lei la misura corretta?
Il problema è che il costo della vita e la produttività del lavoro, in Italia, presentano forti differenze da regione a regione. Se si fissa lo standard retributivo minimo in termini nominali, cioè in tot euro l’ora, guardando alla media nazionale, si può essere certi di fissarlo in misura troppo bassa per il nord e troppo alta per il sud. Con le conseguenze di cui ho detto.

Quale può essere la soluzione?
Affidare al CNEL l’individuazione dello standard minimo orario medio; all’Istat la determinazione di un coefficiente per il quale lo standard dovrà essere moltiplicato, in modo da ottenere, in termini di potere d’acquisto effettivo, un risultato uguale su tutto il territorio nazionale.

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