LA PROMOZIONE DEI SERVIZI ALLA FAMIGLIA NELLA PROPOSTA SACCONI/CARFAGNA

I MINISTRI DEL LAVORO E DELLE PARI OPPORTUNITA’ PROPONGONO UN PROGETTO CHE PRESENTA QUALCHE ASSONANZA CON QUELLO (PERALTRO ASSAI PIU’ ORGANICO) CONTENUTO DEGLI ARTICOLI 2101 E 2132-2134 DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL NUOVO CODICE DEL LAVORO SEMPLIFICATO

Stralcio dal documento programmatico presentato dai ministri Maurizio Sacconi e Mara Carfagna il 1° dicembre 2009 – Segue il testo degli articoli 2132-2134 del nuovo Codice del lavoro, oggetto del mio disegno di legge n. 1873/2009

[omissis] Una corretta attuazione del principio di uguaglianza deve altresì portare alla costruzione di un Welfare modulato in ragione dei carichi familiari – in generale e in particolare là dove la famiglia debba sostenere propri componenti in condizioni di non autosufficienza – con riferimento a tassazioni, assegni familiari, voucher universali e servizi per la persona.
…Per la strutturazione dei servizi di cura e assistenza alla persona riteniamo altresì decisivo investire sull’utilizzo di uno strumento agile come i buoni lavoro della legge Biagi, che uniscono semplicità gestionale dei rapporti di lavoro a una adeguata tutela previdenziale e assicurativa degli operatori del settore entro limiti prestabiliti di compensi con il singolo committente.
I buoni lavoro potranno essere utilizzati per prestazioni occasionali di tipo accessorio e, in particolare, per l’avvio, in collaborazione con cooperative sociali e di servizio e associazioni del non profit, di nidi familiari con non più di cinque / sei bambini assistiti da personale che opera presso il proprio domicilio o in altro ambiente adeguato a offrire cure familiari.
In questa prospettiva ci proponiamo di avviare una prima sperimentazione dei “buoni infanzia” su base locale entro cui cercare di canalizzare – in una logica positiva di co-finanziamento – risorse locali tanto pubbliche che private. Le iniziative potranno essere incardinate nel programma di diffusione del lavoro accessorio di cui al PON 2007 – 2013.
Con la collaborazione del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca valuteremo inoltre la possibilità di avviare specifici corsi e percorsi di formazione e riqualificazione professionale per offrire alle famiglie un servizio di qualità e un costante aggiornamento degli operatori coinvolti.
Nella medesima direzione è rivolto il Piano di interventi del Dipartimento per le Pari Opportunità a valere sulle risorse del Fondo per i diritti e le pari opportunità, pari a 40 milioni di euro, per favorire la conciliazione attraverso quattro linee di intervento: a) sperimentazione diffusa dei nuovi modelli di servizi di assistenza all’infanzia che consentano di innalzarne la disponibilità; b) sperimentazione dei buoni lavoro della legge Biagi; c) incentivazione del telelavoro; d) sostegno al rientro dal congedo di maternità. [omissis]

LA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI DI PUBBLICA UTILITA’ NEL MIO PROGETTO DEL NUOVO CODICE DEL LAVORO SEMPLIFICATO (DISEGNO DI LEGGE N. 1873/2009)

Articolo 2132
Contratto di collaborazione di pubblica utilità

            1. Il contratto di collaborazione di pubblica utilità è quello con cui una amministrazione regionale o locale ingaggia una persona al fine di utilizzarne o fornirne a terzi le prestazioni, nei limiti della sua disponibilità, per servizi di utilità pubblica, o per servizi alla famiglia e alla persona, obbligandosi a retribuire le prestazioni stesse.
            2. Con il contratto di cui al primo comma possono essere ingaggiati come collaboratori:
   a) persone che godano di pensione di anzianità o di vecchiaia, o che comunque abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;
   b) persone di età inferiore ai 29 anni, iscritte a scuole medie superiori o a corsi universitari;
   c) genitori di bambini di età inferiore ai 4 anni, per servizi di accudimento a bambini di altre famiglie;
   d) persone delle quali sia stata certificata dalla Commissione di Garanzia di cui all’articolo 2134 la situazione di difficoltà di occupazione.
            3. L’ente organizzatore del servizio cura ove necessario l’addestramento specifico dei collaboratori, ne verifica l’idoneità e affidabilità al servizio, e li avvia, dietro rimborso di una quota prestabilita del costo,
   a) presso persone anziane, inferme, o disabili non autosufficienti, per l’approvvigionamento dei beni di consumo necessari per la vita quotidiana, per il riassetto dell’abitazione, per l’addestramento all’uso degli strumenti informatici e della rete, per la lettura a persone non vedenti, o altri servizi analoghi che non richiedano elevata professionalità e non comportino rischi rilevanti né per chi li svolge né per chi li riceve;
   b) presso persone singole o famiglie per lavori domestici, per l’accudimento diurno o notturno di bambini, per servizi di insegnamento complementare, o per l’esecuzione di piccoli lavori di manutenzione edilizia, elettrica, idraulica o meccanica, o di falegnameria;
   c) presso istituti scolastici o associazioni di genitori di studenti, per la sorveglianza all’entrata e uscita dalle scuole e altri servizi utili per il loro migliore funzionamento;
   d) presso amministrazioni comunali per la manutenzione del verde pubblico, parchi e giardini;
   e) presso condomini, loro associazioni, o associazioni di famiglie, per la sorveglianza contro atti di vandalismo ai danni di beni immobili o mobili.
            4. Al rapporto di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nella sezione II di questo capo; non si applicano le disposizioni di cui alla sezione III. L’orario di svolgimento del servizio è concordato tra il collaboratore e il fruitore. Esso non può eccedere i limiti di cui all’articolo 2107.
           5. Il collaboratore ha diritto nei confronti dell’ente organizzatore a un corrispettivo orario, commisurato alla durata effettiva del servizio svolto, non inferiore al minimo stabilito a norma dell’articolo 2092. Il corrispettivo può essere pagato per mezzo di buoni-lavoro a norma dell’articolo 2101. Il corrispettivo stesso può, con il consenso del collaboratore, essere costituito da un credito per prestazioni di servizio nei confronti dello stesso ente organizzatore, che a tal fine abbia istituito una banca del tempo di cura.
            6. Il contratto può essere stipulato a tempo indeterminato o a termine. Se è stipulato a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recederne in qualsiasi momento, anche senza preavviso.
            7. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, nonché qualsiasi altro soggetto, possono promuovere lo sviluppo dei servizi di cui al comma 3, mediante forme di accreditamento delle persone disponibili e idonee a svolgerli e di agevolazione dell’incontro fra domanda e offerta, in funzione dell’instaurazione di rapporti diretti di lavoro subordinato o autonomo tra fruitori e prestatori, anche al di fuori delle categorie indicate nel comma 2.

 

Articolo 2133
Contratto di fornitura di servizi di pubblica utilità

            1. Il contratto col quale la persona o l’ente interessato a un servizio di cui al comma 3 dell’articolo 2132 pattuiscono la fornitura con l’ente organizzatore deve essere stipulato in forma scritta, indicare l’entità e le modalità di riscossione del corrispettivo da parte dell’ente organizzatore, nonché le generalità del collaboratore.
            2. Il contratto di cui al comma 1 può essere stipulato a tempo indeterminato o a termine. Se è stipulato a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recederne in qualsiasi momento, dandone avviso scritto all’ente organizzatore.
 

Articolo 2134
Commissione di garanzia per le collaborazioni di pubblica utilità

            1. L’ente organizzatore istituisce una commissione composta in tre parti uguali da rappresentanti propri e da rappresentanti delle associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative nel territorio dell’ente stesso, per il controllo circa l’utilizzazione corretta dei contratti di cui agli articoli 2132 e 2133.
            2. L’ente organizzatore è tenuto a fornire alla commissione di cui al comma 1 i contratti di cui agli articoli 2132 e 2133 stipulati e tutte le informazioni di cui dispone in proposito. La commissione ha accesso ai luoghi dove i servizi oggetto dei contratti stessi vengono svolti e può svolgere indagini in proposito, direttamente o per il tramite dell’Ispettorato del lavoro.

 

 

 

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