UN OPERAIO METALMECCANICO CONTESTA IL PROGETTO FLEXSECURITY

IL NODO E’ SEMPRE QUELLO: L’ARTICOLO 18 – MA I D.D.L. 1481 E 1873 NON RIDUCONO L’AREA COMPLESSIVA DI APPLICAZIONE DELLA NORMA, BENSI’ LA AMPLIANO FORTEMENTE, PER LICENZIAMENTI DISCIPLINARI E DISCRIMINATORI, SOSTITUENDOLA CON UNA NUOVA TECNICA PROTETTIVA SOLTANTO PER I LICENZIAMENTI DETTATI DA MOTIVI ECONOMICI OD ORGANIZZATIVI
 
Lettera indirizzata a tutti i senatori firmatari del d.d.l. n. 1481/2009, sulla sperimentazione di un sistema di flexsecurity pervenuta il 7 aprile 2010  – Segue la mia risposta

Egregi senatori,
chi Vi scrive è un operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonchè rappresentante dei lavoratori (RSU).
Dopo aver letto il testo del disegno di legge 1481 di cui siete firmatari, sono rimasto a dir poco sbalordito. A quanto sembra, questo ddl affosserà l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Gradirei spiegazioni dettagliate in merito.
Saluti
                              Marco Bazzoni

 Caro Bazzoni,
La ringrazio del suo messaggio, che mi consente di chiarirLe il contenuto del
disegno di legge 25 marzo 2009 n. 1481, del quale sono primo firmatario. Eccole le spiegazioni dettagliate che chiede.
Secondo quanto previsto in questo progetto:
– nelle aziende che sottoscriveranno con il sindacato il contratto collettivo “di transizione”, la tutela “forte” (articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) contro il licenziamento discriminatorio, o comunque fondato su motivi illegittimi, e contro il licenziamento disciplinare ingiustificato, non soltanto non verrà affatto “affossata”, ma verrà estesa a tutti i nuovi rapporti di lavoro caratterizzati da una posizione di “dipendenza economica” del lavoratore dall’impresa, quindi a tutti i rapporti di lavoro c.d. “atipici”, che oggi sono privi di qualsiasi tutela della stabilità del lavoro e del relativo reddito (oggi due terzi delle nuove assunzioni avviene con rapporti di questo genere);
– con il contratto collettivo “di transizione” le stesse aziende si impegneranno, inoltre, a limitare le assunzioni con contratto a termine a una serie molto limitata di casi, espressamente previsti (lavori stagionali, sostituzione di lavoratori assenti per malattia, e pochi altri casi);
– con il contratto collettivo “di transizione” le stesse aziende si impegneranno, infine, a garantire a tutti i nuovi assunti in posizione di “dipendenza economica”, in caso di licenziamento per motivi economici od organizzativi:
 
a) assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione e relativa riqualificazione professionale mirata, ovviamente con possibilità di controllo sulla disponibilità e partecipazione effettiva del lavoratore alle relative iniziative;
 
b) un trattamento di disoccupazione complementare (cioè aggiuntivo al trattamento già garantito dall’Inps) tale da garantire al lavoratore licenziato, nel caso di prolungamento della disoccupazione, il 90% dell’ultima retribuzione per il primo anno, l’80% per il secondo anno, il 70% per il terzo anno e il 60% per il quarto (questo trattamento di disoccupazione corrisponde esattamente a quello applicato oggi in Danimarca, cioè nel Paese che offre il livello di garanzia massimo, su scala mondiale, ai lavoratori disoccupati). Ovviamente, nel nostro progetto, questo trattamento complementare di disoccupazione a carico dell’azienda costituirà un potente incentivo economico all’attivazione dei migliori servizi di cui alla lettera a): l’attivazione, in favore del lavoratore che avrà perso il posto, di un servizio di outplacement ai livelli migliori possibili costituirà infatti l’unico modo per evitare il costoso prolungarsi del periodo di disoccupazione.
   In altre parole, il progetto mira a un drastico ampliamento dell’area di applicazione della tutela forte contro licenziamenti disciplinari ingiustificati e licenziamenti discriminatori o per motivi comunque illeciti (viene protetto non più soltanto il “lavoro subordinato” tradizionale, la cui area è da tempo in fase di diminuzione, ma tutto il lavoro in posizione di “dipendenza economica”); quanto ai licenziamenti per motivi economici od organizzativi, il progetto mira a sostituire, nella stessa ampia area del lavoro “economicamente dipendente”, il vecchio sistema di protezione centrato su di un controllo giudiziale molto aleatorio (il quale offre peraltro al lavoratore una garanzia debole di sostegno del reddito, nel caso in cui il licenziamento venga convalidato) con un nuovo sistema ispirato ai migliori modelli europei di
flexsecurity, responsabilizzando le imprese che licenziano per la riduzione al minimo dei periodi di disoccupazione e coniugando il massimo possibile di flessibilità per le imprese stesse con il massimo di sicurezza di continuità del lavoro e del reddito per il lavoratore.  (p.i.)

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