UNA NORMA SU LICENZIAMENTI E TRASFERIMENTI NEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA (D.D.L. N. 1167) ALLARGA INCREDIBILMENTE LA DISCREZIONALITA’ DEL CONTROLLO GIUDIZIALE SUL GIUSTIFICATO MOTIVO, FACENDO DEL GIUDICE DEL LAVORO L’INTERPRETE UNICO DELL'”INTERESSE OGGETTIVO DELL’IMPRESA”
Articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 29 novembre 2009
Se tutto va secondo le previsioni, tra breve comparirà sulla Gazzetta Ufficiale una norma che affida al giudice del lavoro il compito di controllare i licenziamenti e i trasferimenti alla stregua non soltanto del vecchio criterio del “giustificato motivo”, bensì anche del criterio della loro corrispondenza – niente meno – a un “interesse oggettivo dell’organizzazione aziendale”.
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DISCUSSIONE DEL “COLLEGATO ALLA FINANZIARIA”, COL QUALE IL GOVERNO SI PROPONE ALCUNI INTERVENTI INCISIVI IN MATERIA DI LAVORO. UNA RIFORMA PROFONDA DEL DIRITTO DEL LAVORO E’ INDISPENSABILE, MA NON LA SI FA IN QUESTO MODO, DI SOPPIATTO, CON INTERVENTI DISORGANICI E TECNICAMENTE IMPROPONIBILI (TRA I QUALI ANCHE UN CLAMOROSO AUTOGOL IN MATERIA DI LICENZIAMENTI)
Selezione di interventI svolti da me e da altri in Aula nelle sedute del 24, 25 e 26 novembre 2009, sul disegno di legge n. 1167
Sommario:
1. Sulla pregiudiziale di non passaggio agli articoli
2. Sulla delega legislativa al Governo in materia di orario di lavoro (articolo 8 )
3. Sull’accreditamento, per la contrattazione in deroga sull’orario di lavoro, ai sindacati maggiormente rappresentativi “a livello territoriale”
4. Sulla compartimentazione delle carriere dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche (art. 9)
5. Sulla delega legislativa al Governo in materia di congedi parentali (art. 17)
6. Sui criteri del controllo giudiziale in materia di licenziamenti e di qualificazione del contratto di lavoro (art. 23)
7. Su conciliazione e arbitrato in materia di lavoro (modifica del Codice di procedura civile: art. 24)
8. Sulla disciplina dell’impugnazione del licenziamento, del contratto a termine e delle dimissioni (art. 25)
9. Sulla norma transitoria della Legge Biagi in materia di collaborazioni autonome continuative (art. 28-octies)
10. Dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge nel suo complesso
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IN TEMA DI POLITICHE DI OUTPLACEMENT, L’ITALIA ZOPPICA: NON RIESCE A STARE AL PASSO DI ALTRE ESPERIENZE EUROPEE E SI MANTIENE LONTANA DALLA PROSPETTIVA DI ADEGUAMENTO AGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI LISBONA. I BENEFICI CHE POTREBBERO DERIVARE DAL PROGETTO DELINEATO NEL DDL N.1481/2009
Tesi di Giovanni Donegà – Master in Diritto del Lavoro presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia (Anno Accademico 2008 / 2009)
IL GIUSLAVORISTA, ESPONENTE DEL PD EMILIANO, DISSENTE DAL “METODO POLITICO” DEL PROGETTO. E, NEL MERITO, DALLA DEFINIZIONE DEL LAVORO DIPENDENTE (ARTICOLO 2094) E DALLA DISCIPLINA DELLA STABILITA’ DEL POSTO DI LAVORO (ARTICOLI 2118-2120). GLI REPLICO SUL METODO E SUL MERITO, CHIEDENDOGLI COME, A SUO AVVISO, E’ POSSIBILE SUPERARE IN MODO DIVERSO L’ATTUALE DUALISMO TRA PROTETTI E NON PROTETTI
Lo scritto qui riprodotto di Luigi Mariucci, ordinario di diritto del lavoro nell’Università Ca’ Foscari di Venezia, è pervenuto il 20 novembre 2009 – Seguono una mia replica, una controreplica del 27 novembre 2009 e una mia ultima breve risposta
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UNO STUDIO METTE IN GUARDIA CONTRO ALCUNI EFFETTI INDESIDERABILI CHE UN REGIME DI FLEXSECURITY FONDATO SU DI UN INCREMENTO DELLA SPESA PUBBLICA POTREBBE PRODURRE SULLA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO NEL NOSTRO PAESE. MA I DDL N. 1481/2009 E N. 1873/2009 NON FONDANO IL NUOVO REGIME SU DI UN FINANZIAMENTO PUBBLICO, BENSI’ SULLA RESPONSABILIZZAZIONE DELLE IMPRESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEL MERCATO
Saggio di Guglielmo Forges Davanzati (professore associato di Storia del pensiero economico nell’Università del Salento di Lecce e titolare dell’insegnamento di Economia Politica presso la medesima sede) pubblicato nella rivista on-line www.economiaepolitica.it (novembre 2009) – Segue una mia replica, in riferimento al progetto per la transizione a un regime di flexsecurity contenuto nei disegni di legge n. 1481/2009 e 1873/2009
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IL PUNTO SULLE PROSPETTIVE DELL’AGENDA EUROPEA IN TEMA DI FLEXSECURITY, NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE
Saggio di Marc De Vos pubblicato sull‘International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations – volume 25, Issue 3, September 2009, 209.
Scarica la versione pdf – prima parte
Scarica la versione pdf – seconda parte
DIPENDENZA ECONOMICA E DIPENDENZA ORGANIZZATIVA COME CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA DELLA COOBBLIGAZIONE SOLIDALE PER I DEBITI DI LAVORO
Comunicazione al convegno dell’Associazione Giuslavoristi Italiani – Lucca, 20 novembre 2009
Sommario – 1. Necessità di una distinzione tra gli appalti in cui si manifesta la specializzazione produttiva delle imprese e appalti mirati all’elusione degli standard. – 2. Il criterio di distinzione del 1960, l’abbandono di ogni distinzione nel 2004 e la disordinata stratificazione legislativa degli anni successivi. – 3. Una possibile reimpostazione e soluzione ragionevole della questione. – 4. La combinazione dei criteri della dipendenza economica e della “dipendenza organizzativa” nel progetto per un nuovo Codice del lavoro (d.d.l. n. 1873/2009). – 5. Due obiezioni e le rispettive risposte. – Appendice. Disciplina dell’appalto dipendente e dell’appalto interno secondo il disegno di legge presentato al Senato da Ichino e altri l’11 novembre 2009, n. 1873. – Bibliografia.
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SEMPLIFICAZIONE, UNIVERSALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE PROTEZIONI E TRANSIZIONE A UN REGIME DI FLEXSECURITY: GIUSLAVORISTI A CONVEGNO ALLA “SAPIENZA”
L’incontro si è svolto il 19 novembre 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma
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OGGI OCCUPATI A SINGHIOZZO, DOMANI SENZA PENSIONE. QUESTO E’ IL DESTINO PREVALENTE DELLE GIOVANI GENERAZIONI DI ITALIANI, SE IL GOVERNO NON ATTIVA SUBITO SERI PROVVEDIMENTI PER RISTRUTTURARE LA SPESA SOCIALE E PROMUOVERE UNA RIFORMA VERA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Articolo di Tito Boeri pubblicato su La Repubblica dell’11 novembre 2009
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SOTTERFUGI E IPOCRISIE CHE CARATTERIZZANO IL NOSTRO MONDO DEL LAVORO SONO LA CONSEGUENZA DI UN DIFETTO DI CULTURA DELLE REGOLE, MA ANCHE DI UN DIRITTO DEL LAVORO NON ADATTO AI TEMPI. OCCORRE RIDISEGNARNE UNO NUOVO PER IL LAVORO DEL DOPO-CRISI, PER LE NUOVE GENERAZIONI
Intervista a cura di Roberto Mania, pubblicata su la Repubblica del 9 novembre 2009
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