Che cosa c’è scritto nella legge – I motivi di un voto di protesta contro i sostenitori del “Sì” e quelli di un voto di protesta contro i sostenitori del “No” – I motivi di un voto centrato esclusivamente sul contenuto della riforma
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Articolo in corso di pubblicazione sul numero di marzo 2026 del mensile Eco – In argomento v. anche Che cosa determinerà la mia scelta il 22 marzo .
Che cosa dispone la nuova legge costituzionale
Il 22 marzo siamo chiamati a votare su una riscrittura degli articoli 104 e 105 della Costituzione. Riaffermato il principio fondamentale per cui “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, la riforma prevede una separazione netta non soltanto tra le carriere dei magistrati giudicanti e quelle dei requirenti, cioè dei pubblici ministeri – che con la legge Cartabia del 2022 sono state già quasi del tutto distinte – ma anche tra i rispettivi organi di autogoverno. L’attuale Consiglio Superiore della Magistratura viene dunque sostituito da due Consigli Superiori, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica e ciascuno costituito per due terzi da magistrati estratti a sorte rispettivamente tra i giudicanti e tra i requirenti; il terzo restante è estratto a sorte in una lista di professori di diritto o avvocati compilata dal Parlamento in seduta comune.
La funzione disciplinare viene affidata a un’Alta Corte, composta per tre quinti mediante estrazione a sorte tra i magistrati delle due carriere; per i restanti due quinti da professori o avvocati con vent’anni di esperienza, di cui metà scelti dal Presidente della Repubblica, metà estratti a sorte da una lista compilata dal Parlamento in seduta comune.
Che cosa può indurre ragionevolmente a non votare “Sì”
Si tratta dunque della legge fondamentale della Repubblica, che dovrebbe essere modificata solo in uno spirito bi-partisan, con il contributo dell’arco di forze più ampio possibile. Da parte della maggioranza si è verificata invece fin dall’inizio una chiusura ermetica, che ha portato a uno scontro del tutto inopportuno, soprattutto su questa materia. Con quale scopo? Non ne vedo altro possibile che quello originario (solo in seguito abbandonato dalla premier Meloni) di “politicizzare” la consultazione elettorale, nella convinzione che in questo scontro alla fine prevalgano i consensi al Governo.
Come se non bastasse, indetto il referendum numerosi esponenti della maggioranza hanno provocatoriamente enfatizzato la propria insofferenza nei confronti degli interventi della Magistratura che “mettono i bastoni tra le ruote all’Esecutivo”, indicando come pregio di questa riforma una sua pretesa idoneità a impedire questi interventi, anche se nel testo approvato dal Parlamento non si trova traccia di disposizioni che possano avere un effetto di questo genere. In questa operazione si è distinto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che nel suo ultimo libro (Una nuova giustizia, 2026, p. 123) ha invitato l’opposizione di sinistra, in vista di un suo possibile ritorno al Governo, a considerare i vantaggi di “una maggiore libertà d’azione domani”: così avallando deliberatamente la lettura della riforma come un attacco all’autonomia dei magistrati.
È dunque molto ragionevole la posizione di chi decide di votare “No” o di annullare la scheda, per non avallare l’intendimento confessato dallo stesso ministro della Giustizia, di cui la riforma porta nome. Questa scelta, poi, non può che essere rafforzata dal silenzio imbarazzato, per non parlare di vera e propria acquiescenza del Governo Meloni alle forzature gravissime – quelle sì! – del Presidente degli U.S.A. Trump contro il sistema costituzionale di divisione dei poteri: come ha osservato Mario Monti sul Corriere della Sera, proprio dall’ambiguità del Governo su questo punto può trarsi un motivo ulteriore per negare il consenso alla riforma.
Che cosa può indurre ragionevolmente a non votare “No”
In questo gioco sistemico, tuttavia, è intervenuta da protagonista anche l’Associazione Nazionale Magistrati: la quale si fa addirittura promotrice diretta del primo “Comitato per il No”. Il che tende a trasformare il referendum stesso in una sorta di aberrante plebiscito “pro o contro i giudici”. La stortura istituzionale insita in questa presa di posizione dell’A.N.M. è, poi, doppiamente aggravata dall’avere essa collocato la sede del proprio “Comitato per il No” presso la Corte di Cassazione e dall’incoraggiamento che essa ha dato all’utilizzazione delle sedi degli uffici giudiziari periferici per la campagna referendaria.
Colpisce che l’intera argomentazione dell’A.N.M. non sia costruita affatto – come ci si sarebbe dovuti attendere da un’associazione di persone esperte di diritto – su una lettura obbiettiva dei nuovi articoli 104 e 105 della Costituzione, mirata a indicarne le parti che determinerebbero una diminuzione dell’autonomia dei giudici e/o dei pubblici ministeri: perché effettivamente queste parti non ci sono. L’A.N.M. – seguita da tutti i sostenitori del “No” – si limita a far propria la lettura politica che ne danno il ministro Nordio e altri esponenti della maggioranza. Così l’unico argomento usato dall’A.N.M. è quello che compare sul suo manifesto affisso nelle strade, in cui si legge: “Vorresti giudici che dipendono dalla politica? Con la legge Nordio i politici vogliono controllare le decisioni dei magistrati”.
Si può anche considerare tutti questi come “falli di reazione” della magistratura in risposta alle provocazioni del ministro; ma ciò nulla toglie alla gravità dei falli stessi e al significato politico che essi assumono nel difficile contesto attuale: il trasformarsi dell’A.N.M. nella punta di diamante di una nuova parte politica, “il partito dei giudici”. Ma questo “farsi partito” da parte dei giudici non costituisce – questo sì, nei fatti e non solo nelle intenzioni – una preoccupante distorsione rispetto al disegno costituzionale della separazione tra i poteri dello Stato?
È dunque molto ragionevole anche la posizione di chi, non volendo avallare una prospettiva di questo genere, decide di votare “Sì”, o di annullare la scheda.

Giuliano Vassalli
Le ragioni di un voto fondato sul solo contenuto oggettivo delle nuove norme costituzionali
La netta separazione non solo delle carriere di giudici e pubblici ministeri, ma anche dei rispettivi organi di autogoverno, avrebbe dovuto costituire fin dal 1988 il logico e naturale completamento della riforma del Codice di Procedura Penale, che ha segnato il passaggio dal c.d. “processo inquisitorio” al “processo accusatorio”, tenuta allora a battesimo dal ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, socialista , insigne giurista ed ex-partigiano. Completamento indispensabile: innanzitutto perché non può essere veramente “terzo” – nella logica del “processo accusatorio” – un giudice che si trova a scegliere tra le ragioni di un estraneo e quelle un proprio collega; in secondo luogo perché l’accusa mossa a un cittadino deve essere davvero soltanto un atto di parte e non, come troppo spesso accade, una sorta di preannuncio di condanna.
Se alla fine degli anni ’80 la riforma non venne completata con la separazione delle carriere dei magistrati fu già allora a causa dell’opposizione dell’A.N.M., che indusse la maggioranza a rinviare quell’ultimo passo. Si osservi che questo accadeva quando Silvio Berlusconi era ancora soltanto un imprenditore fra i tanti e l’Italia era governata da una coalizione di centro-sinistra. La verità è che in quell’occasione il legislatore accettò il veto di un soggetto che avrebbe dovuto astenersi dall’interferire con il processo legislativo e che oltretutto interferiva per impedire una parte non secondaria della riforma del vecchio processo di matrice autoritaria.
Oggi la stessa opposizione dell’A.N.M. si ripete, uguale a sé stessa, in riferimento a quello stesso completamento della riforma processuale che, per coerenza con il principio della “terzietà del giudice”, avrebbe dovuto essere attuato già negli anni ’80. E il ministro della Giustizia, invece di limitarsi a dire questo, fa il possibile per provocare e fornire motivi a quell’opposizione.
Sulla piena coerenza della nuova formulazione degli articoli 104 e 105 della Costituzione con la riforma Vassalli richiamo, per brevità, quanto hanno scritto ultimamente i costituzionalisti Augusto Barbera, ex-presidente della Consulta, ex-parlamentare PCI, poi PDS, e Carlo Fusaro. Alle loro considerazioni aggiungo soltanto che non vedo niente di male – al contrario, vedo alcuni rilevanti aspetti di opportunità – nel fatto che, con la riforma, una parte dei membri dei due Consigli Superiori e dell’Alta Corte disciplinare sia scelta tra i magistrati mediante un sorteggio e non mediante elezione da parte dei magistrati stessi: questa modalità di scelta è del tutto coerente con la natura e funzione dei tre organi, che non deve essere in alcun modo politica, ma esclusivamente organizzativa e disciplinare. Del resto, nel nostro ordinamento giudiziario è del tutto casuale – sostanzialmente un sorteggio – anche l’individuazione dei giudici o dei pubblici ministeri che vengono impegnati in processi all’esito dei quali può essere chiesto e irrogato un ergastolo; i fautori del “No” al referendum dovrebbero dunque spiegare perché considerino inconcepibile che sia sorteggiata tra i magistrati una parte dei membri dell’Alta Corte, cui competerà di giudicare soltanto sugli illeciti disciplinari dei propri colleghi.
Fatto sta che l’Italia è oggi, con la Francia, il solo Paese dell’Europa liberal-democratica nel quale la magistratura requirente appartenga allo stesso ordine cui appartiene la magistratura giudicante. Francia nella quale, peraltro, la funzione del pubblico ministero è direttamente controllata dal Governo: ciò che mostra come l’autonomia dei magistrati non dipenda affatto dall’unicità o separazione delle due carriere.
Va detto semmai che questa legge – nell’ipotesi che superi il vaglio referendario – non porterà con sé alcun rimedio contro il difetto più grave dell’amministrazione giudiziaria italiana, costituito dalla sua dannosissima lentezza. Se Governo, maggioranza, opposizione e la stessa Associazione Nazionale Magistrati avessero dedicato al problema dell’efficienza degli uffici giudiziari metà delle energie che stanno dedicando a sostenere od ostacolare questo provvedimento, probabilmente la nostra Giustizia oggi sarebbe più efficiente.
Comprendo molto bene la preoccupazione che la vittoria del “Sì” nel voto del 22 marzo possa rafforzare il Governo Meloni. Ma osservo che a favore di questa nuova legge hanno preso posizione diverse forze appartenenti all’opposizione: +Europa, Azione, una parte consistente dell’ala riformista del PD, personalità storiche della sinistra italiana: oltre ai già citati Augusto Barbera e Carlo Fusaro, anche Claudia Mancina, Cesare Salvi, Claudio Petruccioli, Benedetto Della Vedova, Stefano Ceccanti; e alla fine probabilmente prenderà posizione in questo senso anche Italia Viva. Nessuno, dunque, potrà interpretare il prevalere dei voti favorevoli come un preannuncio di vittoria del centro-destra nelle prossime elezioni politiche.
Una cosa, comunque, è certa: dal giorno successivo al referendum, quale che ne sia l’esito, occorrerà ricominciare a focalizzare l’attenzione sulle questioni più gravi riguardanti l’efficienza della nostra amministrazione giudiziaria, che questa riforma lascia irrisolte.
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