CHI DIFENDE IL CLIENTE DAL SUO DIFENSORE?

IL PROBLEMA CRUCIALE CHE LA RIFORMA DELL’AVVOCATURA DOVREBBE AFFRONTARE – MA NON AFFRONTA – E’ QUELLO DEL POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL LEGALE E IL CLIENTE: L’ORDINE FORENSE, SE E’ POSTO DAVVERO A TUTELA DELL’INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’, DOVREBBE ADOPERARSI PER CONSENTIRE A CHIUNQUE UNA POSSIBILITA’ DI CONTROLLO EFFICACE SULL’OPERATO DEL SUO AVVOCATO (OGGI PRESSOCHE’ IMPOSSIBILE)

Articolo pubblicato dal Corriere della Sera il 3 maggio 2010

            Caro Direttore, mentre la riforma dell’avvocatura muove i primi passi in Parlamento e gli avvocati fanno ‑ legittimamente ‑ sentire il loro fiato sul collo ai politici, sarebbe bene che gli utenti incominciassero a fare altrettanto.
            Il disegno di legge in discussione al Senato, dedicato alla promozione degli interessi economici di chi già appartiene al ceto forense, non affronta neppure di striscio quello che a me sembra il problema cruciale: il conflitto di interessi in cui l’avvocato si trova ogni volta che gli si aprono davanti due o più strade per la difesa del cliente e la strada più vantaggiosa per quest’ultimo non è la più vantaggiosa per l’avvocato stesso. Nella maggior parte dei casi, il cliente non è in grado di controllare efficacemente le scelte del difensore, come il paziente non è in grado di controllare le scelte del medico. Glielo impedisce la netta asimmetria informativa che caratterizza qualsiasi rapporto professionale: il professionista è colui che sa, il cliente è tale proprio perché nella materia specifica non sa. Per esempio, fra la transazione e il ricorso all’autorità giudiziaria, o a un arbitrato, la scelta dell’avvocato può essere dettata più dalle sue prospettive di guadagno che dall’interesse effettivo del cliente, il quale nella maggior parte dei casi non è in grado di valutare con piena cognizione i vantaggi dell’una o dell’altra scelta. Lo stesso accade nel rapporto tra medico e paziente, quando si tratta di scegliere tra diversi possibili mezzi diagnostici o protocolli terapeutici, di cui alcuni siano i più lucrosi per il terapeuta ma non i più appropriati nel caso specifico.
            Mettiamoci nei panni di una persona che si è affidata a un avvocato e che si trova a nutrire un dubbio sull’adeguatezza o correttezza del suo operato. Oggi quella persona, se si rivolge a un altro avvocato per averne un parere e un consiglio, si sentirà rispondere che, a norma del codice deontologico forense, senza il consenso del primo legale la pratica non può neppure essere aperta, a meno che il rapporto con lui venga chiuso e la sua parcella interamente pagata: una norma che di fatto protegge l’avvocato incompetente o disonesto dalla “concorrenza” di quello competente e onesto. In questi casi il rapporto con il difensore può diventare, per il cliente, una trappola pericolosa. Anche perché litigare con il proprio avvocato è assai disagevole: a verificare la congruità dell’onorario per l’opera da lui svolta sarà un Consiglio dell’Ordine composto interamente da avvocati, comprensibilmente più propensi alla solidarietà con il collega-elettore che non alla sensibilità per le ragioni del cliente.
            È ben vero che nella grande maggioranza dei casi sono l’onestà e la correttezza dell’avvocato a garantire il cliente meglio di qualsiasi possibile forma di controllo dall’esterno del rapporto professionale. Ma anche l’avvocato più onesto e più competente può sbagliare ed essere tentato di non riconoscerlo; e anche nel ceto forense, come in tutti gli altri, qualche incompetente, qualche rapace e qualche disonesto c’è. Se la funzione essenziale dell’Ordine consiste nel garantire l’affidabilità dell’avvocato, la nuova legge destinata a disciplinare la materia non può eludere il problema del conflitto di interessi nel rapporto professionale.
            Un modo per affrontarlo – sulla scorta delle esperienze che si offrono nel panorama internazionale – è innanzitutto quello di consentire a ciascun avvocato di rendere, con le dovute garanzie di riservatezza, una second opinion sul merito di qualsiasi pratica, nonché un parere sull’operato dell’altro avvocato che la segue, anche quando il rapporto tra quest’ultimo e il cliente è tuttora in corso. Ancor più efficace, poi, sarebbe l’attivazione da parte del Consiglio dell’Ordine, in ogni distretto, di un servizio gratuito, aperto a chiunque intenda controllare l’opera del proprio legale e svolto congiuntamente da un avvocato e da un magistrato competenti per materia, con garanzia di rigoroso segreto su tutto quanto viene loro sottoposto.
            A chiedere queste innovazioni non dovrebbero essere soltanto le associazioni degli utenti, ma prima ancora gli avvocati stessi (chi scrive è uno di loro): al prestigio della categoria non giova certo l’immagine di casta chiusa e avida, cui in passato hanno contribuito i comportamenti non irreprensibili di alcuni suoi membri, coperti di fatto da quella che poteva apparire come benevola indifferenza dei Consigli dell’Ordine.

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