PERCHÉ L’ANVUR NON PUBBLICA LE VALUTAZIONI DEI RISULTATI SINGOLI DELLA RICERCA?

ABBIAMO CHIESTO ALLA CIVIT E AL GARANTE DELLA PRIVACY DI INTERVENIRE SU DI UN ORIENTAMENTO OPERATIVO DELL’AGENZIA PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA, CHE APPARE IN NETTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA TOTALE

Esposto presentato da Andrea e Pietro Ichino alla Civit e al Garante dei Dati Personali il 4 maggio 2012 – In argomento v. le lettere di risposta inviate dal Presidente della Civit e dal Presidente Anvur


Al Presidente della CIVIT
Commissione Indipendente per la Valutazione,
l’Integrità e la Trasparenza della Amministrazioni pubbliche
Piazza Augusto Imperatore 32, 00186 Roma – Fax: 06 6834039

Al Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza Monte Citorio 121, 00186 Roma – Fax: 06.69677.3785

e per conoscenza
al Presidente dell’ANVUR
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca
Piazza Kennedy 20, 00144 Roma – Fax: 06 9772 6480

I sottoscritti prof. Andrea Ichino, dell’Università di Bologna, e Pietro Ichino, dell’Università degli Studi di Milano, espongono quanto segue.

1. – Sul sito web dell’ANVUR – Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca, alla pagina http://www.anvur.org/?q=it/content/pubblicazione-dei-risultati-della-valutazione, intitolata Pubblicazione dei risultati della valutazione, a una domanda circa le modalità con cui saranno resi pubblici i risultati della valutazione svolta dalla stessa ANVUR sui prodotti della ricerca imputabile a ciascun singolo ricercatore o docente universitario, si legge questa risposta:

“L’articolo 12 (Trasparenza) del DM del 7 luglio 2011 recita: ‘Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sarà cura dell’ANVUR diffondere i risultati del VQR 2004-2010, compresi i giudizi sulle singole pubblicazioni valutate, fermo restando il rispetto dell’anonimato degli esperti.’. Poiché però la “trasparenza” non deve collidere con il rispetto della privacy, l’esito delle singole valutazioni sarà unicamente inserito nella pagina personale di ciascun autore del prodotto e degli eventuali co-autori afferenti alla stessa struttura. Sarà resa pubblica, invece, la valutazione aggregata delle pubblicazioni (Area, Dipartimento, Struttura).”

2. – A questo proposito i sottoscritti osservano che l’orientamento operativo espresso dall’ANVUR nel senso di non pubblicare l’esito delle valutazioni relative alle singole pubblicazioni appare in contrasto non soltanto con la disposizione di natura regolamentare citata nello stesso sito dell’Agenzia, contenuta nel DM 7 luglio 2011, ma anche e soprattutto con la norma contenuta nel comma 3-bis dell’articolo 19 del d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy), che recita testualmente:

3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lette4ra d)”.

Il detto orientamento operativo dell’ANVUR appare inoltre in contrasto con la disposizione contenuta nell’articolo 4, lettera h, della legge n. 15/2009, a norma del quale ciascuna amministrazione deve:

“[…] h) assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione, anche attraverso:
1) la disponibilità immediata mediante la rete Internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinché possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;
2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall’interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall’esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato”.

3. – I sottoscritti chiedono pertanto
– se anche la CIVIT rileva il contrasto che sembra concretarsi tra l’orientamento operativo dell’ANVUR di cui sopra e il principio c.d. di trasparenza totale sancito dalle norme legislative vigenti citate;
– se anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali concorda sul punto che la pubblicazione delle valutazioni relative a ciascun prodotto della ricerca non viola alcun diritto personale di riservatezza, trattandosi esclusivamente di valutazioni riferite esclusivamente all’oggetto della prestazione del ricercatore o docente universitario, e non ad alcun aspetto della sua vita privata.

In caso di risposta affermativa delle due Autorità su ciascuno dei punti indicati, i sottoscritti chiedono che esse adottino le disposizioni opportune affinché l’ANVUR possa considerarsi, rispettivamente, autorizzata e tenuta al tempo stesso a pubblicare on line tutti i dati inerenti alla valutazione dei prodotti di ricerca presentati da ciascun autore. Osservano in proposito che la pubblicità dei dati inerenti alla valutazione individuale sono di importanza essenziale, in particolare,
– per gli studenti che devono scegliere a quale dipartimento iscriversi: è per loro di grande utilità conoscere non solo indicatori riguardanti la valutazione media della produttività scientifica dei dipartimenti, ma anche l’intera distribuzione di frequenza delle valutazioni dei singoli prodotti.
– per gli studenti iscritti a un dipartimento universitario, i quali devono poter determinare i propri piani di studio e di ricerca sulla base di informazioni complete circa la produttività scientifica dei docenti disponibili;
– per i dipartimenti universitari che intendano promuovere una salutare mobilità tra le sedi, in funzione dell’attività di ricerca svolta dai singoli nelle diverse sedi, e, più in generale, in funzione delle loro scelte di autogoverno e di allocazione delle risorse;
– per i membri dei dipartimenti universitari, i quali devono poter disporre in modo trasparente e immediato (ossia senza doverle richiedere al Rettore o ai Direttori di dipartimento) delle valutazioni dei singoli prodotti anche dei colleghi, ai fini della elaborazione di strategie per il miglioramento della propria valutazione;
– per la crescita qualitativa della comunità scientifica, che attende le valutazioni dell’ANVUR sui singoli prodotti di ricerca per riceverne indicazioni chiare su quali di questi prodotti debbano essere considerati di maggiore valore e quindi su quali di questi prodotti i singoli ricercatori e docenti debbano investire maggiormente;
– per la stessa ANVUR, il cui operato potrà essere meglio controllato e valutato dalla comunità scientifica;
– più in generale per il miglioramento del rapporto tra amministrazione pubblica e cittadini, che (a norma dell’art. 4, lettera h, della legge n. 15/2009, sopra citato, e dell’articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009) deve essere caratterizzato dalla trasparenza totale anche in funzione del confronto permanente tra valutazioni operate dagli organi a ciò istituzionalmente preposti e valutazioni operate dai ricercatori e altri osservatori qualificati, anche all’estero.

In fiduciosa attesa della risposta che codeste Autorità intenderanno dare e soprattutto dei provvedimenti che Esse intenderanno adottare in proposito

Milano-Bologna, 4 maggio 2012

Andrea Ichino                                  Pietro Ichino

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