3. GIUSTIZIA

LE MISURE PER LO SVELTIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI E L’ABBATTIMENTO DRASTICO DELLA CORRUZIONE NELL’AMBITO DELLA GIUSTIZIA PENALE

Terza delle nove schede presentate da Scelta Civica al Governo Letta, 18 giugno 2013 – V. anche la sintesi delle nove schede

3.1. PROPOSTE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE

In Italia si parla molto (troppo forse) di giustizia penale. Ma il più grande ostacolo alla crescita, all’impresa, ai diritti e agli investimenti stranieri è la giustizia civile. In Italia, per ottenere la soddisfazione di una pretesa contrattuale – dal momento dell’azione all’effettivo pagamento – occorrono in media 1.210 giorni. La media dei paesi OCSE ad alto reddito è 510 giorni.
Siamo al 160° posto su 184 e tra i paesi industrializzati solo l’India fa peggio di noi. E a questo si aggiunge che i nostri costi del processo sono tra i più alti, arrivando anche al 30% del valore della pretesa oggetto della lite (dati World Bank). E per la completa definizione di un processo civile fino alla cassazione, i tempi medi superano i sette anni, con casi anche ben più lunghi.

Oggi la giustizia civile tutela il debitore inadempiente contro il creditore, l’inquilino moroso contro il locatore, il danneggiato contro il danneggiante e porta a un meccanismo perverso di “corruzione privata”: per essere pagato bisogna fare lo sconto, per mandare via l’inquilino che non paga, bisogna dargli una buonuscita.

Occorre spezzare questo meccanismo che incentiva il ricorso alla giustizia da parte di chi è nel torto. Migliorare l’amministrazione giudiziale è possibile, altri ci sono riusciti. Per esempio, la Polonia è passata da 1000 giorni di media nel 2003 a 685 nel 2012. Come? Rafforzando le corti specializzate, informatizzando il sistema della giustizia e la gestione delle cause, riorganizzando gli uffici, privatizzando le funzioni di ufficiale giudiziario, semplificando le regole di procedura.

Scelta Civica ritiene che si debba proseguire nel percorso virtuoso avviato dal Governo Monti e in particolare dal Ministro Paola Severino nella legislatura precedente, attuando, in particolare, le iniziative che seguono.

Attuazione di un programma di best practice processuale a legislazione invariata

1) Avvio di un programma nazionale di censimento dell’arretrato del processo civile e penale (che oggi ammonta a quasi 9 milioni di processi), al fine di verificarne la anzianità, durata, localizzazione geografica, natura della controversia e altri elementi  caratteristici al fine dei valutare la possibilità di gestione seriale/standardizzata;

2) graduale, ma obbligatoria adozione da parte di tutti gli uffici giudiziari del principio di gestione sequenziale dei processi civili sulla base della regola “first in first out”; in base a questo principio i giudizi (fatta eccezione per la prima udienza) saranno gestiti uno dopo l’altro, partendo dai più antichi fino ai più recenti e non tutti insieme, come avviene oggi con rinvii lunghissimi; all’inizio di ciascun processo, il giudice ne programmerà la data di avvio (sulla base del suddetto criterio) e di conclusione, entro i termini processualmente più veloci;

3) adozione da parte di tutti gli uffici giudiziari di un sistema di gestione complessiva delle pratiche che consenta – dopo una fase sperimentale – di identificare tempi e modalità standard per attività dello stesso tipo, in modo da poter assicurare la programmazione più celere ed efficiente anche sotto il profilo della serialità e standardizzazione delle attività; in sostanza, si dovrebbe cercare di gestire casi e situazioni simili in maniera concentrata e coerente;

4) informatizzazione dei processi, che costruisce uno strumento essenziale per poter attuare le best practices sopra indicate;

5) promozione su tutto il territorio nazionale del c.d. programma Strasburgo, adottato su base sperimentale dal Tribunale di Torino, per le parti non coperte nei punti precedenti.

Sui punti che precedono, Scelta Civica intende chiedere un’audizione in Parlamento del Ministro Cancellieri ed eventualmente di altri soggetti interessati per verificare l’eventuale necessità di interventi legislativi.

Interventi legislativi per l’accelerazione dei procedimenti e la riduzione del contenzioso

Scelta Civica intende presentare entro brevissimo tempo proposte per l’accelerazione dei procedimenti, quali:

1) modifiche al codice di procedura civile per eliminare qualsiasi rinvio di udienza non giustificato e per rendere tassative e rigide le regole in materia di presentazione delle prove;

2) estensione della validità della notifica al difensore fatta via PEC anche nei casi in cui la legge prevede la notifica alle parti;

3) modifica delle regole in materia di ingiunzioni relative a crediti commerciali che prevedano l’automatica esecutività dell’ingiunzione quando il creditore presti cauzione e l’applicabilità dell’art. 96 c.p.c. quando la contestazione di un credito sia ritenuta dal giudice manifestamente infondata.

4) riproposizione della legge sulla mediazione, rivista per tener conto della sentenza della Corte Costituzionale.

3.2 GIUSTIZIA PENALE

Depenalizzazioni e misure per la riduzione del contenzioso penale

Il sistema penale italiano è ingolfato in modo pesante per effetto di una serie di circostanze, che vanno dal numero eccessivo di fattispecie di reato che possono essere meglio gestite con sanzioni amministrative, al mantenimento in vigore di figure di reato oramai obsolete, all’obbligatorietà di perseguire fatti la cui gravità sociale è quasi inesistente.
Presenteremo quindi, sulla base anche dei risultati delle commissioni di studio promosse dal Ministero della Giustizia sotto il precedente governo, un disegno di legge che introduca nel nostro sistema penale le modifiche che seguono.

1) Introduzione nel codice penale di una causa di improcedibilità quando il fatto sia di particolare tenuità, per le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza o la sua occasionalità; questa disposizione si applicherà a tutte le contravvenzioni e a tutti i delitti punibili con la reclusione non superiore nel minimo a tre anni o con la pena della multa, sola o congiunta con la pena detentiva; in questo modo, non saranno perseguibili le condotte socialmente irrilevanti, con un evidente alleggerimento del carico del sistema penale.

2) Estensione dell’oblazione obbligatoria anche ai delitti punibili con la sola sanzione della multa e di quella facoltativa anche ai delitti punibili con la pena alternativa della reclusione e della multa.

3) Introduzione di una nuova causa di estinzione del reato: la condotta riparatoria; si prevede che per i reati perseguibili a querela il reato si estingue se il reo, prima dell’apertura del dibattimento o del decreto di condanna (salvi i casi in cui sia necessario un tempo più lungo), ripara i danni causati o elimina le conseguenze del reato; questo meccanismo si applica ai reati perseguibili a querela, ma nel caso di reati “non violenti” contro il patrimonio, si applica anche d’ufficio.

4) Estensione della punibilità a querela a una serie di reati oggi perseguibili di ufficio, mantenendo la perseguibilità d’ufficio nei casi più gravi; tra questi i reati di furto, truffa, frode informatica, minaccia, molestie, violenza lesioni non aggravate – in ipotesi specificamente identificate la cui pericolosità è limitata; naturalmente, si mantiene la perseguibilità d’ufficio per le ipotesi più gravi.

5) Depenalizzazione dei reati per i quali è prevista la sola pena della multa e dell’ammenda e delle contravvenzioni per le quali è prevista la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda; tale depenalizzazione dovrà essere attuata attraverso una delega al governo, che prevede comunque una serie di esclusioni, come ad es, i reati in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro, edilizia e urbanistica, alimenti e bevande, immigrazione e una serie di reati previsti dal codice penale che presentano maggiore pericolosità sociale.

6) Eliminazione di una serie di reati che sono oramai obsoleti o che paiono in contrasto con alcuni principi di libertà, come ad esempio i reati di grida o radunata sediziosa, abuso di credulità popolare, sciopero e serrata, di rappresentazione cinematografica abusiva.

7) Delega al governo per la creazione di un’anagrafe dei reati che censisca tutte le figure di reato esistenti che sono oggi in numero così esorbitante da renderne difficile la stessa identificazione; questo anche al fine di ulteriori interventi di depenalizzazione
secondo le direttrici della riforma che qui si propone.

Norme anticorruzione: falso in bilancio e autoriciclaggio

Nella passata legislatura, è stato approvato, su proposta del Governo, un importante pacchetto anticorruzione. Non è però stato possibile, sia per la cessazione della legislatura che per l’opposizione di parte della maggioranza, intervenire su tre aspetti che assumono particolare rilevanza nella repressione dei fenomeni corruttivi: la disciplina della prescrizione, il falso in bilancio e il
cosiddetto autoriciclaggio.

Con riguardo alla prescrizione, il ministro sottolineò in più occasioni l’opportunità di intervenire a livello complessivo e per questo presenteremo un apposito disegno di legge, in linea con le conclusioni della commissione ministeriale ad hoc creata nel corso della legislatura. Questo aspetto viene trattato in seguito.

Scelta Civica presenterà invece specifiche proposte sui temi del reato di false comunicazioni sociali (appunto il falso in bilancio) e dell’autoriciclaggio, per colmare le attuali lacune della disciplina e renderla anche più conforme agli standard internazionali e alle esigenze del momento, che sono particolarmente sentite vista la continua emersione di fatti corruttivi.

Falso in bilancio

Le proposte di Scelta Civica sul falso in bilancio basate su proposte discusse e approvate dal Governo già nella passata legislatura si articoleranno come segue:

1) Modifica dell’art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali), mediante eliminazione tra i presupposti del reato dell’”intenzione di ingannare i soci e il pubblico”, difficilmente dimostrabile; sarà quindi sufficiente, per configurare il reato l’intento di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

2) Trasformazione del reato da contravvenzione a delitto e aumento della pena detentiva a tre anni (al posto dei due anni di arresto oggi previsti);

3) Eliminazione delle soglie quantitative di rilevanza oggi previste per la punibilità del reato; si introduce al posto di tali soglie un requisito di rilevanza dell’errore causato nei destinatari della comunicazione;

4) Modifica dell’art. 2622, che diviene ora una norma specificamente finalizzata a punire il falso in bilancio relativo alle società quotate; i principi sono analoghi, ma le sanzioni sono alzate mediante previsione della reclusione da uno a quattro anni;

5) Viene eliminata la necessità della querela; per cui il reato è ora sempre perseguibile di ufficio;

6) Introduzione poi di due nuovi articoli che prevedono, rispettivamente, come aggravante, il fatto che la condotta abbia causato un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, e come attenuante la particolare tenuità del fatto; tale principio è coerente con il principio sopra discusso in materia di depenalizzazione, in quanto per i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 non sarà applicabile la causa di improcedibilità per tenuità del fatto; per tali reati quindi, la tenuità costituirà un’attenuante e non una ragione di improcedibilità;

7) Viene infine modificata la disciplina della falsa attestazione delle società di revisione; le modifiche principali sono anche qui la
trasformazione in delitto e l’eliminazione della necessità dimostrare l’intento del revisore di ingannare i destinatari delle comunicazioni.
Basterà l’intento di conseguire un profitto ingiusto. Anche in questo caso le sanzioni vengono innalzate, in quanto si propone la reclusione fino a quattro anni in qualsiasi caso (mentre oggi tale sanzione è applicabile solo nel caso in cui la condotta abbia causato un danno patrimoniale ai destinatari, requisito che viene eliminato).

Autoriciclaggio

Scelta Civica ha fatto proprie le conclusioni della commissione Greco, costituita presso il Ministero della Giustizia, in materia di autoriciclaggio.
Con questo termine ci riferisce, da un lato alle operazioni di riciclaggio effettuate dalla stessa persona che ha commesso il reato e che, dopo averlo commesso, si attiva per nascondere, sostituire o trasferire i proventi, dall’altro al riciclatore che, prima di riciclare tali proventi del reato, collabori a commettere il reato. La normativa attuale non copre nessuna di queste situazioni in quanto il reato di riciclaggio si applica oggi “fuori dalle ipotesi di concorso del reato”.

Si tratta, come più volte sottolineato nella passata legislatura, di una grave lacuna nel sistema, che impedisce di combattere al meglio sia la corruzione che l’evasione fiscale. Scelta Civica presenterà quindi un disegno di legge che farà proprie gran parte delle proposte della commissione Greco, prevedendo in particolare quanto segue.

1) La sostituzione delle attuali norme sul riciclaggio e sull’impiego di denaro e altri beni di provenienza illecita (artt. 648 bis e ter del codice penale) con una nuova disposizione sul riciclaggio che copra tutte le fattispecie: incluso l’autoriciclaggio in ogni sua forma, in quanto viene eliminata l’esclusione delle ipotesi di concorso; risulta quindi punito qualsiasi impiego in attività economiche di denaro, beni o altre utilità proveniente da delitto non colposo, così come qualsiasi altra operazione di trasferimento, sostituzione o intestazione fittizia finalizzata a nasconderne la provenienza delittuosa; la sanzione detentiva rimane immutata (da quattro a dodici anni) mentre la multa viene aumentata di oltre tre volte, e diventa da 5.000 a 50.000 euro.

2) Alla modifica del codice sopra indicata si accompagneranno una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio (d. lgs. 231/2007), di monitoraggio fiscale (DL 167/90, convertito nella L. 186/90) e di reati tributari (d. lgs. 74/200); con tali modifiche si intende da un lato depenalizzare le condotte meno gravi e dall’altro rivedere le sanzioni per meglio punire le condotte più pericolose.

3) Sono inoltre previsti dei casi di non punibilità e degli sconti di pena per i reati tributari, quando chi ha commesso il reato fornisca spontaneamente tutte le informazioni necessarie per identificare attivi nascosti, passivi fittizi, impiego dell’imposta evasa e suo occultamento, in modo da favorire la collaborazione.

Prescrizione penale

Il tema della prescrizione è stato al centro delle discussioni sui processi penali, perché il sistema attuale presenta delle distorsioni: da un lato è frequente che i processi si estinguano per prescrizione nel mezzo del processo, soprattutto quando il reato viene scoperto in prossimità della scadenza dei termini; dall’altro, accade spesso che i processi, e soprattutto le indagini si protraggano troppo a lungo. Le proposte da noi elaborate si basano sui lavori già portati avanti dal Ministero della giustizia e puntano a risolvere questi e altri problemi.
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