9. NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA

IUS CULTURAE INVECE DELLO IUS SANGUINIS E DELLO IUS SOLI: CONSEGUIRE LA CITTADINANZA GRAZIE AL POSITIVO INSERIMENTO LINGUISTICO E CULTURALE NELLA SOCIETÀ ITALIANA, PER MEZZO DELLA SCUOLA

Nona delle nove schede presentate da Scelta Civica al governo Letta, 18 giugno 2013 – V. anche la sintesi delle nove schede


La proposta di legge C-525/2013 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza d’iniziativa dei deputati Marazziti e Santerini intende rispondere alla domanda di cittadinanza italiana rivolta dalle cosiddette “seconde  generazioni”: figli di immigrati, ma nati o vissuti in Italia nell’intero periodo della loro formazione linguistica e culturale. Il percorso di stabilizzazione degli immigrati, che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni del nostro Paese, vede infatti la presenza di
un milione di minori, di cui circa 400 mila nati in Italia.

Questi minori attualmente possono acquistare la cittadinanza solo al raggiungimento della maggiore età e a condizione di avervi risieduto legalmente e senza interruzioni. Esiste, quindi, il rischio che un’intera generazione cresca restando straniera nel Paese che sente come proprio. In un mondo sempre più interconnesso, invece, lo sviluppo si fonda anche sulla valorizzazione del grande potenziale della risorsa per eccellenza, cioè il capitale umano raffinato nell’integrazione. L’iniziativa nasce, in sintesi, dalla
consapevolezza della forte necessità per l’Italia di aprire una fase nuova in cui utilizzare tutte le forze presenti ai fini dello sviluppo.

Con la proposta si vuole dare ingresso al principio dello ius soli temperato, prevedendo la cittadinanza per nascita da genitori già stabilmente soggiornanti; l’acquisizione della cittadinanza non sarà quindi automatica, ma potrà essere richiesta solo in presenza di un significativo legame sociale.

La parte più significativa riguarda invece una sorta di ius culturae, per cui si prevede l’acquisto non tardivo della cittadinanza per i bambini e ragazzi nati all’estero, ma la cui formazione culturale avvenga in Italia (frequenza e conclusione con esito positivo di un corso di studi). La cittadinanza viene quindi conseguita grazie al prolungato e positivo inserimento linguistico e culturale nella società italiana.

Infine, viene modificato il testo vigente dell’articolo 9 della legge n. 91 del 1992, riconducendo ai più diffusi standard europei il periodo di stabile residenza in Italia richiesto per poter presentare la domanda di naturalizzazione da parte degli immigrati (tre anni per i cittadini europei, cinque per gli extra-europei).

.

Stampa questa pagina Stampa questa pagina

 

 
 
 
 

WP Theme restyle by Id-Lab