LA VALUTAZIONE VA IN NAFTALINA

IL GOVERNO SI APPRESTA A VARARE UN DECRETO LEGISLATIVO CHE RECEPISCE L’ACCORDO CON I SINDACATI DEL FEBBRAIO SCORSO, SVUOTANDO ULTERIORMENTE LA RIFORMA BRUNETTA

Articolo di Luigi Olivieri e Luigi Chiarello pubblicato su Italia Oggi del 22 luglio 2011 – In argomento v. il mio commento all’accordo tra il ministro della Funzione pubblica, Cisl, Uil e Ugl 4 febbraio 2011

Scarica la pagina di Italia Oggi in formato pdf

Immediata entrata in vigore della riforma Brunetta, senza attendere la prossima contrattazione nazionale collettiva; dirigenza a contratto entro il 18% della dotazione organica per regioni ed enti locali; rinvio delle fasce di valutazione alla prossima tornata della contrattazione collettiva nazionale.
Il decreto correttivo alla riforma-Brunetta, oggi sul tavolo del consiglio dei ministri, introduce modifiche molto significative al dlgs 150/2009.

Efficacia immediata della riforma
Il decreto correttivo, all’articolo 4, interpreta autenticamente i commi 1, 2 e 4, dell’articolo 65 del dlgs 150/2009 stabilendo che essi vadano letti «nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto».
Dunque, tutti i contratti decentrati stipulati successivamente al 15.11.2009 (come era ovvio) dovevano e debbono essere già adeguati alla legge Brunetta. In secondo luogo, si interpreta autenticamente anche il comma 5 dell’articolo 65 del dlgs 150/2009, dedicato ai contratti collettivi nazionali. Il correttivo spiega che le norme sui contratti collettivi nazionali demandate alla sottoscrizione della nuova tornata contrattuale sono solo quelle che disciplinano il procedimento di stipulazione e controllo, ma non quelle che incidono sulla definizione delle materie di competenza dei contratti stessi. Il che, conferma la piena ed immediata applicabilità dell’articolo 40 del dlgs 165/2001, privando in via retroattiva i contratti collettivi nazionali della possibilità di disciplinare sostanzialmente tutte le materie riguardanti l’organizzazione, gli incarichi dirigenziali, le progressioni verticali, le prerogative dei dirigenti quali datori di lavoro.

Dirigenti a contratto
Regioni ed autonomie locali potranno assumere dirigenti a contratto nel limite del 18% e non dell’8% della dotazione organica. Il decreto correttivo al dlgs 150/2009 recepisce solo in parte le richieste della Conferenza unificata, Anci e Upi. Le regioni, esercitando la propria potestà legislativa e regolamentare, dovranno adeguare i propri ordinamenti ai principi posti dal comma 6 dell’articolo 19 del dlgs 165/2001. In ogni caso, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato non potranno superare il 18% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per quanto riguarda gli enti locali, il nuovo comma 6 quinquies dell’articolo 16 del dlgs 165/2001 riesuma l’articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000 ma stabilisce che il numero complessivo degli incarichi a contratto a copertura della dotazione organica dirigenziale deve essere preventivamente determinato. Ciò significa che il regolamento di organizzazione deve stabilire il numero assoluto massimo di dirigenti a contratto ammissibili. In ogni caso, tale numero non può essere superiore al18%diciotto per cento del totale della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.

Rinvio delle fasce
La modifica forse più clamorosa è quella che concerne l’articolo 19 del dlgs 150/2009, la norma dalla quale deriva l’obbligo di collocare i dipendenti in fasce di merito a seguito della valutazione dei risultati individuali. L’accordo del 4 febbraio scorso aveva sostanzialmente dato un colpo di freno all’operatività di questa parte, per altro estremamente significativa, della riforma Brunetta. Il decreto correttivo attribuisce, ora, valore di legge al contenuto sostanziale dell’accordo, cioè rinviare a tempi migliori la ripartizione delle fasce. L’articolo 6, comma 2, del correttivo prevede una specifica norma transitoria, ai sensi della quale la differenziazione per fasce «si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009». La norma transitoria, comunque, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, dà alle amministrazioni la facoltà di utilizzare le risorse aggiuntive previste dall’articolo 16, comma 5, dl 98/2011, convertito in legge 111/2011, cioè il 50% dei risparmi derivanti dall’attuazione di misure di contenimento della spesa aggiuntive. Le risorse risparmiate, ai sensi della manovra 2011, possono andare a rimpinguare le risorse della contrattazione decentrata e il 50% di esse va destinato appunto a premiare le prestazioni individuali secondo il sistema delle fasce. Comunque, le fasce non saranno operative se il numero dei dipendenti delle aree delle qualifiche in servizio nell’amministrazione non è superiore a 15; lo stesso vale per i dirigenti, se il numero di quelli in servizio non è superiore a 5.
Lo stesso vale anche per regioni ed enti locali.

Stampa questa pagina Stampa questa pagina

 

 
 
 
 

WP Theme restyle by Id-Lab