UNA RIFORMA ELETTORALE POSSIBILE: IL DISEGNO DI LEGGE CECCANTI

QUESTO PROGETTO, CHE PERFEZIONA QUELLO PRESENTATO DAL SENATORE PDL SARO, POTREBBE COSTITUIRE UN PUNTO DI INTESA TRA LE FORZE POLITICHE MAGGIORI – E CONSENTIREBBE UNA SUCCESSIVA INIZIATIVA REFERENDARIA VOLTA A RIPORTARE IL SISTEMA SUL MODELLO ESCLUSIVO DELL’UNINOMINALE

Disegno di legge n. 3122 presentato in Senato il 30 gennaio 2012

DISEGNO DI LEGGE n. 3122

d’iniziativa del Senatore CECCANTI, ADAMO,  GIARETTA, ICHINO, MORANDO, NEGRI, TONINI

“Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l’adozione di un sistema misto ispano-tedesco”

RELAZIONE

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, che introduce alcuni correttivi a quello del sen. Saro (A.S. 696), è, dopo la prima operata dal sen. Saro, la seconda traduzione in articolato del tentativo di riforma elettorale basato su una combinazione tra i sistemi spagnolo e tedesco che si sviluppò tra le forze politiche subito prima della crisi del secondo Governo Prodi e dello scioglimento che condusse alle elezioni anticipate del 2008. Un sistema che si propone di superare gli attuali incentivi a formare coalizioni omnicomprensive spostate sugli estremi senza per questo cadere, come accadrebbe in Italia adottando sistemi speculari quanto quello tedesco, in coalizioni obbligate al centro del sistema.
Un conto è poter ricorrere in casi eccezionali a Grandi Coalizioni o a Governi tecnici, un altro conto è che il sistema tenda invece a produrre questa eccezione come una regola.
Questa esigenza può essere affermata col doppio turno uninominale di collegio alla francese, che è il perno del progetto ufficiale del Pd, oppure col doppio voto in unico turno in collegi uninominali (cosiddetto sistema australiano).
In alternativa, un sistema basato su collegi uninominali e piccole liste affronta del pari  seriamente il problema della scelta dei rappresentanti, mentre la ridotta dimensione delle circoscrizioni assicura un vantaggio significativo ai partiti a vocazione maggioritaria e all’esigenza delle grandi democrazie di individuare di norma un chiaro vincitore attraverso il voto degli elettori.
Va segnalato che, rispetto al testo presentato dal sen. Saro,  è stato elevato alla Camera dei deputati lo sbarramento nazionale dal due al tre per cento dei voti validi e la proposta è stata integrata con un sistema di elezioni primarie che l’ordinamento può opportunamente incentivare sia sotto il profilo del rimborso delle spese, ottenuto mediante un dimezzamento del finanziamento per chi non vi ricorre, sia rendendo trasparente agli elettori che le candidature sono state composte sulla base di tale metodo democratico.
Si è colta altresì l’occasione per attuare finalmente l’articolo 51 della Costituzione prevedendo che il finanziamento sia altresì dimezzato se, oltre a non rispettare il risultato delle primarie, non si sia previsto almeno un terzo dei candidati per ciascun genere.
Per i motivi su esposti, si auspica  un esame ed un’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati)

1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all’unità inferiore. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, in sede di Ufficio centrale circoscrizionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, ferma restando l’elezione in ciascun collegio uninominale del candidato che ha riportato il maggior numero dei voti validi».
2. All’articolo 4 del decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta contestuale della lista, ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, nonché del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato, contraddistinto dal medesimo contrassegno, da esprimere su un’unica scheda recante i contrassegni di ciascuna lista».
3. All’articolo 14 del decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati e candidate nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno unico con il quale dichiarano di voler distinguere le liste di candidati nelle singole circoscrizioni nonché i candidati nei singoli collegi uninominali. All’atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato».
4. All’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «La presentazione delle liste dei candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali»;
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La lista è formata da un numero di candidati non inferiore a due e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all’unità superiore».
5. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell’elezione. Nessun candidato può essere incluso nelle liste con lo stesso contrassegno in più di una circoscrizione, pena la nullità dell’elezione. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse, pena la nullità della candidatura. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».
6. All’articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «Le liste di candidati» sono inserite le seguenti: «e le candidature nei collegi uninominali».
7. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione.
2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione»;
8. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
3) comunica ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali l’elenco delle liste di cui al numero 2)».
9. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3):
1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, escludendo i candidati collegati a liste non comprese nell’elenco di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3);
2) determina la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1). Tale cifra è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio uninominale;
3) per ciascuna delle liste comprese nell’elenco di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali, ad essa collegati, non proclamati eletti ai sensi del numero 1), disponendoli nell’ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra individuale prevale il più anziano di età;
4) per ciascuna delle liste comprese nell’elenco di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2 ,3, 4 … sino a concorrenza dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione. I seggi sono attribuiti, salvo quanto previsto dai numeri 5) e 6), alle liste cui corrispondono nell’ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio;
5) al numero dei seggi attribuito a ciascuna lista ai sensi del numero 4), sottrae il numero di seggi conseguiti dai candidati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima;
6) qualora il numero di seggi conseguito nei collegi uninominali dai candidati collegati ad una lista sia superiore al numero di seggi attribuito alla medesima lista ai sensi del numero 4), fermi restando i seggi conseguiti nei collegi uninominali dai candidati collegati a tale lista, si procede ad una nuova ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste, ripetendo le operazioni di cui al numero 4) e al numero 5);
7) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del numero 5), i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi del numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell’ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti siano i suoi candidati, proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ai sensi del numero 5) e seguendo l’ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui al numero 3) che non risultino già proclamati eletti.
8 ) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui al presente articolo, ai fini di cui all’articolo 84-bis».
10. Dopo l’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
«Art. 84-bis – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
1) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione ai sensi dell’articolo 84, comma 1, numero 7), assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l’assegnazione dei seggi, ai sensi dell’articolo 84, comma 1, numero 4). Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l’assegnazione dei seggi, ai sensi dell’articolo 84, comma 1, numero 4);
2) comunica l’esito delle operazioni di cui al numero 1) agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni».
11. All’articolo 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all’articolo 84, commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 84-bis».
12. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla tabella A di cui all’allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione
del Senato della Repubblica)

1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto, i seggi assegnati a ciascuna regione sono ripartiti tra le circoscrizioni di cui alla tabella 1 allegata al presente testo unico, dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, riportato nella più recente pubblicazione dell’Istituto nazionale di statistica, per il numero dei seggi assegnati alla regione stessa e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all’unità inferiore. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale a norma degli articoli 16 e 17, ferma restando l’elezione in ciascun collegio uninominale del candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.».
2. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni di ciascuna regione».
3. All’articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Presso la corte d’appello o il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della circoscrizione elettorale è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l’Ufficio elettorale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, scelti dal presidente della corte d’appello o del tribunale».
4. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «delle liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «e delle candidature nei collegi uninominali»;
b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La lista è formata da un numero di candidati non inferiore a due e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all’unità superiore.»;
c) al comma 5, le parole: «per ciascuna regione alla cancelleria della corte d’appello o del tribunale sede dell’ufficio elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna circoscrizione alla cancelleria della corte d’appello o del tribunale sede dell’ufficio elettorale circoscrizionale».
5. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ufficio elettorale regionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «ufficio elettorale circoscrizionale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «delle liste di candidati» sono inserite le seguenti: «e delle candidature nei collegi uninominali»;
c) al comma 7, le parole: «uffici elettorali regionali» sono sostituite dalle seguenti: «uffici elettorali circoscrizionali».
6. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «L’ufficio elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L’ufficio elettorale circoscrizionale».
7. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1933, dopo le parole: «gli uffici elettorali regionali», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «e circoscrizionali».
8. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «circoscrizione regionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizione elettorale».
9. All’articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale».
10. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. L’Ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
b) comunica all’Ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».
11. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. L’Ufficio elettorale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali della regione:
a) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi espressi a livello regionale;
c) comunica ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali l’elenco delle liste di cui alla lettera b)».
12. L’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis. – 1. L’Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio elettorale regionale le comunicazioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c):
a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, escludendo i candidati collegati a liste non comprese nell’elenco di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c);
b) determina la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi della lettera a). Tale cifra è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio uninominale;
c) per ciascuna delle liste comprese nell’elenco di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali, ad essa collegati, non proclamati eletti ai sensi della lettera a), disponendoli nell’ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra individuale prevale il più anziano di età;
d) per ciascuna delle liste comprese nell’elenco di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione. I seggi sono attribuiti, salvo quanto previsto dalle lettere e) e f), alle liste cui corrispondono nell’ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio;
e) al numero dei seggi attribuito a ciascuna lista ai sensi della lettera d), sottrae il numero di seggi conseguiti dai candidati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima;
f) qualora il numero di seggi conseguito nei collegi uninominali dai candidati collegati ad una lista sia superiore al numero di seggi attribuito alla medesima lista ai sensi della lettera d), fermi restando i seggi conseguiti nei collegi uninominali dai candidati collegati a tale lista, si procede ad una nuova ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste, ripetendo le operazioni di cui alle lettere d) ed e);
g) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi della lettera e), i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi della lettera a), proclama eletti i candidati che seguono nell’ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti siano i suoi candidati, proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ai sensi della lettera e) e seguendo l’ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui alla lettera c) che non risultino già proclamati eletti;
h) comunica all’Ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui al presente articolo, ai fini di cui all’articolo 17-ter».
13. Dopo l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:
«Art. 17-ter – 1. L’Ufficio elettorale regionale, ricevuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali di cui all’articolo 17-bis, comma 1, lettera h):
a) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 1, lettera g), assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della regione, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l’assegnazione dei seggi, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 1, lettera d). Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l’assegnazione dei seggi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d);
b) comunica l’esito delle operazioni di cui alla lettera a) agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni».
14. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, la parola: «regionale» è sostituita dalla seguente: «circoscrizionale»;
b) al comma 1, dopo le parole: «dell’ufficio elettorale regionale», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «e dell’ufficio elettorale circoscrizionale».
15. All’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «ai sensi dell’articolo 17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 17-ter, comma 1, lettera a)».
16. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 è premessa la tabella 1 di cui all’allegato 2 annesso alla presente legge.

Art. 3.
(Delega al governo per la determinazione dei collegi uninominali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest’ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell’ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell’articolo 23 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, dalla Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell’Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall’invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della citata Commissione il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. All’inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all’estero si procede altresì, con apposita legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull’esercizio del voto da parte degli italiani all’estero.

Articolo 4
(Elezioni primarie)

1.    Per la designazione dei candidati nei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i partiti politici possono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni.
2.    I partiti che in sede di deposito del contrassegno forniscano documentazione relativa all’avvenuta effettuazione di tali primarie e alla corrispondenza tra i risultati delle primarie e i candidati di collegio, possono richiedere l’inserimento nella scheda elettorale, a fianco del relativo contrassegno, della dizione “Lista composta con metodo democratico sulla base di elezioni primarie”.
3.    Per i partiti che non rispettano i requisiti di cui al comma precedente per almeno due terzi dei candidati e che non prevedono almeno un terzo dei candidati per ciascun genere, il rimborso delle spese elettorali calcolato rispetto ai voti validi ottenuti ai sensi delle norme vigenti è ridotto della metà.

Allegato 1

 

(articolo 1, comma 12)

«Tabella A

(articolo 1, comma 2)
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

  Circoscrizione
Sede
Ufficio centrale
Circoscrizionale
Circoscrizione
Sede
Ufficio centrale
Circoscrizionale
Regione Piemonte
  1)  Province di Novara, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli
Novara 2) Provincia di Torino (salvo comune di Torino)
Torino 3) Provincia di Torino (solo comune di Torino)
Torino 4) Province di Cuneo, Asti, Alessandria
Cuneo Regione Lombardia
5) Province di Varese, Como, Sondrio Varese
6) Province di Monza e Brianza, Lecco Monza
7) Provincia di Milano (salvo comune Milano) Milano
8 ) Provincia di Milano (solo comune di Milano) Milano
9) Provincia di Bergamo Bergamo
10) Provincia di Brescia Brescia
11) Province di Pavia, Cremona, Lodi, Mantova Pavia
Regione Trentino-Alto Adige/Su¨dtirol  
12) Province di Trento, Bolzano Trento
Regione Veneto  
13) Province di Treviso, Belluno Treviso
14) Provincia di Padova Padova
15) Province di Verona, Vicenza Verona
16) Province di Venezia, Rovigo Venezia
Regione Friuli-Venezia Giulia  
17) Province di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine Trieste
Regione Liguria  
18) Province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona Genova
Regione Emilia-Romagna  
19) Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia Parma
20) Province di Bologna, Modena Bologna
21) Province di Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini Forlì
Regione Toscana  
22) Province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno Pisa
23) Province di Firenze, Pistoia, Prato Firenze
24) Province di Siena, Arezzo, Grosseto Siena
Regione Umbria  
25) Province di Perugia, Terni Perugia
Regione Marche  
26) Province di Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino Ancona
Regione Lazio  
27) Provincia di Roma (salvo comune di Roma) Roma
28) Provincia di Roma (solo comune di Roma) Roma
29) Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo Frosinone
Regioni Abruzzo e Molise  
30) Province di L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia L’Aquila
Regione Campania  
31) Province di Benevento, Caserta Benevento
32) Provincia di Napoli (salvo comune di Napoli) Napoli
33) Provincia di Napoli (solo comune di Napoli) Napoli
34) Province di Salerno, Avellino Salerno
Regione Puglia35) Province di Foggia, Barletta-Andria-Trani Foggia
36) Provincia di Bari Bari
37) Province di Taranto, Brindisi Taranto
38) Provincia di Lecce Lecce
Regione Basilicata  
39) Province di Potenza, Matera Potenza
Regione Calabria  
40) Province di Cosenza, Crotone Cosenza
41) Province di Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia Catanzaro
Regione Sicilia  
42) Provincia di Palermo Palermo
43) Province di Agrigento, Trapani Agrigento
44) Province di Catania, Messina Catania
45) Province di Siracusa, Caltanisetta, Enna, Ragusa Siracusa
Regione Sardegna  
46) Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano Cagliari
47) Province di Sassari, Olbia-Tempio, Ogliastra, Nuoro Sassari»
   

 

Allegato 2
(articolo 2, comma 16)

«Tabella 1

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Segue: Allegato 2 Regione/Circoscrizione
Sede
Ufficio centrale
Circoscrizionale
Regione/Circoscrizione
Sede
Ufficio centrale
Circoscrizionale
Regione Piemonte
1) Provincia di Torino Torino
2) Province di Novara, Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli Novara
Regione Lombardia  
1) Provincia di Milano Milano
2) Province di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio Varese
3) Province di Brescia e Bergamo Brescia
4) Province di Pavia, Cremona, Lodi, Mantova Pavia
Regione Veneto  
1) Province di Verona, Padova, Vicenza Verona
2) Province di Venezia, Belluno, Rovigo, Treviso Venezia
Regione Friuli-Venezia Giulia  
1) Province di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine Trieste
Regione Liguria  
1) Province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona Genova
Regione Emilia-Romagna  
1) Province di Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia Parma
2) Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini Bologna
Regione Toscana  
1) Province di Pisa, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Grosseto Pisa
2) Province di Firenze, Prato, Arezzo, Siena Firenze
Regione Umbria  
1) Province di Perugia, Terni Perugia
Regione Marche  
1) Provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino Ancona
Regione Lazio  
1) Provincia di Roma Roma
2) Province di Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo Latina
Regione Abruzzo  
1) Province di L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo L’Aquila
Regione Molise  
1) Province di Campobasso, Isernia Campobasso
Regione Campania  
1) Provincia di Napoli Napoli
2) Province di Salerno, Avellino, Benevento, Caserta Salerno
Regione Puglia  
1) Province di Bari, Barletta-Andria -Trani, Foggia Bari
2) Province di Lecce, Taranto, Brindisi Lecce
Regione Basilicata  
1) Province di Potenza, Matera Potenza
Regione Calabria  
1) Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia Catanzaro
Regione Sicilia  
1) Province di Palermo, Agrigento, Caltanisetta, Trapani Palermo
2) Province di Catania, Messina, Enna, Ragusa, Siracusa Catania
Regione Sardegna  
1) Province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano Cagliari»
   
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