DIMISSIONI IN BIANCO: UNA SOLUZIONE SEMPLICE E PIU’ EFFICACE

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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XVI LEGISLATURA ———–   

DISEGNO DI LEGGE n° 884/2008
d’iniziativa dei senatori Ichino, Treu, Roilo, Biondelli, Blandina, Ghedini, Nerozzi, Passoni
Presentato alla Presidenza del Senato il 9 luglio 2008

   Norme in materia di recesso del prestatore dal rapporto di lavoro

RELAZIONE

Onorevoli Senatori, l’abrogazione della legge 17 ottobre 2007 n. 188 per effetto del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (art. 39, c. 10°, lett. l) ‑ motivata con esigenze di semplificazione e riduzione dei costi di transazione nella gestione dei rapporti di lavoro ‑ ripropone l’esigenza di prevenire l’abuso consistente nel far firmare al lavoratore o lavoratrice un atto di dimissioni senza data, al fine di poter simulare il suo recesso in qualsiasi momento successivo eludendo le protezioni disposte dall’ordinamento in materia di preavviso e di giustificazione del licenziamento. Esigenza, questa, universalmente riconosciuta, se è vero che nell’autunno scorso la legge ora abrogata venne approvata alla Camera dei Deputati con voto unanime, e al Senato con il voto non soltanto della maggioranza, ma anche di una parte cospicua dell’opposizione. La legge stessa, del resto, era stata preceduta da iniziative pubbliche cui avevano preso attivamente parte esponenti di entrambi gli schieramenti.

A quella prima esigenza si aggiunge anche quella di disporre un rimedio semplice e non gravoso per le aziende per il caso ‑ che si verifica con una certa frequenza ‑ delle dimissioni rassegnate dal lavoratore in modo inconsulto, avventato, o sotto l’effetto di pressioni o minacce indebite.

A questa esigenza si propone di rispondere questo disegno di legge, composto da due articoli.

 

L’articolo 1 istituisce la facoltà di revoca dell’atto di recesso (unilaterale o consensuale) entro un termine molto breve (tre giorni), ma sufficiente per consentire alla persona interessata di valutare serenamente le ragioni e gli effetti dell’atto compiuto, eventualmente consigliandosi in proposito con chi di dovere. Osserviamo in proposito che l’istituto del “diritto al ripensamento” non costituisce una novità nel nostro ordinamento, poiché esso vi è stato introdotto già da molti anni in attuazione della normativa comunitaria sui contratti di compravendita stipulati su modulo predisposto dal venditore.

Questa disposizione ha il pregio di vanificare l’abuso delle “dimissioni in bianco” senza caricare sull’azienda alcun onere burocratico o di altro genere, salvo quello dell’attesa di tre giorni prima della sostituzione del lavoratore dimissionario, quando il recesso sia stato dato senza preavviso, quindi con effetto immediato.

 

L’articolo 2 istituisce invece il reato contravvenzionale di detenzione dell’atto di recesso sottoscritto in bianco. Osserviamo in proposito come sia pacificamente riconosciuto il carattere delittuoso del comportamento del datore di lavoro che induce il proprio dipendente a sottoscrivere l’atto di recesso in bianco sotto la minaccia di non procedere all’assunzione (estorsione), nonché del comportamento del datore di lavoro che completa con l’apposizione della data l’atto di recesso precedentemente sottoscritto dal dipendente in bianco al fine di simularne il recesso (falso in atto privato); resta tuttavia la fattispecie residuale del comportamento del datore di lavoro preparatorio di quest’ultimo reato, ma privo dei connotati propri del primo (ottenimento dell’atto di recesso sottoscritto con data in bianco senza minacce), del quale ci sembra opportuno sancire almeno la natura di reato contravvenzionale, comminando una sanzione pecuniaria.

 

Confidiamo che appaia chiaro l’intendimento ispiratore di questo disegno di legge, consistente nella prevenzione efficace di comportamenti universalmente considerati come scorretti e socialmente dannosi, ma con l’adozione di una tecnica normativa che consente di evitare qualsiasi aggravio burocratico o maggior costo di transazione per i lavoratori e le imprese che operano correttamente.

 

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

Facoltà di revoca delle dimissioni o del consenso alla risoluzione del rapporto

1. Il prestatore di lavoro dipendente che abbia rassegnato le dimissioni o stipulato la risoluzione consensuale del rapporto, quale che sia la forma dell’atto, ha facoltà di revocarlo entro tre giorni dalla sua comunicazione al datore di lavoro, quando si tratti di recesso unilaterale, o dalla sua stipulazione, quando si tratti di recesso bilaterale.

                        2. La revoca deve essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.

                        3. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo.

                        4. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
                        5. In caso di controversia grava sul lavoratore l’onere della dimostrazione della data di comunicazione della revoca, sul datore di lavoro l’onere della dimostrazione della data dell’atto di recesso.

 

Articolo 2

Detenzione di atto di dimissioni o risoluzione consensuale in bianco

1. È vietata la detenzione e conservazione da parte del datore di lavoro, in costanza di rapporto, di un documento sottoscritto da un lavoratore dipendente o collaboratore a progetto, contenente una dichiarazione di recesso unilaterale o consensuale dal rapporto con data in bianco. Il trasgressore è punito con l’ammenda da 5.000 a 20.000 euro, salvo che il fatto costituisca fase attuativa di reato più grave, giunto a compimento.

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