DISCRIMINAZIONI DI GENERE ALL’ALITALIA

Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta del Governo all’interrogazione a risposta scritta presentata alla Presidenza del Senato l’8 aprile 2009

INTERROGAZIONE n° 4-01397
al ministro dell’Economia e al ministro del Lavoro, della Sanità e del Welfare
presentata l’8 aprile 2009 dai senatori Ichino, Bonino, Biondelli, Fontana e Franco

premesso che
– il 31 ottobre 2008 tra Cgil, Cisl, Uil e Ugl e la Alitalia s.p.a. in amministrazione straordinaria, nonché la Compagnia Aerea Italiana s.p.a., è stato stipulato, con la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, un “accordo sui criteri di assunzione a tempo indeterminato” di dipendenti di Alitalia presso la Compagnia Aerea Italiana;
– tale accordo, noto anche come “lodo Letta”, prevede testualmente in premessa che “CAI potrà non procedere all’assunzione di coloro che matureranno i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali nell’arco di tempo – sommato al periodo di preavviso – di fruizione degli strumenti di integrazione del reddito che potranno essere attivati prima e dopo la risoluzione del rapporto di lavoro nelle rispettive aziende di provenienza”; con parole diverse, tale disposizione è ripetuta nella parte dispositiva dell’accordo;
– la suddetta disposizione contrattuale ha l’effetto di riservare alle lavoratrici un trattamento nettamente deteriore rispetto a quello dei lavoratori, poiché le ha escluse dalla possibilità di assunzione alle dipendenze della Compagnia Aerea Italiana con cinque anni di anticipo, stante la differenziazione oggi vigente dell’età di pensionamento delle lavoratrici rispetto ai lavoratori;
– l’11 dicembre 2008 è stato sottoscritto dalle stesse Organizzazioni sindacali e Alitalia s.p.a. in amministrazione straordinaria un ulteriore accordo che dispone esplicitamente l’attivazione della Cassa integrazione guadagni per tutti i dipendenti di quest’ultima Società non assunti dalla Compagnia Aerea Italiana, salvo che questi abbiano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia;
– la suddetta disposizione contrattuale ha l’effetto di riservare alle lavoratrici un trattamento nettamente deteriore rispetto a quello dei lavoratori, poiché limita entro un periodo di cinque anni inferiore la loro possibilità di fruire della Cassa integrazione guadagni e di maturare i corrispondenti contributi previdenziali ai fini pensionistici, stante la già menzionata differenziazione oggi vigente dell’età di pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici rispetto ai lavoratori;
– la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza 13 novembre 2008, ha sanzionato l’Italia per violazione dell’obbligo di cui all’articolo 141 Tratt. CE per avere essa mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne;
– nonostante che la detta sentenza sia stata emanata in riferimento a una normativa dettata per i pubblici dipendenti, il principio enunciato dalla Corte di Giustizia non può intendersi limitato al settore pubblico;

tanto premesso si chiede
– se i ministri competenti non ritengano che le disposizioni collettive citate e comunque i comportamenti aziendali ad esse corrispondenti, consistenti nell’escludere le lavoratrici con cinque anni di anticipo rispetto ai lavoratori dall’assunzione alle dipendenze di C.A.I. o dal godimento della Cassa integrazione guadagni alle dipendenze di Alitalia s.p.a. in amministrazione straordinaria, violino il divieto di discriminazioni di genere posto dall’ordinamento comunitario;
– quali misure i ministri stessi intendano adottare al fine di rimuovere tali discriminazioni là dove già poste in essere, o al fine di prevenirle là dove esse sono destinate a essere poste in essere nel prossimo futuro, per effetto delle disposizioni collettive citate e della disciplina legislativa dell’età pensionabile attualmente vigente.

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