L’EMENDAMENTO AGGIUNTIVO AL DECRETO POLETTI

SE NON VOGLIAMO CHE LA QUOTA DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO SUL TOTALE DEI NUOVI CONTRATTI DI LAVORO SI RIDUCA AL LUMICINO, DOBBIAMO AFFIANCARE AL TRIENNIO DI CONTRATTO A TERMINE LIBERO UN TRIENNIO DI CONTRATTO A PROTEZIONE GRADUALMENTE CRESCENTE

Possibile emendamento aggiuntivo al decreto-legge n. 34/2014, sul quale è in corso un confronto in seno alla maggioranza – La disciplina del nuovo contratto a tempo indeterminato a protezione crescente  non si esaurirebbe evidentemente nella  disposizione qui proposta: questa ben potrebbe, tuttavia, essere inserita nel testo del decreto-legge in sede di conversione, nella prospettiva che ben prima del decorso del primo triennio dei nuovi contratti stipulati in base a questa norma sia destinato a entrare in vigore il decreto delegato contenente la disciplina organica compiuta della materia (v. in proposito la mia relazione sul disegno di legge-delega del Governo n. 1428/2014) – In argomento v. anche il mio editoriale telegrafico del 28 aprile 2014.

Emendamento al decreto-legge n. 34/2014

Prima dell’articolo 1 del decreto-legge, inserire il seguente:

Articolo 01

1. Entro i primi 36 mesi di durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando sia stato superato il periodo di prova il datore può recedere dal rapporto stesso senza necessità di motivazione, fermo l’obbligo del preavviso di cui all’articolo 2118 del codice civile, corrispondendo al prestatore un’indennità pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore alla metà, di durata del rapporto stesso. Nella durata del rapporto si computa anche la durata dei contratti a termine che abbiano preceduto il contratto a tempo indeterminato fra le stesse parti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica soltanto ai rapporti di lavoro costituiti dopo l’entrata in vigore della disposizione stessa.

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