LA STABILITA’ DEL LAVORO E IL VALORE DELL’UGUALIANZA

Relazione al convegno dell’Accademia dei Lincei su “Il nuovo volto del diritto italiano del lavoro”
Roma, 13-14 dicembre 2004

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SOMMARIO: 1. Un quesito cruciale in tema di uguaglianza: è giusto licenziare il lavoratore inefficiente? ‑ 2. La stabilità del rapporto di lavoro come garanzia dell’eguaglianza. ‑ 3. Eguaglianza vs. parità di trattamento. ‑ 4. Uguaglianza e parità di trattamento vs. libertà di impresa. ‑ 5. Il licenziamento del lavoratore inefficiente alla luce dei tre principi costituzionali. ‑ 6. La stabilità del lavoro regolare come fattore di diseguaglianza. ‑ 7. La crisi del vecchio dispositivo egualitario. ‑ 8. Segue. Un meccanismo ostile verso i più sfortunati. ‑ 9. Come si incarna una opzione egualitaria “rawlsiana” nel sistema occidentale di mercato del XXI secolo.


RIASSUNTO ‑ L’A. prende spunto dalla notevole varietà degli orientamenti giurisprudenziali in materia di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, per interrogarsi sul loro fondamento legislativo; e osserva che proprio l’orientamento dominante appare quello più lontano dal contenuto letterale della norma che regola la materia. Quell’orientamento appare invece coerente con la funzione più rilevante svolta di fatto dal diritto del lavoro nell’ultimo mezzo secolo: la garanzia dell’uguaglianza di trattamento dei lavoratori, indipendentemente dalle differenze di rendimento tra di essi. Questa funzione, corrispondente al principio di eguagliamento di cui all’art. 3 Cost., deve tuttavia essere contemperata con il principio di commisurazione del trattamento al valore della prestazione, di cui all’art. 36 Cost., e con quello di libertà di impresa di cui all’art. 41 Cost.: da questo contemperamento, secondo l’A., nasce la nozione di giustificato motivo di licenziamento, cardine dell’intero sistema del diritto del lavoro. Sul piano dello ius condendum, l’A. osserva poi come le caratteristiche del mercato del lavoro attuale facciano sì che il vecchio meccanismo protettivo produca anche effetti nettamente contrari al principio di eguagliamento tra i lavoratori; e ne trae argomento a sostegno di una riforma del meccanismo stesso, di cui traccia le linee essenziali.

JOB SECURITY AND THE VALUE OF EQUALITY ‑ Summary ‑ The Author moves from the remarkable variety of the courts’ decisions about the justification of dismissal for economic reasons; he then examines their legislative ground and points out that just the maxim that prevails in the case-law books is the least coherent with the literal content of the norm regulating this matter in the Italian law. On the other hand, the same maxim appears, on the contrary, coherent with the most relevant function effectively exerted by labour law in the last half century: the guarantee of parity of treatment among workers, notwithstanding the differences among their performances. This function, which in the Italian law corresponds to the principle of equalization set by Sect. 3 of the Constitution, must be balanced with the principle of equal treatment for work of comparable worth, which in the Italian law is based on the Sect. 36 of the Constitution, and with the principle of liberty of enterprise, set by Constitution Sect. 41: from this balance, according to the A., the notion of objective dismissal justification, keystone of the whole labour law system, arises. On the level of the reform of the matter, the A. observes that labour market characteristics cause the old protection mechanism to produce also some effects that clash with the workers’ equalization principle; and from this observation he draws an argument in favour of a reform of this mechanism, whose essential contents are outlined in the last part of the essay.

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