SUI CONGUAGLI PENSIONISTICI TROPPO LENTI

Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta del Governo all’interrogazione a risposta scritta presentata alla Presidenza del Senato il 14 maggio 2009

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n° 4-01538
al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Presentata dal Senatore Ichino alla Presidenza del Senato nella seduta del 14 maggio 2009

Considerato che:

–      le nuove disposizioni contenute nell’articolo 35, commi da 8 a 13, della legge n. 14/2009 incidono positivamente sulla diminuzione della quantità dei conguagli negativi (indebiti per il pensionato) e positivi (arretrati per il pensionato), poiché considerano i redditi definitivi dell’anno precedente, ma non sui conguagli il cui titolo è sorto prima della entrata in vigore della medesima legge;

–      la gestione troppo lenta dei conguagli pensionistici alimenta il disagio sociale dei pensionati, soprattutto nell’attuale situazione di grave crisi economica, contribuendo oltretutto a deprimere la domanda interna di beni e servizi e quindi ad alimentare il circolo vizioso recessivo;

–      le procedure di calcolo delle ricostituzioni prevedono il computo degli interessi soltanto fino alla data di liquidazione delle pratiche pensionistiche e non considerano il tempo ulteriore fino alla data di effettivo pagamento dei conguagli;

–      la rilevazione statistica del prodotto conguagli (“pervenuto”, “accolto” e “giacenza”) viene effettuata dalle Sedi periferiche dell’Inps manualmente e, pertanto, fornisce un dato tecnicamente “sporco”, cioè non credibile e non significativo;

–      i tempi che intercorre dal calcolo della pensione alla conferma del pagamento degli arretrati non vengono rilevati: di conseguenza non sono computati nei tempi di liquidazione delle pensioni (prima liquidazione e ricostituzione delle pensioni), che si ferma alla data del calcolo e non a quella di effettivo pagamento; ne consegue che per le pensioni liquidate (prima liquidazione) e ricalcolate (ricostituzione delle pensioni) viene rilevato il tempo di definizione anche nel caso in cui il conguaglio non sia stato posto in pagamento;

 

si chiede al Ministro:

–      se non ritenga opportuno intervenire presso l’Inps per sollecitare interventi volti a velocizzare il pagamento dei conguagli e a realizzare una puntuale e corretta rilevazione statistica automatizzata, più efficiente rispetto a quella che viene correntemente attuata presso le Sedi periferiche dell’Inps;

–      se non ritenga necessario e anzi urgente operare affinché siano conoscibili il numero e gli importi complessivi presumibili delle pratiche di conguaglio presso le Sedi periferiche dell’Istituto, suddivisi per anno e per provincia;

–      se non ritenga corretto e dovuto che, contrariamente alla prassi di fatto seguita, gli interessi legali relativi alle ricostituzioni delle pensioni vengono calcolati e corrisposti ai pensionati anche per il tempo intercorrente fra la data di calcolo della ricostituzione della pensione alla data di pagamento effettivo del conguaglio.

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