GLI AGGIUSTAMENTI DELLA NUOVA NORMATIVA SUL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE NELLE P.A.

Gli aggiustamenti della disciplina del pubblico impiego resi necessari dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, che ha imposto un maggiore coinvolgimento delle Regioni

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Relazione che ho svolto nella sessione del 23 maggio 2017 della Commissione Lavoro del Senato sull’Atto del Governo n. 412 – In argomento v. anche la mia relazione alla stessa Commissione sull’A.G. n. 393, recante modifiche e integrazioni al Testo Unico dell’impiego pubblico  
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Relazione di Pietro Ichino sull’atto di Governo n. 412
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche
all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
in materia di licenziamento disciplinare

 Lo schema di decreto legislativo sottoposto al nostro esame contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 2016, in materia di licenziamento disciplinare dei pubblici dipendenti.

L’emanazione di questo nuovo provvedimento è resa necessaria dal fatto che il decreto n. 116/2016, emanato in attuazione degli articoli 16, comma 7, e 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015 (c.d. legge Madia), è stato oggetto di una sentenza della Corte costituzionale – n. 251 del 2016 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in esso contenute, affermando la necessità di un maggiore coinvolgimento delle competenze regionali in un regime di leale collaborazione: ciò in quanto alcune disposizioni del decreto legislativo n. 116 incidevano a vario titolo su materie di competenza anche regionale, senza che fosse stato pienamente garantito il coinvolgimento delle stesse autonomie regionali, da attuare mediante lo strumento dell’intesa della Conferenza Stato-Regioni.

Anche il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, si è espresso sugli adempimenti da compiere a seguito dell’emanazione della citata sentenza n. 251 della Corte, ritenendo che il percorso più ragionevole da seguire sia quello dell’emanazione di decreti correttivi che intervengano sui decreti legislativi già emanati.

Passando all’esame dell’articolato, esso si compone di 7 articoli. L’articolo 1 definisce l’oggetto del provvedimento, prevedendo che il decreto legislativo n. 116 del 2016 sia modificato e integrato secondo le disposizioni dello stesso schema di decreto correttivo, facendo salve tutte le disposizioni dell’articolato non espressamente citate.

All’articolo 2 si prevede, secondo le indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato n. 83 del 2017, che nella parte delle “Premesse” al decreto legislativo n. 116 del 2016 sia aggiunto un ulteriore capoverso che faccia riferimento all’acquisizione dell’intesa della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

L’articolo 3 novella l’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, del decreto legislativo n. 116, nella parte relativa alla denuncia al Pubblico Ministero e alla segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti dell’avvio del procedimento disciplinare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio di un dipendente attuata con qualunque condotta posta in essere, anche attraverso l’ausilio di terzi. Con questa modifica, i termini per la denuncia e la segnalazione scadranno al ventesimo giorno dall’avvio del procedimento disciplinare, in luogo dei 15 giorni attualmente previsti. Vengono altresì modificati i termini entro i quali la Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrano i presupposti, agisce nei confronti del dipendente licenziato per danno d’immagine: tale azione di responsabilità deve essere esercitata entro i 150 giorni successivi alla denuncia, in luogo dei 120 giorni attualmente previsti.

Le modifiche introdotte all’articolo 3 dello schema rispondono alla volontà di garantire una netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente, che si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA, che si svolge presso la Procura generale della Corte dei Conti, al fine di assicurare una diversa scansione temporale delle fasi dei due procedimenti e assicurare garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente.

L’articolo 4 modifica in parte l’articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo l’inserimento del comma 3-sexies, secondo il quale i provvedimenti di cui ai commi 3–bis (sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza) e 3-ter (contestazione per iscritto dell’addebito e convocazione del dipendente dinanzi all’Ufficio per i procedimenti disciplinari), nonché quelli conclusivi dei procedimenti disciplinari saranno comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall’adozione degli stessi. I dati verranno raccolti in un’apposita banca dati. Tale modifica permetterà un monitoraggio continuo dei casi di esercizio del potere disciplinare da parte delle Amministrazioni, come previsto dal decreto n. 116 del 2016.

L’articolo 5 contiene la consueta clausola d’invarianza finanziaria e l’articolo 6 le norme finali.

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