La giusta protezione che deve essere attivata per i platform-workers non può essere modellata sulla struttura del rapporto di lavoro subordinato tradizionale
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Intervista a cura di Giampiero Rossi, pubblicata syl Corriere della Sera il 11 febbraio 2025 – In argomento v. anche i miei due interventi sull’argomento pubblicati sul sito lavoce.info: Contratto per i rider: è davvero “pirata”?, e Rider: la competizione tra due modelli contrattuali
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Professor Ichino, ciclicamente si torna a parlare di rider, piattaforme digitali, sfruttamento, caporalato, paghe basse. Ma questo settore di attività è regolamentabile o no?
Non solo è regolamentabile, ma è già disciplinato da una Direttiva europea, che dovrà essere attuata entro quest’anno, da una norma legislativa del 2019 e anche da un contratto collettivo nazionale stipulato nel settembre 2020 da Assodelivery, che rappresenta la maggior parte delle imprese del settore, e da UGL-Rider, che allora era il sindacato più rappresentativo, dopo la confluenza in UGL della principale associazione nazionale dei rider.
Però Cgil Cisl e Uil contestano quel CCNL e gli contrappongono il contratto aziendale stipulato con JustEat nel marzo 2021.
Il contratto JustEat corrisponde a un modello di organizzazione del lavoro molto diverso; e non è affatto scontato che porti complessivamente maggiori benefici rispetto al CCNL Assodelivery.
Può spiegare meglio?
Quel contratto aziendale è stato stipulato in deroga rispetto al CCNL del settore Logistica, cioè ne abbassa gli standard. Prevede solo lavoro part-time per un massimo di quattro ore al giorno e una paga di 9 euro l’ora, ivi compresi i ratei di t.f.r. e 13ma, a fronte dei 10 euro previsti dal CCNL Assodelivery.
Secondo lei quello del rider va considerato lavoro subordinato o autonomo?
È una questione antica: incominciò a porsi a metà degli anni ’80 in riferimento a quelli che allora venivano chiamati pony-express. Allora prevalse l’orientamento dei giudici del lavoro nel senso della loro qualificazione come collaboratori autonomi, se contrattualmente liberi di rispondere o no alla chiamata.
Già, ma ora il P.M. Storari osserva che essi non sono “effettivamente” liberi, perché obbligati dal loro stato di bisogno.
Oggi, in realtà, ci pensa la legge del 2019, che ha modificato il Jobs Act anticipando la Direttiva europea. La norma del 2019 stabilisce una presunzione di subordinazione per questo tipo di lavoro governato attraverso la piattaforma digitale. Però prevede anche la possibilità di contrattazione collettiva di una sua diversa qualificazione: è appunto quello che ha fatto il CCNL Assodelivery del 2020, sul presupposto che questo consentisse una disciplina del rapporto meglio compatibile con le peculiarità di questa forma di organizzazione del lavoro.
La disciplina del lavoro subordinato non è compatibile?
Quando nel 2021 JustEat ha stipulato il contratto aziendale di cui dicevo prima, l’impresa è riuscita ad applicarlo soltanto a tremila dei propri rider, circa un terzo del totale di cui precedentemente si avvaleva. Il CCNL Assodelivery, ha invece continuato ad applicarsi ad altri 27mila rider, oggi probabilmente di più, facenti capo a cinque piattaforme diverse. Detto ciò, non c’è dubbio che questo CCNL possa e debba essere molto migliorato.
Quale potrebbe essere la cornice contrattuale più idonea a garantire buone condizioni di lavoro, trasparenza e trattamenti adeguati?
Ho sempre sostenuto che nell’era digitale l’area di applicazione del diritto del lavoro non dovrebbe più essere individuata in base al criterio della subordinazione, che è un concetto adatto al tessuto produttivo del secolo scorso, bensì in base al criterio della dipendenza economica: va protetto il lavoro della persona svolto continuativamente in condizioni di monocommittenza e fino a un limite ragionevole di reddito complessivo. È il criterio adottato dalla legge Fornero del 2012 per proteggere le collaborazioni autonome continuative.
Cosa potrebbero o dovrebbero fare i sindacati di diverso, rispetto all’approccio avuto finora?
Trarre insegnamento dall’esperimento JustEat, ponendo mano a una disciplina compatibile con le caratteristiche peculiari del lavoro dei rider: che è, sì, lavoro economicamente dipendente, come tale meritevole di protezione, ma non può essere regolato come il lavoro subordinato del ’900.
