TRENTO FA SU0 IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA TOTALE

UNA LEGGE EMANATA ALL’INIZIO DI APRILE PONE QUESTA PROVINCIA ALL’AVANGUARDIA TRA GLI ENTI LOCALI ITALIANI SU QUESTO TERRENO

Dal Bollettino Ufficiale della Provincia di Trento n. 15/I-II del 13 aprile 2010

LEGGE PROVINCIALE 1° aprile 2010, n. 9

Disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale.

Modificazione della legge sul personale della Provincia

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga 

la seguente legge:

 

Art. 1

Inserimento dell’articolo 75 ter nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7

(legge sul personale della Provincia)

 

1. Dopo l’articolo 75 bis della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

 

“Art. 75 ter

Disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale

 

1. La Giunta provinciale, con deliberazione, individua i dati e le informazioni da rendere pubblici attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso concernenti l’attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell’organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Attraverso i medesimi strumenti sono inoltre resi noti i numeri telefonici, gli indirizzi di posta elettronica e il recapito di tutto il personale che ne sia dotato.

 

2. Sono in particolare oggetto di informazione, con riferimento alla situazione esistente alla fine di ogni anno e, se possibile, con confronto di più annualità:

a) la dotazione complessiva di personale distinta per figura professionale o qualifica;

b) l’organigramma delle strutture di primo, secondo e terzo livello con l’elenco del personale con qualifica di dirigente e direttore e relativo incarico;

c) la retribuzione lorda annua comprensiva del salario accessorio di ciascun dirigente;

d) la retribuzione media lorda annuale comprensiva del salario accessorio di ciascuna figura professionale o qualifica;

e) i giorni medi di assenza per malattia e per motivi diversi dalle ferie, di ciascuna figura professionale o qualifica e relativa distribuzione;

f) la distribuzione degli esiti della valutazione riferita a ciascuna figura professionale o qualifica;

g) gli esiti delle indagini di verifica del grado di soddisfazione dell’utenza.

 

3. Con deliberazione della Giunta provinciale quanto previsto dai commi 1 e 2, in quanto compatibile, viene esteso anche agli enti strumentali pubblici e privati.”. – Omissis.

 

 

 

 

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