NON È FURTO SE SI CONSUMA IN LOCO LA REFURTIVA

SECONDO LA CASSAZIONE, IL COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE DI UN GRANDE MAGAZZINO CHE SI APPROPRIA DI UN LITRO DI VINO OGNI GIORNO, MA NON PER ASPORTARLO BENSÌ SOLO PER SCOLARLO IN LOCO, NON CONFIGURA IL REATO DI FURTO E NEPPURE GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO

Commento della sentenza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, 20 gennaio 2015 n. 854 – Altri casi di giurisprudenza patologica in materia di licenziamento sono raccolti in un apposito portale di questo sito .

Poiché a un anno di distanza nessuna rivista giuridica ne ha parlato, rimediamo alla lacuna riportando i passaggi essenziali di questa decisione davvero notevole (anche se niente affatto unica nel suo genere).

Nella parte narrativa della sentenza si legge che la S.p.A. Auchan ha contestato a un dipendente di un suo centro commerciale il

comportamento, reiterato in più occasioni in un breve arco di tempo, consistito nell’aver il lavoratore furtivamente sottratto dagli scaffali del supermercato, ove operava quale addetto alle vendite, confezioni di vino in scatola per poi consumarle nello stesso luogo di lavoro, ivi abbandonandone i vouti che così erano stati rinvenuti dando avvio alle indagini.

Il Tribunale di Catanzaro, davanti al quale il licenziamento è stato impugnato, ne ha confermato la legittimità; la Corte d’Appello, invece, ha riformato la sentenza e reintegrato il lavoratore nel supermercato (ovviamente con condanna della datrice di lavoro a risarcirgli le molte annualità di retribuzione maturate dal giorno del licenziamento a quello della sentenza di secondo grado, con pagamento all’Inps dei relativi contributi previdenziali e delle sanzioni per l’omissione del pagamento a tempo debito). La Auchan ricorre in Cassazione, ma la Corte suprema conferma quest’ultima sentenza. Nella motivazione si legge:

La Corte […] si rende […] ben conto della configurabilità della condotta del dipendente come impossessamento furtivo di prodotti dell’azienda intenzionalmente operato e tale da integrare gli estremi di una azione delittuosa, ma semplicemente supera questi dati nel quadro di una valutazione della proporzionalità della sanzione che muove dalla derubricazione della stessa condotta da furto di vino a consumo di vino, […] in cui l’azione dell’impossessamento invito domino è meramente funzionale al soddisfacimento di un bisogno di consumo immediato e limitato (al più un cartone di vino da un litro al giorno), una condotta che per essersi manifestata all’improvviso [ma non si era trattato di un comportamento reiterato in più occasioni”? – n.d.r.]  è idonea a riflettere una anomala condizione di disagio da parte di un lavoratore che in precedenza non aveva suscitato sul lavoro particolari problemi.

Il messaggio a tutti gli addetti alle vendite del supermercato non potrebbe essere più chiaro: “la sottrazione di alimenti dagli scaffali non verrà considerata come furto, a condizione che le derrate sottratte vengano consumate in loco“. E non lo dice il giudice locale (il quale, al contrario, aveva correttamente confermato il licenziamento): lo dice la Corte di Cassazione. Immaginiamo la soddisfazione di quella larga maggioranza dei dipendenti del supermercato che si astengono correttamente dal sottrarre beni dagli scaffali, con o senza consumo immediato degli stessi.

Questi essendo gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti nel nostro Paese, nessuno può stupirsi del fatto che il legislatore abbia modificato la sanzione per il licenziamento ritenuto dal giudice ingiustificato, limitandola all’indennizzo ed escludendo la reintegrazione.

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