CALABRIA: ANCORA ASSISTENZA A QUELLI CHE DOVREBBERO AVERNE MENO BISOGNO

SULLA PROROGA DI UN ANNO DEL SOSTEGNO DEL REDDITO A CARICO DELLA REGIONE PER I “SUPERSTAGISTI” CHE HANNO GIÀ BENEFICIATO DI MISURE SOSTANZIALMENTE ASSISTENZIALI NEGLI ULTIMI DUE ANNI

Interrogazione presentata il 26 luglio 2011 – Segue la risposta del ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, pervenuta il 28 febbraio 2012, con alcune mie chiose e commenti – Sulla vicenda dei superstages calabresi v. gli altri documenti e interventi disponibili nel portale ad essi dedicato

INTERROGAZIONE
al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, al ministro della Funzione pubblica
e al ministro per gli Affari comunitari
dei senatori Ichino, Morando, Ceccanti, Galperti, Ghedini, Leddi, Nerozzi, Passoni, Roilo, Nicola Rossi, Rusconi, Tonini, Treu

Premesso che

–         con la delibera 21 novembre 2007 n. 103 dell’Ufficio di Presidenza della Regione Calabria venne approvato un bando di selezione pubblica per l’assegnazione di alcune centinaia di “voucher formativi”, ciascuno dell’importo di 1000 euro mensili per 24 mensilità, nell’ambito del “Programma Stages” della stessa Regione, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro, per metà rivenienti dal bilancio regionale, per l’altra metà da contributi del Fondo Sociale Europeo;

–         nella detta delibera si prevedeva che i voucher medesimi costituissero “riconoscimento d’eccellenza” e “incentivo alla residenzialità” per i migliori laureati calabresi di età non superiore ai 37 (leggasi trentasette: non è un refuso) anni;

–         si prevedeva inoltre che i voucher in questione venissero goduti in corrispondenza con l’attivazione di altrettanti stage presso amministrazioni pubbliche calabresi, previa partecipazione dei giovani interessati a un “percorso formativo di orientamento ed accompagnamento all’inserimento’ organizzato dalle Università calabresi sulla base di apposita convenzione con l’Ufficio di Presidenza della Regione: percorso il cui contenuto formativo effettivo si è rivelato assolutamente inadeguato, sia per sciatteria della programmazione, sia per difetto di coerenza specifica con l’oggetto e lo scopo dello stage, sia per difetto di qualità della docenza attivata;

–         si ebbe allora notizia, mai smentita, di casi nei quali gli stage in questione erano frequentati da trentenni liberi professionisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali e in precedenza impegnati nelle corrispondenti attività di lavoro autonomo;

–        alla fine del biennio di godimento dei voucher in questione il Consiglio regionale della Calabria ha stanziato un incentivo pari a 10.000 euro per ciascuno degli stagisti, volto a favorirne l’assunzione da parte di enti pubblici calabresi, ma questo incentivo non ha sortito pressoché nessun effetto;

–        ultimamente il Consiglio regionale della Calabria ha quindi deliberato, «con un investimento di 3 milioni e 670 mila euro, di cui 2 milioni 120 mila a carico del bilancio regionale» (e, dobbiamo supporre, la parte restante ancora a carico del Fondo Sociale Europeo), la proroga per un ulteriore anno, fino al 31 agosto 2012, del godimento del voucher da parte degli “stagisti” interessati – 367 alla data odierna -, col risultato di un allungamento a tre anni della durata complessiva del preteso stage e del compimento dei 40 anni da parte degli “stagisti” più attempati;

considerato, peraltro, che sono rimaste a tutt’oggi prive di qualsiasi risposta le due interrogazioni presentate a suo tempo dai sottoscritti senatori agli stessi ministri ( n. 3-00480 del 15 gennaio 2009 e n. 4-02662 del 9 febbraio 2010), nelle quali si sottolineavano – oltre all’evidente inopportunità e iniquità sul piano economico-sociale – gli aspetti di grave illegittimità dell’iniziativa della Regione calabrese, sia sotto il profilo della legge italiana sia sotto quello dell’ordinamento europeo;

si chiede

– se i ministri in epigrafe non ritengano che il loro silenzio e la loro inerzia in relazione alla vicenda descritta abbia contribuito a consentire che l’illegittima, iniqua e dannosa iniziativa della Regione Calabria venisse prorogata per un altro anno;

– quali misure intendano adottare oggi per limitare i danni dell’iniziativa stessa ed evitare che altre iniziative analoghe possano essere promosse, anche in considerazione delle gravi circostanze attuali e della conseguente stretta economico-finanziaria che il Paese sta affrontando.


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LA RISPOSTA DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Nota di lettura – Il link qui sotto consente di leggere senza interruzioni il testo originario della circolare, nella sua veste grafica originaria ufficiale; segue lo stesso testo, nel quale ho inserito alcuni miei commenti evidenziati con il paragrafo rientrato, il carattere corsivo e il colore blu.

Scarica il testo della risposta in versione pdf

Innanzitutto, è d’uopo chiarire che le interrogazioni richiamate (3-00480 e 4-02662), alle quali non risulta essere stata data ancora risposta dal precedente Governo, sono state entrambe delegate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali (così come la presente); tuttavia, per la parte di competenza di questa amministrazione, si rappresenta quanto segue.
Quanto al merito della questione sollevata non si può non considerare che la materia della “formazione professionale” è attribuita dall’articolo 117 della Costituzione alla competenza esclusiva delle Regioni e che, pertanto, al fine di inquadrare correttamente la vicenda, è necessario tener conto anche delle eventuali leggi regionali adottate, in materia di tirocini formativi, dalla Regione Calabria nell’esercizio della propria autonomia legislativa.
Tanto premesso, si evidenzia, in via generale, che le eventuali iniziative volte alla stabilizzazione di personale tirocinante costituiscono, in ogni caso, violazione dell’articolo 97 della Costituzione da accertarsi nelle sedi competenti. In tal senso, eventuali elementi afferenti, nello specifico, all’operato della Regione Calabria, possono essere acquisiti, ove richiesto, solo mediante l’attivazione delle procedure ispettive esperite dal competente Ispettorato per la funzione pubblica. A tal riguardo, di conseguenza, si riporta il contenuto di una nota pervenuta dal Dirigente del settore segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria all’esito di istruttoria avviata dall’Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi dell’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella nota sono state ampiamente descritte le modalità di espletamento delle procedure connesse all’attuazione del “Programma Stage” previsto dalla legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, come modificata dall’articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, e, nel contempo, sono stati indicati gli sviluppi del programma alla luce delle intervenute leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3, 11 agosto 2010, n. 23, e 18 luglio 2011, n. 20.
Ciò premesso si ritiene di evidenziare quanto rilevato dal Dirigente circa la conformità del programma alle previsioni normative richiamate nella relazione, nonché, per quel che attiene in particolare alla proroga per un ulteriore anno e fino al 31 agosto 2012 del godimento del voucher formativo da parte degli stagisti interessati, quanto dallo stesso dedotto secondo cui “la Regione Calabria ha inteso erogare un contributo in favore di enti pubblici disponibili a sottoscrivere contratti di lavoro con gli ex stagisti e non già a proseguire con questi ultimi attività di formazione e di stage” precisando “che, dopo l’erogazione del contributo di cui sopra, ogni eventuale reiterazione dei rapporti lavorativi instaurati, avrebbe potuto essere assunta, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, ad esclusivo carico degli enti aderenti all’iniziativa”.

In riferimento all’atto di sindacato ispettivo concernente l’attivazione di stage formativi presso la Regione Calabria, si forniscono, in via preliminare alcune opportune precisazioni.

Dunque: le iniziative volte alla stabilizzazione dei tirocinanti sarebbero vietatissime, ma non lo sarebbe incentivare con un contributo economico gli enti pubblici interessati a sottoscrivere contratti di lavoro con i tirocinanti stessi. Come può il ministro non vedere la contraddizione?  (p.i.)

Nel merito, il Dirigente precisa che la legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, come modificata dall’articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, stabiliva che la Regione Calabria, al fine di promuovere la residenzialità nel territorio regionale, intendeva concedere un premio a titolo di riconoscimento dei livelli di eccellenza nella formazione universitaria ai giovani calabresi particolarmente meritevoli che avessero conseguito la laurea in università italiane e straniere con il massimo dei voti e nel tempo previsto dal proprio piano di studi.

Tutte le grandi agenzie internazionali sottolineano l’importanza decisiva della mobilità dei giovani per la riduzione della disoccupazione giovanile; l’obiettivo che si propone la Regione Calabria di “promuovere la residenzialità” va in direzione esattamente opposta. Ma ancora più assurdo è lo sperpero di denaro pubblico insito nel distribuire premi ai laureati migliori, che presumibilmente costituiscono il segmento giovanile meno bisognoso di assistenza nel mercato del lavoro.

Tale riconoscimento di eccellenza, in base alla normativa richiamata, prevedeva l’erogazione di premi pari a 24.000 euro ciascuno, da corrispondere in rate mensili pari a 1.000 euro per 24 mensilità con la contestuale frequenza da parte del beneficiano di uno stage presso un’università calabrese, un ente di ricerca avente sede in Calabria, la Regione ovvero un Comune della Calabria.
La legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, all’articolo 11 stabiliva, inoltre, che agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del programma si sarebbe provveduto a carico del bilancio del Consiglio regionale.
Successivamente il Consiglio regionale, al fine di attuare tali previsioni normative e fissare la disciplina di dettaglio, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 49 del 9 luglio 2007 adottava il regolamento del “Programma Stage per i migliori giovani laureati della Calabria in attuazione della legge regionale n. 8/2007 e dell’art. 3 della legge regionale n. 26/2004”.
Nel regolamento, il Consiglio fissava i requisiti per concorrere all’erogazione del premio in forma di voucher e chiariva le modalità di attuazione del programma.
Il Dirigente, inoltre, sottolinea nella propria nota che le risorse per far fronte agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del programma, che si è svolto nel periodo 20 ottobre 2008 -20 ottobre 2010, sono state poste interamente a carico del bilancio del Consiglio regionale, con risorse derivanti dall’U.P.B. 1.1.01.01 Funzionamento del Consiglio regionale, sebbene fosse previsto nella normativa richiamata che la Giunta regionale avrebbe potuto eventualmente finalizzare, allo scopo di realizzare il programma, finanziamenti a valere sugli stanziamenti del POR Calabria 2000-2006 e della programmazione regionale dei fondi comunitari 2007-2013 (FSE), ipotesi che non ha poi avuto alcun riscontro concreto.
Con deliberazione n. 103 del 21 novembre 2007 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvava, quindi, il bando di selezione pubblica per l’assegnazione di 250 voucher formativi nell’ambito del “Programma Stage”.
Successivamente con legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, di modifica dell’articolo 11 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, il numero di voucher formativi da assegnare veniva aumentato da 250 a 500.
Al fine di dare ulteriore seguito alla procedura, con deliberazione n. 118 del 3 dicembre 2007, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nominava la Commissione di valutazione dei voucher formativi, nonché il gruppo di lavoro a supporto coordinato dal Segretario generale e, con deliberazione dello stesso organo n. 119 del 3 dicembre 2007, veniva approvato l’avviso per manifestazione di interesse destinato alle amministrazioni pubbliche presso le quali i beneficiari avrebbero dovuto svolgere la seconda fase dello stage formativo.
Ultimate le attività selettive, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 7 luglio 2008, venivano approvate le graduatorie provvisorie per l’assegnazione dei 500 voucher formativi nell’ambito del programma.
Le successive attività di realizzazione sono state attuate dal Settore Segreteria Assemblea ed affari generali del Consiglio regionale.
Considerata la difficile situazione economica ed occupazionale nazionale e calabrese (continua la nota) al fine di trattenere risorse umane ad alto potenziale e di non disperdere il patrimonio di conoscenze già acquisite dai giovani laureati calabresi impegnati nel “Programma Stage”, la Regione, conclusa l’attività dell’originario programma, con legge regionale 22 novembre 2010, n. 32, di modifica della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23, stabiliva di utilizzare in una nuova forma tali risorse di eccellenza a disposizione sul territorio.
Al fine di realizzare tale obiettivo, la normativa prevedeva l’erogazione di un contributo annuo di 10.000 euro in favore di soggetti pubblici che si fossero impegnati a stipulare con ogni ex stagista, che avesse concluso con esito positivo tutte le attività di formazione previste dal regolamento di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 49 del 9 luglio 2007, tipologie contrattuali di lavoro previste dalla normativa vigente per una durata non inferiore ai 12 mesi di lavoro.
All’esito delle manifestazioni di interesse espresse dai soggetti pubblici interessati, l’Ufficio di Presidenza, previ accordi con la Giunta regionale, stabiliva con deliberazione n. 34 dell’8 luglio 2011 di assumere la gestione delle attività connesse alla realizzazione di tale fase del “Programma Stage” direttamente a cura del Consiglio regionale della Calabria.
Tale volontà trovava attuazione nella legge regionale n. 20 del 18 luglio 2011 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell’articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), il cui articolo 10, comma 3, affidava la gestione del programma al Consiglio e ne disciplinava le modalità di finanziamento.
In attuazione di tali previsioni normative il Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza ha eseguito tutte le procedure amministrative idonee al fine di pervenire all’erogazione del contributo agli enti pubblici che con l’adesione alla manifestazione di interesse avessero espresso l’intenzione di stipulare con gli ex stagisti risultanti in regola con le attività di formazione contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente per una durata non inferiore ai 12 mesi.
Ad avviso del Dirigente del Settore appare evidente che la procedura adottata dai competenti organi regionali al fine di realizzare il “Programma Stage” di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 103/2007 appare assolutamente conforme alle previsioni normative richiamate ed alle disposizioni di dettaglio contenute nel regolamento adottato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 49 del 9 luglio 2007.

In sostanza il ministro, dopo averci gratificati con la ripetizione di tutto quanto burocraticamente gli ha riferito l’Amministrazione regionale interessata, ci rassicura sul fatto che l’amministrazione stessa è ben convinta di avere applicato correttamente la deliberazione originaria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Non ne dubitavamo. Ma al ministro chiedevamo che cosa pensasse lui di questo episodio grave di malversazione; e su questo il ministro tace, accontentandosi di farsi portavoce dell’autoassoluzione dell’amministrazione calabrese.

Inoltre, come anticipato, a parere dello stesso Dirigente “Quanto alla segnalazione relativa ad una supposta proroga per un ulteriore anno e fino al 31 agosto 2012 del godimento del voucher formativo da parte degli stagisti interessati, con conseguente allungamento a tre anni della durata complessiva delle attività di stage, si fa presente che tale osservazione è frutto di una male intesa interpretazione del contenuto delle previsioni della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23, così come modificata dalla legge regionale 22 novembre 2010, n. 32; infatti, da una attenta disamina delle previsioni di tale ultimo dettato normativo si deduce chiaramente che la Regione Calabria ha inteso erogare un contributo in favore di enti pubblici disponibili a sottoscrivere contratti di lavoro con gli ex stagisti e non già a proseguire con questi ultimi attività di formazione e di stage“.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione
PATRONI GRIFFI

Caro ministro, non le chiedevamo di illustrarci la costruzione formale con cui la burocrazia calabrese ha dato una apparenza di legalità a un caso di scandaloso assistenzialismo regionale. Le chiedevamo di darne una valutazione sostanziale, soprattutto alla luce dei principi della spending review che già nell’estate 2011 – quando l’interrogazione è stata presentata – erano indicati dal Governo allora in carica come fondamentali. Tra il silenzio del suo predecessore al dicastero della Funzione Pubblica e questo esercizio di vuoto burocratese non sappiamo davvero che cosa preferire.   (p.i.)

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