COME SI PUÒ (E SI DEVE) RIORDINARE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEI GRUPPI

È URGENTE CHE VENGA SUPERATA LA GRAVE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO VIGENTE FRA EX-DIPENDENTI DEI GRUPPI DEFUNTI E DIPENDENTI “ORDINARI”

Documento che ho presentato all’assemblea del Gruppo dei senatori Pd, svoltasi il 1° agosto 2011 in preparazione della discussione sul bilancio del Senato – È disponibile su questo sito il testo dell’ordine del giorno cui il documento si riferisce – In argomento v. anche il mio intervento in Aula del 22 giugno 2011 e la lettera che ho scritto giovedì scorso alla Presidenza e ai membri del Gruppo Pd, per sottolineare i gravi difetti della proposta presentata dal Collegio dei Questori del Senato per il preventivo di spesa 2011

1. – Da molti anni, analogamente a quanto accade alla Camera dei Deputati, in tutti i Gruppi parlamentari del Senato si è determinata una situazione di marcata differenza di trattamento tra
   a) i dipendenti assunti sulla base di una delibera della Presidenza del Senato stesso del 1993, o di altre delibere analoghe successive, volte a favorire l’assorbimento dei dipendenti dei Gruppi estinti da parte dei Gruppi attivi: gli appartenenti a questa “categoria” sono assunti a tempo indeterminato, con un trattamento mediamente molto più alto rispetto a
   b) i dipendenti non assunti sulla base di una di quelle delibere, i quali sono assunti a termine, talvolta addirittura con rapporto di “lavoro a progetto”, e si vedono riservare – anche a parità di mansioni, o addirittura svolgendo mansioni professionalmente nettamente più qualificate – un trattamento mediamente molto più esiguo.

2. – La proposta contenuta nell’ordine del giorno che reca la mia prima firma, presentato il 27 luglio scorso, non entra nel merito dell’entità complessiva del finanziamento che il Senato eroga ai Gruppi: la proposta prevede soltanto l’unificazione dei due contributi che ora compaiono in bilancio nel capitolo S. 1.08, uno (S. 1.08.1) proporzionale alle dimensioni dei Gruppi e uno (S. 1.08.2) consistente nei rimborsi forfetari per i dipendenti assunti “in base a delibera” (quelli menzionati sopra, alla lettera a) del § 1). Il nuovo contributo unico, secondo quanto proposto in questo ordine del giorno, dovrà ovviamente essere, a norma di regolamento del Senato, proporzionato nel suo complesso alle dimensioni dei Gruppi.

3. – Oggi il “contributo da delibera” (S. 1.08.2) è mediamente utilizzato soltanto per due terzi per la copertura dei costi dei rapporti di lavoro costituiti “in base a delibera”: il terzo mediamente restante è la differenza che il Gruppo datore di lavoro mediamente incamera, in aggiunta al contributo ordinario (S. 1.08.1). Ho verificato che – anche a spesa complessiva invariata per il Senato – l’operazione di accorpamento di questo contributo con l’altro e di riproporzionamento complessivo del nuovo contributo unico oggi può avvenire incidendo soltanto sulla “cresta”, senza che venga intaccata la parte del contributo che serve effettivamente per coprire il costo dei rapporti di lavoro, così come sono oggi distribuiti. Dunque, l’accorpamento dei due contributi e riproporzionamento complessivo degli stessi, previsto nell’ordine del giorno che reca la mia prima firma, può essere attuato anche senza cambiare di un euro il trattamento dei dipendenti assunti “in base a delibera” (quelli di cui al § 1, lettera a), se è questo che si decide di fare.

4. – Sul piano giuridico, i rapporti di lavoro di ciascun Gruppo con i propri dipendenti, siano questi assunti “in base a delibera” o no, sono tutti di natura privatistica e non comportano alcun rapporto contrattuale o di altro genere tra il lavoratore e il Senato.

5. – Nulla impedirebbe che ciascun Gruppo procedesse a un riordino generale dei trattamenti, per parificare il tipo di contratto (potrebbero benissimo essere assunti tutti a tempo indeterminato, con previsione esplicita del recesso all’inizio della nuova legislatura in caso di riduzione degli organici o cessazione dell’esistenza del Gruppo), istituire un sistema di inquadramento professionale degno di questo nome, stabilire il trattamento corrispondente a ciascuna categoria o qualifica, e incominciare a chiarire che qualche dipendente fortunato (assunto “in base a delibera”) gode di un superminimo ad personam. Questo – secondo una prima soluzione possibile ‑ non gli verrà tolto, ma quanto meno si potrà stabilire che tutti i futuri scatti di anzianità o aumenti retributivi di altro genere verranno assorbiti in quel superminimo fino a concorrenza. Così si avvierà un processo di graduale superamento della situazione attuale di intollerabile disparità di trattamento.

6. – Poiché ciascun Gruppo è autonomo e sovrano, potrebbe peraltro anche accadere (e io lo auspicherei vivamente, almeno per il nostro Gruppo) che il riordino dei trattamenti fosse un po’ più incisivo, comportando una almeno parziale redistribuzione della enorme differenza di retribuzione che oggi distingue tra loro anche persone che fanno esattamente lo stesso lavoro, o, peggio privilegia assurdamente persone che svolgono un lavoro di livello inferiore rispetto a persone che ne svolgono uno molto qualificato. Poiché le altissime retribuzioni di cui godono gli assunti “in base a delibera” sono di molto superiori a qualsiasi possibile standard inderogabile di riferimento, nulla vieterebbe che esse venissero rinegoziate tra le parti con previsione di una loro riduzione, magari di modesta entità, in funzione di un corrispondente aumento delle altre. Una pattuizione di questo genere sarebbe perfettamente valida ed efficace.

7. – Se l’obiettivo che ci proponiamo è di accorpare i contributi ai Gruppi in un contributo unico, lasciando i Gruppi stessi liberi di operare al proprio interno in funzione del riordino di cui al § 5, o di quello più incisivo di cui al § 6, la delibera del 1993 e le successive delibere di analogo contenuto non servono più a nulla. Esse infatti oggi
   7.1. servono soltanto come fonte dell’impegno per il Senato di corrispondere ai Gruppi il rimborso forfetario per ciascun rapporto di lavoro costituito “in base a delibera”; ma questo rimborso, se l’ordine del giorno viene accolto, è destinato a spariree in quanto tale e a venire incorporato nel nuovo contributo unico erogato ai Gruppi;
   7.2. non hanno alcuna funzione di regolazione del rapporto tra il Gruppo e il lavoratore assunto “in base a delibera”, poiché le delibere stesse riconoscono che si tratta di rapporto di diritto privato e si astengono dal dettare alcuna disposizione in proposito, salvo ribadire che il rapporto stesso è suscettibile di recesso unilaterale del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo.

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