MA CHE COS’È QUESTO BENEDETTO ARTICOLO 8 DELLA MANOVRA?

PERCHÉ LA NUOVA NORMA INSERITA DAL MINISTRO DEL LAVORO NEL DECRETO DI FERRAGOSTO NON PRODURRÀ EFFETTI RILEVANTI

Articolo pubblicato sul settimanale Oggi il 14 settembre 2011

La nuova norma stabilisce che l’imprenditore può negoziare con i sindacati maggiori una disciplina dei rapporti di lavoro su misura per la propria azienda, anche in deroga rispetto alla legge vigente, purché siano rispettati i principi e regole fissati dalla Costituzione, dai trattati internazionali e dalle direttive europee. In linea teorica, la norma sembra costituire una riforma molto incisiva del nostro diritto del lavoro, che fino a ieri tranne alcune eccezioni molto circoscritte – è stato caratterizzato dal divieto di deroga anche in sede collettiva. Sul piano pratico, però, vi sono buoni motivi per ritenere che la nuova norma non produrrà effetti apprezzabili, né in bene né in male. Essa, infatti, presenta il rischio di un forte contenzioso, anche costituzionale sulla rappresentatività dei sindacati stipulanti. Vi è poi comunque il rischio della disdetta del contratto da parte del sindacato stipulante; e il rischio che il giudice del lavoro disapplichi il contratto aziendale in deroga, perché quasi tutti gli aspetti del rapporto di lavoro possono, in un modo o nell’altro, essere ricondotti a un principio costituzionale, quindi sottratti alla derogabilità. Così stando le cose, quale imprenditore potrà fondare un piano industriale su quel contratto, senza correre il rischio che l’intera costruzione crolli nel giro di poco tempo? La realtà è che una riforma complessa e delicata come quella del diritto del lavoro non può essere delegata alla contrattazione aziendale: occorre un disegno organico e un legislatore che se ne assuma direttamente la responsabilità.

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