PER LA TRASPARENZA TOTALE NELLE AMMINISTRAZIONI

UN’INIZIATIVA PER IL CONTROLLO DIRETTO DELLA CITTADINANZA SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, L’AMMINISTRAZIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI E QUELLA DEI PARTITI

Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013

DISEGNO DI LEGGE N. 245

Presentato alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013  dai senatori Ichino, Lanzillotta, Olivero, Mauro, Della Vedova, D’Onghia, Giannini, Maran, Merloni Romano, Susta

Misure per la trasparenza totale nelle amministrazioni pubbliche

Onorevoli colleghi – La gravissima emergenza economico-finanziaria in cui il nostro Paese oggi versa, con rischio di ulteriore aggravamento, richiede l’adozione urgente di alcune misura capaci di rendere più incisivo ed efficace il processo di spending review. Una di queste misure può consistere nell’introduzione nel nostro ordinamento di regole che, mediante i vincoli e gli incentivi efficaci,
–    rendano effettivo il principio della full disclosure, ovvero trasparenza totale, enunciato negli articoli 4 della legge-delega n. 15/2009 e 11 del relativo decreto delegato n. 150/2009, ma mai veramente applicato nelle nostre amministrazioni;
–    ne estendano efficacemente l’applicazione a tutte le amministrazioni statali, regionali e locali (oggi vi sono soggette soltanto le amministrazioni statali, escluse la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Economia), ivi comprese le amministrazioni di Senato e Camera dei Deputati, della Corte costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Cnel;
–    ne estendano efficacemente l’applicazione anche all’amministrazione dei gruppi parlamentari e consiliari, in considerazione della natura pubblica della quasi totalità dei finanziamenti di cui essi fruiscono.
Il modello a cui si ispira questa iniziativa è quello dei Freedom of Information Acts britannici e statunitensi, nonché delle leggi dei Paesi scandinavi, che garantiscono l’accessibilità per chiunque lo chieda di qualsiasi documento o dato inerente all’attività di un’amministrazione pubblica, con le sole eccezioni dei c.d. dati sensibili inerenti a persone fisiche e dei documenti o dati soggetti a provvedimento motivato di secretazione. Quanto alla tutela della riservatezza dei dati personali, va tuttavia precisato che in nessun caso può essere preclusa la pubblicazione, per il conseguente libero accesso di dati analitici, riguardanti la titolarità di rapporti di lavoro, i relativi emolumenti e rimborsi spese, le utilità per qualsiasi via e motivo ottenute da dipendenti o collaboratori di enti pubblici, di gruppi parlamentari o consiliari, o di partiti politici, così come da parlamentari, consiglieri comunali provinciali o regionali, amministratori pubblici.
L’auspicabile adozione anche da parte dell’Italia di una legge di contenuto analogo ai Freedom of Information Acts (come è evidente, in considerazione dell’articolazione normativa di queste leggi straniere) richiede un lavoro di studio ed elaborazione non suscettibile di essere esaurito in tempi brevissimi; il testo legislativo che segue mostra, tuttavia, come sia possibile introdurre nel nostro ordinamento almeno i principi e le regole essenziali, ai fini di una prima applicazione diffusa ed effettiva del principio della full disclosure e del controllo civico diretto sull’amministrazione del denaro pubblico. Il nostro auspicio è che il Governo adotti al più presto un provvedimento come questo con decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

Misure urgenti per la trasparenza totale delle amministrazioni pubbliche,
dell’amministrazione dei partiti e dei gruppi parlamentari nonché
per l’attivazione del controllo diretto di esse da parte della cittadinanza

Articolo 1. – Accessibilità totale dei documenti amministrativi
1. In attuazione della Convenzione sull’accesso ai documenti ufficiali, approvata  il  18 giugno  2009 dal Consiglio d’Europa, la Repubblica attribuisce a chiunque il diritto di avere accesso ai documenti amministrativi, senza riguardo ai motivi o alle intenzioni per cui li richiede.

Articolo 2. – Pubblicazione on line dei documenti inerenti a qualsiasi spesa pubblica o compiuta sulla base di finanziamento pubblico
1. Le attività e i compiti di qualsiasi soggetto o struttura operante nell’ambito di qualsiasi amministrazione pubblica, ivi comprese le amministrazioni di Senato e Camera dei Deputati, della Corte costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Cnel, sono assoggettati al regime di pubblicità, trasparenza e libero accesso disposto dal presente articolo.
2. Le stesse regole contenute in questo articolo si applicano alle amministrazioni dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari regionali, provinciali e comunali, nonché alle amministrazioni dei partiti che fruiscono di rimborsi elettorali.
3. Ciascuna delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotata di un sito Internet, che dia facile e non condizionato accesso a una sezione nella quale siano immediatamente reperibili i documenti e le informazioni che seguono:
a) quanto alle amministrazioni pubbliche, tutti i provvedimenti di spesa, assunti a qualsiasi titolo, i mandati di pagamento, gli atti e i contratti di cui i mandati stessi costituiscono adempimento, con specifica indicazione dell’importo della spesa, del suo motivo, nonché del nome, sede o residenza del soggetto percipiente;
b) quanto alle amministrazioni dei gruppi parlamentari o consiliari, nonché alle amministrazioni dei partiti che fruiscono di rimborsi elettorali, per ogni spesa effettuata
I. un documento recante l’indicazione dell’importo della spesa, del suo motivo, nonché del nome, sede o residenza del soggetto percipiente;
II. copia dell’eventuale contratto di cui la spesa costituisca adempimento, nonché della fattura o scontrino fiscale relativo.
4. I documenti di cui alla lettere a del comma precedente devono essere pubblicati in rete contestualmente all’effettuazione della spesa; quelli di cui alla lettera b entro 48 ore dall’effettuazione della spesa. I provvedimenti e gli atti di cui alla lettera a, adottati a qualsiasi titolo, acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione. In calce al documento originale recante il provvedimento, il responsabile del procedimento o i firmatari dell’atto annotano la data di pubblicazione sul sito istituzionale.
5. La mancata pubblicazione di uno degli atti o documenti di cui ai commi 3 e 4 nel termine ivi previsto è punita con un’ammenda, a carico del soggetto che ha compiuto l’atto o sottoscritto il documento in qualità di rappresentante dell’amministrazione pubblica, pari all’1 per mille del valore del contratto o dell’entità del pagamento di cui alle lettere a o b del comma 3 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 90 giorni e fino a un importo massimo di 18.000 euro. La sanzione è irrogata dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. Per tutti gli altri atti o documenti la stessa Commissione irroga l’ammenda da 10 a 150 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 60 giorni. Nel caso di pubblicazione incompleta, le sanzioni irrogate a norma del presente comma sono ridotte in relazione all’entità del difetto di completezza. L’importo derivante dalle sanzioni viene assegnato al bilancio della Commissione che lo impiega in attività di promozione della trasparenza amministrativa e verifica del rispetto delle norme in materia di trasparenza di cui alla presente legge e di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
6. Chi abbia compiuto atti che non siano stati pubblicati nel sito istituzionale dell’amministrazione o del gruppo o partito politico nei termini stabiliti in questo articolo ne risponde per i danni che ne derivino allo Stato o a terzi.

Articolo 3. – Norme volte ad assicurare l’accessibilità non condizionata dei documenti delle amministrazioni
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, le disposizioni qui indicate della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni sono modificate come segue:
– all’art. 22 comma 1 lett. a sono soppresse le parole “degli interessati”;
– all’art. 22, comma 1 è soppressa l’intera lett. b;
– all’art. 24 comma 1 sono soppresse le lettere b e c;
– l’art. 24 comma 3 è soppresso;
– all’art.24 comma 6 è soppressa la lettera b;
– all’art. 24 comma 6 lett. b sono soppresse le parole “finanziario, industriale e commerciale”;
– l’art. 24 comma 7 è soppresso;
– l’art. 25 comma 2 è soppresso;
– all’art. 25 comma 1 è soppresso l’inciso “salve le disposizioni in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e di visura”.

Articolo 4 – Forme di adempimento dell’obbligo di consentire l’accesso ai documenti da parte delle amministrazioni
1. L’amministrazione cui venga rivolta la richiesta di accesso a un documento determinato può adempiere l’obbligo di consentire l’accesso mediante consegna all’interessato di fotocopia su carta del documento stesso, oppure mediante invio per posta elettronica all’indirizzo indicato dalla persona richiedente della fotocopia digitalizzata del documento, oppure mediante pubblicazione on line dello stesso, a norma del comma.
2. La richiesta deve essere adempiuta entro sette giorni dalla presentazione.
3. Nel sito di cui al comma 3 dell’articolo 2 deve essere istituita una apposita sezione, nella quale verranno posti a disposizione del pubblico i documenti in relazione ai quali sia stata presentata una domanda di accesso e per i quali l’amministrazione abbia scelto questa forma di ostensione. La persona richiedente può chiedere che il documento sia reso accessibile in rete e in tal caso la pubblicazione in rete deve essere comunque effettuata a cura dell’amministrazione entro sette giorni dalla richiesta.
4. Quando il documento sia particolarmente voluminoso, il costo della fotocopiatura o digitalizzazione, determinato secondo i criteri prestabiliti mediante decreto ministeriale, può essere addebitato al richiedente. In tal caso il termine di sette giorni di cui al comma 2 è aumentato a un mese.
5. L’amministrazione cui venga rivolta la richiesta di accesso a un insieme di documenti inerenti a una determinata materia, che non siano già disponibili in rete, adotta le misure ragionevolmente necessarie al fine di contemperare il diritto all’accesso con l’esigenza di ordinata conservazione dei documenti in questione e con la necessità di evitare intralci alla funzionalità degli uffici.

Articolo 5. – Trasparenza dell’attività di chi ricopre una carica elettiva
1. I regolamenti di ciascun ramo del Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale, e Consiglio Superiore della Magistratura stabiliscono le modalità con le quali i membri di questi organi collegiali dovranno pubblicare in rete preventivamente gli incontri con qualsiasi portatore di legittimi interessi, nonché i doni od omaggi di valore superiore a 50 euro ricevuti da questi ultimi. Gli stessi regolamenti stabiliscono le sanzioni che colpiscono l’inadempimento.

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