COME SI PUÒ TASSARE LA PARTE NON GUADAGNATA DELLE PENSIONI D’ORO NONOSTANTE LA SENTENZA DELLA CONSULTA

È INDISPENSABILE, OLTRE CHE PROFONDAMENTE EQUO, INDIVIDUARE LA PARTE DELLE RENDITE PREVIDENZIALI PRIVILEGIATE CHE NON CORRISPONDE A CONTRIBUZIONE EFFETTIVAMENTE VERSATA, PER ASSOGGETTARLA A UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ A VANTAGGIO DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI PIÙ DEBOLI

Comunicato-stampa di Giuliano Cazzola, responsabile nazionale di Scelta Civica per il Welfare, Irene Tinagli, responsabile nazionale per il Lavoro e Pietro Ichino, coordinatore nazionale del programma, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 116/2013 della Corte costituzionale

Sulla base di una giurisprudenza consolidata la Consulta aveva sempre ritenuto legittimi i contributi di solidarietà a carico delle pensioni di importo più elevato purché si trattasse di una misura improntata a ragionevolezza e disposte per un tempo limitato e previsto.
Ciò premesso, la recente sentenza della Corte suscita perplessità anche perché si riferisce a un settore che ha subito provvedimenti restrittivi a carico dei trattamenti medio-bassi. Al di là di ogni facile demagogia vi sono nel sistema previdenziale forme di oggettivo privilegio che non sono più sostenibili sul piano economico, né difendibili su quello etico. Scelta civica propone dunque che si adotti un diverso metodo per sottoporre a contribuzione di solidarietà le pensioni più elevate effettuando, se liquidate con il calcolo rentributivo, la loro revisione secondo il sistema contributivo, intervenendo così su di una parte del differenziale a fronte di scostamenti dovuti non ai contributi versati ma ai vantaggi riconosciuti dalle norme. Un altro campo su cui agire è quello del cumulo tra diversi trattamenti pensionistici e indennità di vario tipo.

 

 

Stampa questa pagina Stampa questa pagina

 

 
 
 
 

WP Theme restyle by Id-Lab