2. ACCELERARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLE P.A.

COME COMPLETARE IN TRE MESI IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SENZA ALTERARE LA CONTABILITÀ DEL DEFICIT, INIETTANDO NELL’ECONOMIA REALE UNA SOMMA STIMABILE ATTORNO AI 50 MILIARDI DI EURO E PRODUCENDO UN MAGGIOR GETTITO IVA DI 5/6 MILIARDI

Scheda contenente una delle nove priorità presentate da Scelta Civica al Governo Letta, 18 giugno 2013 – V. anche la sintesi delle nove schede

La disposizione allegata consente di completare entro 3-4 mesi il pagamento di tutti i debiti commerciali delle PP.AA. di parte corrente, presumibilmente il 70/80%  del totale dei debiti scaduti al 31 dicembre 2012. Per i debiti in conto capitale si continua a procedere con le procedure previste dal Decreto-legge n. 35 e dunque pagandone una parte nel 2013 e il resto nel 2014.

Il pagamento alle imprese avviene mediante l’apposizione della garanzia dello Stato, come già previsto dal nuovo articolo 5-bis del decreto-legge n. 35 (disposizione introdotta dal Senato) e la successiva cessione del credito a banche o altri intermediari finanziari. Le banche sono disponibili, perché si tratterebbe di crediti a ponderazione zero, che – grazie alla garanzia dello Stato – non comportano assorbimenti di capitale ai sensi delle regole di Basilea. In molti casi, la cessione del crediti consentirebbe alle imprese di estinguere debiti contratti con le banche per far fronte alle esigenze di cassa nelle more dei mancati pagamenti, riducendo l’indebitamento delle imprese e insieme migliorando la qualità dei crediti delle banche.

Si otterrebbe così:
–    di iniettare nell’economia reale nei prossimi mesi del 2013 non 20 md, come previsto dal decreto-legge n. 35, ma una somma stimabile intorno ai 50 md
–    di far emergere un maggior gettito IVA di 5/6 md da utilizzare per coperture finanziarie una tantum
–    di dare alle PPAA un percorso di rientro di alcuni anni per rimborsare questa bolla di debiti scaduti

Dal punto di vista del deficit (indebitamento netto delle PPAA) l’operazione è neutra, trattandosi di debiti già conteggiati ai fini del deficit. Dal punto di vista del debito, si ha naturalmente un aumento dello stock, consentito dall’UE  (dichiarazione congiunta Olli Rehn-Tajani, recenti dichiarazioni di Angela Merkel)
 
Testo normativo

–     1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sono certificati secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’art. 5-bis del medesimo decreto-legge,  e sono pagati con le modalità previste dai commi successivi.

–    2. Per i debiti delle pubbliche amministrazioni in conto capitale continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti scaduti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35 e già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

–     3. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e garantito ai sensi del comma 1  ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2% dell’ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l’amministrazione debitrice, anche in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L’amministrazione debitrice ha diritto di contrattare con altro istituto di credito o intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari.

–     4. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l’ABI, i crediti di cui al comma 1 ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorchè i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debitrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l’acquisizione dei crediti predetti sono fissati  con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

– 5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto-legge continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35.
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