UN REGIME SPECIALE DI TRASPARENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE

L’ESENZIONE DA PROCEDURE E CONTROLLI PREVENTIVI ORDINARI NELLE EMERGENZE DEVE ACCOMPAGNARSI A UN REGIME STRAORDINARIO DI FULL DISCLOSURE, CHE CONSENTA UN CONTROLLO MOLTO PENETRANTE SU OGNI CONTRATTO E OGNI PAGAMENTO

Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 26 gennaio 2017   .
.

Protezione civileDISEGNO DI LEGGE  N. 2669
d’iniziativa dei Senatori Ichino, Lanzillotta, Maran, Tonini,
Bencini, Buemi, Dalla Zuanna, Fucksia, Giannini,
Repetti, Susta
comunicato alla Presidenza del Senato il 26 gennaio 2017

Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 in funzione della trasparenza
e della possibilità di controllo amministrativo e civico
sulle attività amministrative svolte in deroga alla procedure ordinarie
nelle situazioni di emergenza o di urgenza

RELAZIONE

Onorevoli Colleghi – Ripresentiamo in questa legislatura un disegno di legge già presentato nella precedente il 2 marzo 2010 (n. 2045), poiché i motivi che lo ispirarono allora, esposti nella relazione che segue, ci paiono avere conservato intatta la propria attualità.
Ci muoveva allora a presentare questo disegno di legge la convinzione che la politica tendente alla “societarizzazione” di importanti comparti della struttura dello Stato – culminata nell’emanazione del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 ‑ non costituisse il modo giusto per rendere tali comparti più efficienti. Sottrarre un segmento dell’amministrazione pubblica ai principi di imparzialità e di rendicontazione, al controllo del Parlamento e della Corte dei Conti, mentre per un verso genera soltanto una illusione di maggiore efficienza, per altro verso espone al rischio di un’utilizzazione distorta di quote ingenti di risorse pubbliche.
In particolare, in riferimento alla Protezione civile e agli interventi pubblici nelle gravi emergenze di rilievo nazionale, l’efficienza e rapidità degli interventi non può essere perseguita attraverso la finzione che tali attività siano di natura privatistica. Occorre invece conservare ciò che è essenziale della funzione pubblica: obblighi di imparzialità e di rendiconto; ma al tempo stesso sostituire ai vincoli procedurali incompatibili con l’efficienza e rapidità dell’intervento un regime straordinario di trasparenza, che sottoponga l’operato della struttura pubblica al vaglio penetrante non soltanto degli organi statuali preposti al controllo, amministrativo e giudiziario, ma anche degli osservatori privati qualificati, quali le associazioni dei cittadini e la stampa, e più in generale dell’intera opinione pubblica. È questo il modo in cui si può valorizzare quel grande “tesoro nascosto” che è costituito dalla capacità diffusa, capillare, della cittadinanza di valutare in concreto tutto ciò che viene compiuto al suo servizio.
Un principio di trasparenza totale, ispirato ai principi della full disclosure già da tempo praticata dagli anni ’70 in Svezia e poi negli Stati Uniti d’America e in Gran Bretagna con i Freedom of Information Acts, dovrebbe essere posto a fondamento di tutto il regime delle amministrazioni pubbliche. Il presente disegno di legge delinea invece ‑ nella forma di un nuovo articolo 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ‑ il regime di trasparenza straordinario che deve applicarsi all’attività della Protezione civile, là dove lo stato di emergenza determini l’esenzione dell’attività dai procedimenti e controlli ordinari; regime rafforzato da una regola di immediata pubblicazione on line di tutti i provvedimenti di spesa, i contratti, gli ordini di servizio e le comunicazioni, interne ed esterne, nonché di tutte le informazioni essenziali sui soggetti terzi firmatari di atti bilaterali o comunque destinatari di pagamenti (comma 2 del nuovo art. 5-bis).
L’omissione della pubblicazione on line è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di entità opportunamente modulata in relazione alla natura e al valore economico dell’atto, irrogata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (comma 6).

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. Dopo l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – (Trasparenza dell’attività di protezione civile nelle situazioni di emergenza o di urgenza).

  1. Le attività e i compiti di qualsiasi soggetto o struttura operante nell’ambito del sistema nazionale della protezione civile, di cui all’articolo 3, sono assoggettati al regime di pubblicità e trasparenza disposto dal presente articolo.
  2. Tutte le ordinanze che attribuiscono compiti al Dipartimento della protezione ci-vile devono essere motivate con riferimento alle ragioni specifiche che ne rendono necessarie l’adozione e le deroghe alle disposi-zioni vigenti. La deroga stessa deve essere in ogni caso proporzionata alle esigenze dell’intervento. Le medesime ordinanze devono inoltre: a) fissare un termine finale della de-roga; b) individuare le persone cui sono attribuiti poteri inerenti allo svolgimento di ciascuna funzione e le persone tenute all’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo; c) essere pubblicate entro due giorni dalla loro emanazione nel sito internet istituzionale della protezione civile in apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata: “Trasparenza delle funzioni di protezione civile”. Decorso il predetto termine, in difetto di pubblicazione le ordinanze stesse perdono efficacia.
  3. Nell’ambito delle attività e dei compiti di protezione civile di cui all’articolo 3, per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, sono pubblicati nello stesso sito di cui al comma 2: a) i provvedimenti di spesa o di autorizzazione di qualsiasi natura, assunti a qualsiasi titolo; quando si tratti di provvedimenti di spesa, devono essere indicati, oltre all’importo della stessa, anche nome, sede o residenza del soggetto percipiente, nonché in forma sintetica il motivo del pagamento; b) i contratti, accordi o convenzioni di qualsiasi genere stipulati a causa dell’emergenza, corredati con il nome, il curriculum vitae e la sede o residenza delle controparti stipulanti, nonché in forma sintetica i criteri di selezione applicati per la scelta delle stesse tra le alternative disponibili; c) gli ordini di servizio e le comunica-zioni, interne o rivolte a soggetti terzi, quando siano emanati in forma scritta; d) ogni altra decisione relativa agli interventi da realizzare, quando sia adottata in forma scritta, nonché tutti i provvedimenti ad essa collegati o conseguenti.
  4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati nello stesso sito di cui al comma 2 entro i cinque giorni successivi alla loro adozione o stipulazione. Il termine per la pubblicazione è ridotto a due giorni laddove i provvedimenti e gli atti siano adottati in de-roga a leggi vigenti a norma dell’articolo 5, comma 5.
  5. Nell’ambito delle attività della protezione civile per le quali non si sia resa necessaria la delibera dello stato di emergenza, i provvedimenti e gli atti, di qualsiasi natura, assunti a qualsiasi titolo, acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione nel sito internet istituzionale della protezione civile di cui al comma 2. In calce al documento originale recante il provvedimento, il responsabile del procedimento o i firmatari dell’atto an-notano la data di pubblicazione nel sito istituzionale.
  6. La mancata pubblicazione di uno degli atti o documenti di cui al comma 3 entro i termini previsti al comma 4 è punita con un’ammenda, a carico del soggetto che ha compiuto l’atto o sottoscritto il documento in qualità di rappresentante dell’amministra-zione pubblica, pari all’1 per mille del va-lore del contratto o dell’entità del pagamento di cui al comma 3, lettere a) o b), per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di no-vanta giorni e fino a un importo massimo di 18.000 euro. La sanzione è irrogata dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Per tutti gli altri atti o documenti la stessa ANAC irroga un’ammenda da 10 a 150 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di sessanta giorni. Nel caso di pubblicazione incompleta, le sanzioni irrogate a norma del presente comma sono ridotte in relazione all’entità del difetto di completezza. L’importo derivante dalle san-zioni viene assegnato al bilancio dell’ANAC che lo impiega in attività di promozione della trasparenza amministrativa e verifica del rispetto delle norme in materia di trasparenza di cui alla presente legge e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  7. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di pubblicazione comporta l’impossibilità di riconoscere al responsabile trattamenti accessori legati all’attività di protezione civile, l’attivazione obbligatoria di procedura di responsabilità disciplinare e il divieto di conferirgli nuove funzioni nell’ambito del sistema di protezione civile per un biennio.
  8. L’ANAC, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, individua con proprio provvedi-mento i requisiti essenziali, le modalità e i termini che devono essere soddisfatti per le pubblicazioni di cui ai commi 2 e 3.
  9. Chi abbia compiuto atti che non siano stati pubblicati nel sito internet istituzionale della protezione civile nei termini stabiliti in questo articolo ne risponde per i danni che ne derivino allo Stato o a terzi».

Art. 2.

  1. Dopo l’articolo 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dall’arti-colo 1 della presente legge, è inserito il seguente:
    «Art. 5-ter. – (Applicazione di principi e regole in materia di trattamento di dati sen-sibili). – 1. Gli adempimenti di cui all’arti-colo 5-bis si considerano di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Art. 3.

  1. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dall’arti-colo 1 della presente legge, acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale .

 

.

 

Stampa questa pagina Stampa questa pagina

 

 
 
 
 

WP Theme restyle by Id-Lab