UNA NORMA SEMPLICISSIMA PER FAR FUNZIONARE MEGLIO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Suggerisco un emendamento che può essere inserito in qualsiasi disegno di legge in materia di lavoro, non costa un euro (anzi: lo fa risparmiare) e avrebbe il merito di costringere le Regioni ad attuare l’anagrafe della formazione professionale e a finanziare soltanto i servizi di formazione e riqualificazione veramente efficaci

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Proposta di emendamento aggiuntivo al disegno di legge finanziaria, che nell’autunno scorso ho predisposto su incarico di alcuni amici parlamentari, cui però poi non è stato seguitoIn argomento v. anche Sette tesi sulle politiche attive del lavoro 

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All’articolo ** aggiungere il seguente:

Articolo **-bisNorme in materia di finanziamento dei servizi di formazione professionale

  1. A far data dal 1° luglio 2022 nessun contributo può essere erogato dalle Regioni a operatori di qualsiasi natura in funzione dell’erogazione di servizi di formazione professionale, qualora non sia stata istituita l’anagrafe della formazione professionale e non sia stato attivato il sistema di monitoraggio dell’efficacia della formazione stessa, mediante incrocio fra i dati dell’anagrafe e quelli provenienti dalle Comunicazioni Obbligatorie al ministero del Lavoro, quelli inerenti alle iscrizioni a qualsiasi albo professionale e alle liste di disoccupazione e rilevazione del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivamente verificatisi, in attuazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 .
  2. Tutti gli operatori che ricevono contributi pubblici per l’attività di formazione professionale sono tenuti a pubblicare con buona evidenza sul proprio sito web e su ogni documento relativo alla loro offerta formativa il tasso di coerenza di ciascun corso rilevato a norma degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 negli ultimi tre anni.
  3. A far data dal 1° gennaio 2024 le Regioni, nella selezione degli operatori cui erogare contributi per la fornitura di servizi di formazione professionale, sono tenute ad  applicare criteri che tengano prioritariamente conto del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi rilevato negli anni precedenti, a norma degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

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