COME CORREGGERE LA STORTURA GENERATA DA UNA NORMA DEL 2010: L’IPOTESI SU CUI STA LAVORANDO IL GOVERNO E LA PROPOSTA DELL’ECONOMISTA
I termini della questione possono riassumersi come segue:
. – va preliminarmente chiarita la distinzione tra la ricongiunzione di periodi contributivi e totalizzazione: quest’ultima comporta soltanto la sommatoria degli importi versati, ai fini della determinazione del capitale sul quale verrà determinata la rendita vitalizia secondo il criterio di calcolo c.d. “contributivo”; la ricongiunzione, invece, consente di mantenere il sistema di calcolo della rendita vitalizia c.d. “retributivo”, cioè riferito alla retribuzione dell’ultimo periodo lavorativo (che in genere è molto più favorevole per la persona interessata, poiché l’ultima retribuzione è solitamente maggiore di quella percepita nelle fasi precedenti della vita lavorativa);
. – il problema di cui ci occupiamo qui riguarda la di periodi contributivi maturati presso istituti previdenziali diversi; non la possibilità di totalizzazione,
. – fino all’entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n. 122 (conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78), chi aveva lavorato sia nel settore pubblico (Inpdap) sia in quello privato (Inps) poteva ricongiungere i due periodi gratuitamente se in questo modo il criterio di valorizzazione dei contributi versati non era più vantaggioso (passaggio da Inpdap a Inps), oppure onerosamente, se il criterio era più vantaggioso (passaggio da Inps a Inpdap);
. – nel 2010 il comma 12-sexies dell’articolo 12 della legge n. 122, ha dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008 (che aveva vietato la differenziazione dell’età di pensionamento delle donne rispetto a quella degli uomini nel settore pubblico), prevedendo l’aumento graduale a 65 anni; poiché questa disposizione avrebbe rischiato di provocare una forte migrazione dall’Inpdap all’Inps, dove la differenza di età pensionabile per le donne veniva mantenuta, il comma 12-septies dello stesso articolo 12 disponeva che le ricongiunzioni fossero onerose anche in questo caso, nonostante che il criterio di valorizzazione dei contributi presso l’Inps non fosse più vantaggioso rispetto all’Inpdap;
. – sugli aspetti equitativi della regola introdotta nel 2010 v. un intervento del ministro Fornero del 15 febbrtaio scorso; su alcune conseguenze irragionevoli prodotte da quella nuova regola, v. in questo sito il parere professionale espresso da A. Fortunat il 27 aprile scorso; si osservi, però, che – come è sottolineato nell’intervento del ministro – il problema si pone sempre soltanto per le vecchie generazioni, che hanno interesse a conservare il privilegio del calcolo “retributivo” della pensione (abolito dalla riforma Dini del 1995 per tutti coloro che abbiano incominciato a lavorare dopo il 1978, e abolito per tutti dalla riforma del dicembre 2011, in riferimento alle quote di pensione maturate dal 1° gennaio 2012): col passaggio al calcolo “contributivo” per tutti, per le quote di pensione che maturano dal 1° gennaio 2012, il problema andrà progressivamente scomparendo;
. – ora è allo studio del Governo una disposizione (che potrebbe essere contenuta anche in una circolare ministeriale interpretativa) in base alla quale potrebbero ottenere la ricongiunzione all’Inps gratuitamente tutti coloro che abbiano cessato la contribuzione all’Inpdap prima dell’entrata in vigore della legge n. 122/2010; ma questo non risolverebbe il problema di coloro che invece hanno cessato la contribuzione all’Inpdap dopo quella data;
. – alla Camera dei Deputati è allo studio un’ipotesi ulteriore molto ragionevole, oggetto di una proposta degli on. Giuliano Cazzola e Marialuisa Gnecchi, che prevede la possibilità di ottenere la ricongiunzione gratuita accettando che l’entità della pensione finale risulti dalla somma di quote di pensione maturate presso ciascun istituto previdenziale, ciascuna calcolata secondo il relativo regime;
. – su la Repubblica del 29 novembre 2012 l’economista Tito Boeri, con l’articolo riportato qui sotto, propone una terza soluzione possibile: una disposizione che consenta la ricongiunzione gratuita soltanto ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, mentre chi chiede la pensione anticipata dovrebbe accettare il criterio di calcolo c.d. “contributivo”, rinunciando al criterio “retributivo”