L’ANIMA LABURISTA DELLA LEGGE BIAGI

Subordinazione e “dipendenza”nella definizione della fattispecie di riferimento del diritto del lavoro

Relazione di Pietro Ichino al convegno del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” su “Nuovi lavori e tutele”
Napoli, 28-29 gennaio 2005

Perché era prevedibile (e previsto) fin dall’inizio che il d.lgs. n. 276/2003 avrebbe finito col costituire l’arma migliore in mano al Governo Prodi per combattere l’abuso del lavoro precario.

 

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SOMMARIO ‑ I. – La ratio della nuova norma: svincolare il diritto del lavoro dalla subordinazione. ‑ 1. Le due anime della riforma. ‑ 2. La questione se il bisogno di tutela nasca dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo o dalla sua posizione di “dipendenza”. ‑ 3. La svalutazione dell’assoggettamento della prestazione al potere direttivo del creditore come elemento essenziale della fattispecie nella costruzione di Mario Napoli. ‑ 4. La ratio severa della nuova norma e le difficoltà della sua traduzione in atto. ‑ II. La law in action: come funzionerà di fatto la nuova norma. ‑ 5. L’interesse produttivo temporalmente limitato come nuovo discrimine decisivo, almeno sul piano dell’azione amministrativa. ‑ 6. L’effetto pratico della riforma: l’assoggettamento pieno al potere direttivo non è più necessario perché si applichi il diritto del lavoro nella sua versione più incisiva ‑ 7. Una facile profezia: l’alto rischio che ancora una volta i furbi finiscano coll’essere premiati. ‑ III. La law in the code: alcuni problemi interpretativi e una nuova prospettiva sistematica. – 8. Una lettura logica del primo comma dell’art. 61, coerente con l’intendimento pratico del legislatore. ‑ 9. Il tentativo di superare contraddizioni e sofferenze della nuova norma, nella lettura sofisticata proposta da Marcello Pedrazzoli che la svuota di significato pratico. ‑ 10. L’opzione per la lettura più rigorista e l’argomentazione proponibile in difesa della sua compatibilità con la Costituzione. ‑ 11. Il rischio di ineffettività della riforma e il rischio che il nuovo “Statuto dei lavori” segni un ritorno indietro.

 

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LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI MOBBING E STRAINING

Comunicazione di Pietro Ichino al Convegno su “Mobbing. problematiche, effetti, soluzioni” – Milano, 3 maggio 2007
(trascrizione dalla presentazione orale registrata)

 

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HARASSMENT AND WORKERS’ PSYCHIC HEALTH PROTECTION

JURIDICAL RESPONSIBILITY FOR WORKERS’ HEALTH AND SAFETY IN THE POST-INDUSTRIAL SYSTEM

SUMMARY
1. The enlargement of the labour law application area in the post-industrial system. ‑ 2. The enormous growth of differences in productivity between workers and its consequences on the employer’s safety obligation. – 3. Depressive disorders as a typical professional risk in the post-industrial system and the employer’s prevention responsibility. – 4. Harassment in the work-place as a typical pathologic consequence of the de-standardization of jobs. The specific employer’s prevention responsibility in this field. – 5. A conclusive remark.

The structure of employers’ juridical responsibility for workers’ health and safety has undergone several transformations in the passage from industrial to post-industrial system, i.e. from a system essentially focused on the production of material goods to a system essentially focused on the production of immaterial goods: information, new ideas, projects, services, design, and so on. I’ll try to outline the main changes in the structure of this juridical responsibility.

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